Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13781 del 09/06/2010

Cassazione civile sez. lav., 09/06/2010, (ud. 12/04/2010, dep. 09/06/2010), n.13781

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 3440/2009 proposto da:

SOCIETA’ BETA DI FELCINI FRANCO & C. SAS in persona del

titolare e

legale rappresentante della detta società, elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA G. DANDINI 8, presso lo studio dell’avvocato JONNA

Marcello (Studio Legale Dott. LUCIANO DE MURTAS), che la rappresenta

e difende, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

SUL LAVORO in persona del Dirigente Generale – Direttore della

Direzione Centrale Rischi, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV

NOVEMBRE 144, presso la sede legale dell’istituto, rappresentato e

difeso dagli avvocati ZAMMATARO Vito e ADRIANA PIGNATARO, giusta

procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del

Presidente pro tempore e legale rappresentante, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA

CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati

ANTONINO SGROI, ANTONIETTA CORETTI, LUIGI CALIULO, LELIO MARITATO,

giusta procura in calce al ricorso notificato;

– resistente –

e contro

EQUITALIA MARCHE UNO SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 690/2008 della CORTE D’APPELLO di ANCONA del

21.11.08, depositata il 27/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. SAVERIO TOFFOLI.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI.

 

Fatto

MOTIVI

La Corte pronuncia in Camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., a seguito di relazione ex art. 380 bis c.p.c..

La Corte d’appello di Ancona, nel giudizio di appello proposto dalla s.a.s. Beta di Felini Franco e C., nei confronti dell’Inps, dell’Inail e dell’Equitalia Marche Uno s.p.a., contro la sentenza con cui il giudice di primo grado aveva rigettato la opposizione della medesima società contro quattro cartelle esattoriale aventi ad oggetto contributi previdenziali, dichiarava l’estinzione del giudizio a seguito di rinuncia agli atti dell’appellante.

La Corte di merito rilevava che le parti costituite, Inps ed Inail, non avevano interesse ad opporsi alla rinuncia e poneva le spese del giudizio a carico dell’opponente, osservando sul punto che il “diverso accordo” sulle spese nel caso in esame non si era perfezionato.

La Soc. Beta propone ricorso per cassazione. L’Inail resiste con controricorso. L’Inps ha depositato procura difensiva. La Se.

Equitalia non si è costituita.

Il ricorso denuncia violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., per omissione o incomprensibilità della motivazione riguardo alla regolazione delle spese. Si sostiene che si era formato un accordo circa la compensazione delle spese, essendo stata accettata senza condizioni, dal rappresentante della Soc. Equitalia, la dichiarazione di rinuncia prevedente la compensazione delle spese.

In via subordinata denuncia violazione dell’art. 1326 c.c., per la mancata considerazione della portata dell’accordo raggiunto in punto di spese.

Il ricorso è qualificabile come manifestamente infondato, oltre che in parte inammissibile, stante la genericità delle relative deduzioni, che mancano di puntuale riferimento al tenore, e in parte anche agli estremi, degli atti processuali richiamati. Inoltre il motivo fa riferimento solo ad una accettazione della rinuncia da parte della Soc. Equitalia, che peraltro era contumace nel giudizio di appello.

Il ricorso viene dunque rigettato. Devono essere riconosciute le spese del giudizio solo all’Inail, che si è difeso con controricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare le spese del giudizio all’Inail, in Euro 30,00 oltre Euro millecinquecento per onorari, oltre accessori di legge. Nulla spese nei confronti degli altri intimati.

Così deciso in Roma, il 12 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2010

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