Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13779 del 31/05/2013


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Civile Decr. Sez. 3 Num. 13779 Anno 2013
Presidente:
Relatore:

Il Presidente ha emesso il seguente

Cron

DECRETO

Rep. „….———

sul ricorso 31332-2007 proposto da:
SELANDARI

MARCO

Ud.

SLNMRC62B17L736Q,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA TACITO 10, presso lo studio
dell’avvocato DANTE ENRICO, rappresentato e difeso
dall’avvocato DE BENEDITTIS GIOVANNI giusta delega in
atti;
– ricorrente contro

MATTIACCI

ELIO

MTTLEI50A04II156,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLA SCROFA 47, presso lo
studio dell’avvocato ANELLI LUCIO, rappresentato e
difeso dall’avvocato CARASSAI GIUSEPPE giusta delega in
atti;
2013
107

„À P79

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 536/2006 della CORTE D’APPELLO
di ANCONA, depositata il 15/12/2006, R.G.N. 553/2006;

Data pubblicazione: 31/05/2013

RGN. 31332/2007
Il Presidente
Ritenuto che

Marco Selandari

ha depositato atto di rinuncia al

n. 536/2006, pubblicata il 15.12.2006;
rilevato che all’impugnazione ha resistito con controricorso Elio
Mattiacci;
considerato che la rinuncia, sottoscritta dalla parte e dai
difensori, è stata notificata al controricorrente che ha aderito
alla istanza;
considerato che la dichiarazione di rinuncia risulta rituale, per
cui deve essere dichiarata l’estinzione del processo di legittimità
con decreto, senza pronuncia sulle spese (art. 391, l ° co.,
cod.proc.civ.);
P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio di cassazione con compensazione
delle spese;
dispone che del presente provvedimento sia data comunicazione
ai difensori delle parti ai fini di cui all’art.391, 2 ° co.,
cod.proc.civ..

, zeii3
3
WkG
Roma,

ricorso proposto avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona

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