Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13782 del 06/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 06/07/2020, (ud. 26/02/2020, dep. 06/07/2020), n.13782

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12512-2018 proposto da:

VECCHIO PRODOTTI IN CERAMICA SRL, in persona dell’amministratore

unico pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OVIDIO N.

32, presso lo studio dell’avvocato BRUNO CHIARANTANO, rappresentata

e difesa dall’avvocato SALVATORE RIJLI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA, AGENZIA

DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, (OMISSIS);

– intimate –

avverso la sentenza n. 2731/2/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CALABRIA, depositata il 16/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

GIOVANNI CONTI.

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

La società Vecchio Prodotti in ceramica srl ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro l’Agenzia delle entrate, impugnando la sentenza resa dalla CTR Calabria indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la decisione di primo grado che aveva rigettato il ricorso della società avverso la cartella di pagamento relativa alla ripresa di IRES, IVA e ILOR per l’anno 2007.

L’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso.

Con il primo motivo si deduce la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57. La CTR avrebbe errato nel ritenere la novità della censura esposta in appello circa l’illegittimità della pretesa in relazione all’esistenza di un credito IVA, in parte risalente all’anno 2006 ed in parte all’anno 2007- come risultante dai due Modelli Unici compilati dal contribuente- avendo già esposto tale contestazione nel ricorso introduttivo, nel quale si era dedotta l’illegittima motivazione delle somme iscritte a ruolo.

La censura è infondata.

Dalla stessa riproduzione del ricorso introduttivo contenuta nel ricorso per cassazione della società ricorrente emerge che in primo grado detto sodalizio aveva prospettato la carenza di motivazione dell’atto impugnato che, risultando nel caso di specie il primo e unico atto della pretesa tributaria, avrebbe richiesto tutti gli elementi indispensabili per consentire al contribuente di effettuare il necessario controllo sulla correttezza della motivazione.

Per converso, il motivo di gravame ha avuto riguardo all’insussistenza della pretesa in relazione alla sussistenza di un credito IVA risultante dalle due dichiarazioni compilate dalla contribuente nel biennio 2006/2007.

Si tratta, all’evidenza, di una domanda nuova giustamente stigmatizzata dal giudice di appello che ne ha, dunque correttamente escluso l’esame.

Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7 e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12. La CTR avrebbe errato nel ritenere che dalla documentazione agli atti emergeva la ragione fondante dell’iscrizione a ruolo, senza avvedersi che dalla stessa cartella sarebbe risultato che la pretesa non risultava dalla dichiarazione, bensì dal disconoscimento di un credito, sicchè le scarse indicazioni risultanti dalla cartella non potrebbero dirsi idonee a sorreggere la motivazione dell’atto impugnato, non potendosi ritenere che il mero richiamo al contenuto della dichiarazione fosse idoneo ad assolvere a detto obbligo motivazionale. Nemmeno sarebbe stato possibile ritenere che detta lacuna potesse colmarsi attraverso i dati contenuti nella comunicazione d’irregolarità asseritamente notificata, posto che dagli esiti di quel controllo, trascritti a pag.3 dell’opposta cartella, non emergeva in alcun modo se il credito IVA riveniente dall’anno precedente fosse stato disconosciuto, quanto ad Euro 602.448,00 in quanto erroneamente quantificato ovvero diminuito per le operate compensazioni.

La censura è inammissibile.

Ed invero, la CTR ha esaminato i motivi di appello individuati con i nn. 3.3 e 3.5. ritenendo che gli stessi riguardassero “la legittimità del ricorso al controllo automatizzato”. Sulla base di tale inquadramento ha ritenuto corretto l’utilizzo della cartella per la ripresa a tassazione delle somme pretese dall’Ufficio, una volta che il contribuente non aveva dimostrato che i dati contabili della cartella erano diversi da quelli contenuti in dichiarazione.

Orbene, la censura qui esaminata ha contestato l’erroneità della pronunzia sotto il profilo dell’assenza di motivazione della cartella, benchè il giudice non abbia affrontato la censura, come detto, sotto tale profilo, invece limitandosi a ritenere legittima la ripresa sulla base dell’invio di una cartella emessa in relazione ai dati risultanti dalle dichiarazioni dei redditi della contribuente.

Sulla base di tale considerazione, risulta evidente l’inammissibilità della censura che non ha colto la ratio decidendi della pronunzia impugnata.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis, se dovuto.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in favore dell’Agenzia delle entrate in Euro 8.500,00, oltre spese prenotate a debito.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2020

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