Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13782 del 09/06/2010

Cassazione civile sez. lav., 09/06/2010, (ud. 12/04/2010, dep. 09/06/2010), n.13782

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 6121/2009 proposto da:

L.P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE

ZANARDELLI 23, presso lo studio dell’avvocato DI STEFANO Giuseppe,

che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del

Presidente pro tempore e legale rappresentante elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA

CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati PULLI

Clementina, RICCIO ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, giusta procura

speciale in calce al controricorso;

– controricorrenti –

e contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 251/2008 della CORTE D’APPELLO di PALERMO del

28.2.08, depositata il 10/03/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. SAVERIO TOFFOLI.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI.

 

Fatto

MOTIVI

La Corte pronuncia in Camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., a seguito di relazione ex art. 380 bis c.p.c..

La Corte d’appello di Palermo, confermando la sentenza di primo grado, rigettava la domanda di L.P.G., diretta al riconoscimento del suo diritto all’assegno di invalidità civile. La Corte osservava che l’appellante, tuttora in età lavorativa, avrebbe dovuto fornire la prova della sua iscrizione nelle liste speciali del collocamento obbligatorio o, quanto meno, di avere presentato la relativa domanda, preceduta dall’accertamento sanitario presso la commissione medica competente ai sensi della L. n. 68 del 1999, ai fini dell’accertamento di un’invalidità superiore al 45%.

Il L.P. propone ricorso per cassazione. L’Inps resiste con controricorso.

Il ricorrente, denunciando vizio di motivazione, lamenta che la Corte di merito abbia ritenuto il difetto di prova circa il requisito dell’incollocamento al lavoro, trascurando che egli aveva tempestivamente depositato in primo grado lettera in data 27.2.2006 di richiesta di iscrizione nelle liste speciali di collocamento.

Il ricorso appare qualificabile come manifestamente infondato, in quanto manca un’adeguata indicazione del contenuto e della portata dell’elemento probatorio che si assume trascurato. Al riguardo occorre tenere presente che una domanda di iscrizione alle liste speciali, affinchè possa essere ritenuta regolare ed utile ai fini in questione, oltre ad essere indirizzata all’autorità competente, deve evidentemente fornire la documentazione del possesso del richiesto grado di invalidità, anche se essa non presuppone necessariamente l’intervenuto previo riconoscimento del richiesto grado di invalidità civile da parte delle apposite commissioni sanitarie (orientamento seguito da questa Corte a partire da Cass. 11271/2000 e successivamente confermato: cfr. Cass. 4555/2002, 7299/2004, 13295/2006).

Il ricorso deve essere rigettato. Nulla spese ex art. 152 disp. att. c.p.c..

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 12 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2010

 

 

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