Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13780 del 09/06/2010

Cassazione civile sez. lav., 09/06/2010, (ud. 12/04/2010, dep. 09/06/2010), n.13780

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 849/2009 proposto da:

D.G.U., rappresentato e difeso da se medesimo, nonchè

NEGRI F.LLI di NEGRI GIULIANO e LUCA SNC in persona del socio e

amministratore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE DI VILLA

PAMPHILI 59, presso lo studio dell’avvocato SALAFIA Antonio, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato DEL GIUDICE UMBERTO,

giusta mandato speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del

Presidente pro tempore e legale rappresentante, in proprio e quale

mandatario della SCCI SpA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,

rappresentato e difeso dagli avvocati SGROI Antonino, CORETTI

ANTONIETTA, MARITATO LELIO, CALIULO LUIGI, giusta procura in calce al

ricorso notificato;

– resistente –

avverso la sentenza n. 125/2008 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA del

4.3.08, depositata il 30/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. SAVERIO TOFFOLI.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI.

 

Fatto

MOTIVI

La Corte pronuncia in Camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., a seguito di relazione ex art. 380 bis c.p.c..

La Corte d’appello di Venezia, in riforma della sentenza di primo grado, accoglieva l’opposizione proposta dalla S.n.c. “Negri F.lli di Negri Giuliano e Luca” contro la cartella esattoriale notificata ai fini della riscossione da parte dell’Inps e della società di cartolarizzazione SCCI s.p.a. di somme pretese dal medesimo ente a seguito di un verbale ispettivo.

La Corte di merito condannava l’Inps a rimborsare alla appellante le spese del giudizio del doppio grado.

La medesima società e anche in proprio l’avv. D.G.U. propongono ricorso per cassazione contro l’Inps in proprio e quale mandatario della suddetta società di cartolarizzazione.

L’Inps ha depositato procura difensiva.

Con il primo motivo la suindicata società, deducendo violazione degli artt. 112 e 91 c.p.c., e dell’art. 14 della tariffa forense approvata con D.M. n. 127 del 2004, lamenta che la sentenza non contenga alcuna statuizione sul rimborso forfettario delle spese (generali) di lite, benchè riconosca, oltre alle spese dei due gradi, anche gli “accessori di legge” (spese generali che però l’Inps non corrispondeva in mancanza di una pronuncia esplicita).

Con il secondo motivo l’avv. D.G., deducendo violazione degli artt. 112 e 93 c.p.c., lamenta che non sia stata disposta la distrazione in suo favore delle spese del giudizio, pur richiesta.

Il primo motivo è qualificabile come inammissibile per difetto di soccombenza della parte sul relativo punto, in base al principio secondo cui le spese generali ex art. 14 della tariffa forense del 1994, che spettano per legge, devono intendersi riconosciute dalla sentenza che abbia liquidato le spese del giudizio, unitamente agli altri accessori di legge, pur in difetto di espressa e distinta menzione (Cass. 10416/2003).

Invece il secondo motivo è manifestamente fondato, in quanto la richiesta di distrazione risulta dalle stesse conclusioni trascritte nell’epigrafe della sentenza. Pertanto, in accoglimento del secondo motivo, la sentenza deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa può essere decisa nel merito disponendo la distrazione delle spese del doppio grado.

In relazione all’esito del giudizio si ritiene equo compensare le spese del presente giudizio di cassazione.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo, accoglie il secondo, cassa la sentenza impugnata, e decidendo la causa nel merito, dispone la distrazione in favore dell’avv. D.G.U. delle spese del doppio grado di merito liquidate dalla sentenza impugnata.

Compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 12 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2010

 

 

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