Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1378 del 23/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1378 Anno 2014
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: MANCINO ROSSANA

ORDINANZA
sul ricorso 682-2011 proposto da:
CAPORALINI SILVANO CPRSVN47H23G157J, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA LAZZARO SPALLANZANI 36, presso
lo stuclio dell’avvocato DELPINO ALBERTO, che lo rappresenta e
difende, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente contro
BIBIGI’ SRL 00559330063 in persona del Presidente del Consiglio di
Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA E.Q. VISCONTI 20, presso lo studio
dell’avvocato RISTUCCIA RENZO, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato FABIO ANDREA TABACCHETTI, giusta
delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 23/01/2014

avverso la sentenza n. 381/2010 della CORTE D’APPELLO di
TORINO del 14.4.2010, depositata il 22/04/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
07/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA MANCINO;
udito per il ricorrente l’Avvocato Alberto Delpino che si riporta ai

udito per la controricorrente l’Avvocato Marianna Ristuccia (per delega
avv. Renzo Ristuccia) che si riporta agli scritti e chiede il rigetto del
ricorso.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. GIUSEPPE
CORASANITI che si riporta alla relazione scritta.

Ric. 2011 n. 00682 sez. ML – ud. 07-11-2013
-2-

motivi del ricorso;

r.g.n.682/2011 Caporalini Silvano c/Bibigi’ srl
Oggetto: licenziamento

Svolgimento del processo e motivi della decisione
L

La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio
del 7 novembre 2013 ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della

2

La Corte d’appello di Brescia, con sentenza del 22.4.2010, in
accoglimento del gravame svolto dalla Bibigi’ s.r.l. ha rigettato
le domande proposte da Caporalini Silvano per l’annullamento
del licenziamento intimato dalla predetta società, la
reintegrazione nel posto di lavoro e la condanna al
risarcimento del danno, ritenendo sussistente il giustificato
motivo oggettivo di licenziamento e provata l’impossibilità di
repechage del dipendente;

3.

ricorre Caporalini Silvano con tre motivi:
con il primo motivo viene censurata la statuizione della
Corte di merito per violazione di legge in relazione alla
valutazione delle prove document2li (artt.115, 116 c.p.c. ),
all’interpretazione dei contratti e degli atti unilaterali (artt.
1362 e 1324 c.c.);
con il secondo motivo si ripropone la medesima denuncia
svolta nel primo mezzo (violazione artt.115,116 c.p.c.) e si
denuncia violazione dell’art. 3 L. 604/66 con riferimento
alla soluzione accolta dalla Corte territoriale in tema di
prova dell’impossibilità di repéchage del lavoratore in altre
mansioni di livello professionale analogo o equivalente;
infine, con il terzo motivo è denunciata insufficienza e
contraddittorietà della motivazione per avere la Corte di

r.g.n. 682/2011

relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:

merito ritenuto provata l’impossibilità di reimpiego del
lavoratore per il periodo successivo al suo licenziamento;
4.

l’intimata ha resistito con controricorso;

s. il ricorso deve qualificarsi come manifestamente infondato per
l’assorbente rilievo che le censure per violazione di legge
avverso la legittimità del licenziamento affermata dalla Corte di

questa sede di legittimità giacché il ricorrente deduce l’erronea
applicazione della legge in ragione della non condivisa
valutazione delle risultanze di causa, tanto e’ vero che critica la
ricostruzione della manifestazione della volontà espressa con
lettera del 22 luglio 2005, della quale peraltro, in violazione del
principio di autosufficienza, non viene neanche riprodotto il
contenuto, né vengono specificamente indicati i canoni
interpretativi che si assumono violati.
6.

Come rilevato da questa Corte in più occasioni, l’allegazione di
un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle
risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della
norma di legge e impinge nella tipica valutazione del giudice di
merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto
l’aspetto del vizio di motivazione ed è mediata, diversamente
dalla denuncia per violazione di legge, dalla contestata
valutazione delle risultanze di causa (ex ~kis, Cass. 6064/2008,
Cass. 7394/2010)”.

z Sono seguite le rituali comunicazione e notifica della suddetta
relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente
udienza in Camera di consiglio.
8.

Le parti hanno depositato memorie.

rgm 682/2011

merito, per come formulate, non possono essere esaminate in

9. Il Collegio condivide il contenuto della relazione non scalfito
dalla memoria depositata dalla parte ricorrente.
10. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.

n. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il
ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 100,00 per
esborsi, ed euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre
accessori di legge.

Così deciso in Roma il 7 novembre 2013

RESIDENTE

soccombenza.

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