Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13782 del 06/07/2016


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Cassazione civile sez. lav., 06/07/2016, (ud. 06/04/2016, dep. 06/07/2016), n.13782

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VENUTI Pietro – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6871-2011 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PO 25-B, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO PESSI, che la

rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

N.T., C.F. (OMISSIS), domiciliato in ROMA PIAZZA

CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO MARSILIO, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 209/2010 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 11/03/2010 r.g.n. 1022/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/04/2016 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;

udito l’Avvocato MICELI MARIO per delega Avvocato PESSI ROBERTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di L’Aquila, con sentenza depositata l’11 marzo 2010, rigettava l’appello proposto dalla società Poste Italiane, confermando l’illegittimità del contratto a tempo determinato stipulato tra la società e N.T. in data 2.5.2002, D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 (motivato da “esigenze tecniche, organizzative e produttive, anche di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche, ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi nonchè all’attuazione delle previsioni di cui agli Accordi del 17, 18 e 23 ottobre, 11 dicembre 2001, 11 gennaio 2002″), dichiarando sussistente tra le parti un rapporto di lavoro subordinato dalla data di assunzione, con condanna della società Poste al pagamento delle retribuzioni dal momento della sua costituzione in mora.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la società Poste, affidato a cinque motivi, poi illustrati con memoria.

Resiste il N. con controricorso.

Il Collegio ha autorizzato la motivazione semplificata della presente sentenza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la società Poste denuncia la violazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, nonchè degli Accordi sindacali citati nel contratto di assunzione. Lamenta che la corte territoriale ritenne erroneamente illegittima la clausola appositiva del termine, che risultava invece sufficientemente motivata dalle plurime e concorrenti ragioni ivi indicate, che comunque risultavano dagli Accordi sindacali parimenti indicati in contratto, e che la sentenza non aveva minimamente esaminato.

2.- Il motivo è fondato ed assorbe l’intero ricorso.

Deve infatti rilevarsi che l’apposizione di un termine al contratto di lavoro, consentita dal D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, art. 1 a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, che devono risultare specificate, a pena di inefficacia, in apposito atto scritto, impone al datore di lavoro l’onere di indicare in modo circostanziato e puntuale, al fine di assicurare la trasparenza e la veridicità di tali ragioni, nonchè l’immodificabilità delle stesse nel corso del rapporto, le circostanze che contraddistinguono una particolare attività e che rendono conforme alle esigenze del datore di lavoro, nell’ambito di un determinato contesto aziendale, la prestazione a tempo determinato, sì da rendere evidente la specifica connessione tra la durata solo temporanea della prestazione e le esigenze produttive ed organizzative che la stessa sia chiamata a realizzare e la utilizzazione del lavoratore assunto esclusivamente nell’ambito della specifica ragione indicata ed in stretto collegamento con la stessa (per tutte, Cass. 27 aprile 2010 n. 10033).

Questa Corte ha tuttavia osservato che tale specificazione può risultare anche indirettamente dal contratto di lavoro e da esso.”per relationem” da altri testi scritti accessibili alle parti (ex multis, Cass. 1febbraio 2010 n. 2279, Cass. 27 aprile 2010 n. 10033, Cass. n.17612/14), come avvenuto nel caso di specie.

Al riguardo l’odierna ricorrente non solo ha riportato ampi stralci del contenuto degli Accordi 17, 18 e 23 ottobre 2001, 11 dicembre 2001 e 11 gennaio 2002, ma ne ha indicato l’esatta ubicazione all’interno del fascicolo di parte, sicchè la censura, oltre che ammissibile (Cass. sez. un., ordinanza 25 marzo 2010 n. 7161, Cass. sez. un. 23 settembre 2010 n. 20075, Cass. n. 28027/13), risulta anche fondata, avendo la corte territoriale omesso qualsivoglia esame al riguardo.

Risultando fondate le superiori censure, restano assorbite le altre, inerenti gli oneri probatori e le conseguenze patrimoniali della controversa legittimità del termine apposto al contratto de quo, nonchè la trasformazione del contratto in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

3. La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata in relazione alla censura accolta, con rinvio per l’ulteriore esame alla Corte d’appello di Ancona, che provvederà anche in ordine alle spese, come da dispositivo.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Ancona.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2016

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