Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13782 del 20/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 20/05/2021, (ud. 28/01/2021, dep. 20/05/2021), n.13782

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23932-2019 proposto da:

POSTE ITALIANE SPA, (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25-B, presso

lo studio dell’avvocato ROBERTO PESSI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GIUSEPPE SIGILLO’ MASSARA;

– ricorrente –

contro

C.A., elettivamente domiciliata presso la cancelleria

della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e

difesa dall’Avvocato YARA SERAFINI;

– controricorrente –

contro

D.P.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 95/2019 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 07/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIA

ESPOSITO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

La Corte d’appello di Firenze confermava la decisione del giudice di primo grado che aveva accolto la domanda proposta da C.A. nei confronti di D.P.G. (ditta individuale) e Poste Italiane s.p.a. diretta a far dichiarare, previo accertamento di interposizione illecita di manodopera, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con detta società a partire dal (OMISSIS), con inquadramento nel livello D, profilo addetto senior, del CCNL di riferimento;

osservavano i giudici del merito che non risultavano sussistenti, tanto in base al tenore del regolamento contrattuale, quanto con riferimento alle modalità di svolgimento in concreto del rapporto, come risultanti dall’istruttoria, gli elementi imprescindibili di un appalto genuino, individuati dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 1, nell’effettivo esercizio del potere organizzativo della prestazione lavorativa e nell’organizzazione dei mezzi necessari all’impresa da parte dell’appaltatore;

avverso la sentenza propone ricorso per cassazione Poste Italiane s.p.a. sulla base di due motivi;

resiste la lavoratrice con controricorso, mentre D.P.G. è rimasto intimato;

entrambe le parti costituite hanno prodotto memorie;

la proposta del relatore, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale non partecipata, è stata notificata alla controparte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo la ricorrente deduce violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, osservando che il giudice del merito aveva mal interpretato gli elementi rinvenibili dall’istruttoria e aveva ritenuto come sintomatici della non legittimità dell’appalto fattori che, tenuto anche conto del servizio appaltato, rappresentano forme di coordinamento tra committente e appaltatore del tutto lecite;

con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, e dell’art. 1655 c.c., rilevando che non era stata valorizzata adeguatamente la circostanza relativa alla proprietà in capo alla ditta appaltatrice degli automezzi utilizzati per la prestazione lavorativa, dal momento che il servizio dedotto nel contratto di appalto consisteva in maniera preponderante in attività di trasporto, talchè erroneamente era stata negata rilevanza alla circostanza, solo in ragione dell’esatta predeterminazione dei chilometri e degli itinerari da percorrere;

i motivi, da trattare congiuntamente in ragione dell’intima connessione, sono in parte inammissibili e in parte infondati;

in base alla valutazione compiuta dai giudici di merito è emersa, infatti, la direzione della prestazione lavorativa da parte di Poste italiane s.p.a., tramite l’elaborazione di uno schema predefinito predisposto dalla società, avente come oggetto tappe e orari da rispettare (in particolare il modello pianificazione trasporti, sulla cui pregnanza direttiva hanno riferito i testi) e la pianificazione dettagliata delle attività ed il controllo della prestazione lavorativa da parte della committente, oltre allo svolgimento da parte della lavoratrice di attività ulteriori rispetto a quelle previste in appalto;

i motivi di ricorso, pur formulati in termini di violazione di legge, per alcuni profili censurano gli apprezzamenti di merito posti a fondamento della decisione (Cass. n. 8758 del 04/04/2017, SU 34476 del 27/12/2019), tendendo a una non consentita rivalutazione dei fatti, versandosi, peraltro, in un’ipotesi di doppia conforme in fatto (cfr. Cass. n. 26774 del 22/12/2016);

per quanto attiene ai profili di censura che attingono profili di violazione di legge, va rilevato che la statuizione della Corte territoriale si è correttamente conformata al principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro, previsto dalla L. n. 1369 del 1960, art. 1, (applicabile “ratione temporis”), opera tutte le volte in cui l’appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa mantenendo i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali la retribuzione, la pianificazione delle ferie, l’assicurazione della continuità della prestazione), senza una reale organizzazione della prestazione finalizzata al conseguimento di un risultato produttivo autonomo (ex multis Cass. n. 27105 del 25/10/2018);

in base alle svolte argomentazioni in ricorso va complessivamente rigettato e le spese sono liquidate secondo soccombenza nei confronti della controparte costituita, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario;

in considerazione della statuizione, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore di C.A., liquidate in complessivi Euro 3.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge, con distrazione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 28 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2021

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