Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13779 del 23/06/2011

Cassazione civile sez. II, 23/06/2011, (ud. 02/02/2011, dep. 23/06/2011), n.13779

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

D.D.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato MONTESANTO COSTANTINO, giusta procura speciale

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

A.G., C.G. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA BUCCARI 3, presso lo studio dell’avvocato

MARIA TERESA ACONE, rappresentati e difesi dall’avvocato ACONE

MODESTINO, giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 89/2008 della CORTE D’APPELLO di SALERNO del

4/12/07, depositata il 28/01/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/02/2011 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

è presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI che nulla

osserva.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il tribunale di Salerno adito da C.G. e G. dichiarava avvenuta in loro favore l’usucapione di un capannone sito in (OMISSIS), venduto nel 1975 dalla CAVA spa alla New Design srl e, a seguito del fallimento di tale società, trasferito agli attori con decreto del 1998.

Alla domanda si era opposto D.M., socio della Cava spa, il quale aveva a suo tempo conferito il bene alla società, rimanendo tuttavia intestatario dello stesso a causa dell’omessa indicazione del capannone nell’atto di conferimento da parte dei soci.

Il gravame interposto dal D. veniva respinto dalla Corte d’appello di Salerno con sentenza del 28 gennaio 2009. M. D. ha proposto ricorso per cassazione sulla scorta di tre motivi, resistiti da controricorso dei signori A. e C..

Il giudice relatore ha avviato la causa a decisione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio. Ha rilevato l’inammissibilità del ricorso.

Il primo motivo denuncia omessa e insufficiente motivazione “in ordine alla mancanza di prova dell’acquisto, esplicitamente contestato, del possesso da parte della New Design srl, e quindi da parte della Curatela del fallimento della stessa, dell’immobile oggetto di causa”.

Il secondo motivo lamenta violazione degli artt. 1143 e 1159 c.c..

Sul presupposto che non sia stato provato il possesso dei beni in contestazione, nè da parte degli attori, nè da parte della loro dante causa, il D. formula il seguente quesito ex art. 366 bis c.p.c.: “Dica la Corte se, per la pronuncia di usucapione ex art. 1159 c.c., è comunque necessaria la sussistenza del possesso decennale, ottenibile anche attraverso la congiunzione (ex art. 1143 c.c.) del possesso del cedente e del possesso dell’acquirente”.

Il terzo motivo espone violazione degli artt. 1165 e 2943 c.c..

Muovendo dall’assunto che il capannone sia sempre rimasto nella propria piena disponibilità, il D. formula il seguente quesito di diritto. “”Dica la Corte se una sentenza dichiarativa di fallimento pronunciata nei confronti del non possessore, possa dar luogo all’interruzione del possesso di un bene acquisito (peraltro invalidamente) all’attivo fallimentare, da parte di soggetto (il reale proprietario) estraneo alla procedura concorsuale” i resistenti, nel controricorso, hanno prontamente rilevato che non risulta impugnata una delle rationes decidendi che sorregge in modo autosufficiente la decisione, costituita dall’affermazione del giudice d’appello che le due eccezioni poste in sede di appello dal D., relative alla titolarità della proprietà del bene e alla maturazione del termine utile per la declaratoria di usucapione, erano inammissibili, perchè avrebbero dovuto essere proposte nel rispetto delle preclusioni fissate dagli artt. 180 e ss. c.p.c..

Ne consegue che inammissibilmente in questa sede parte ricorrente ripropone questioni inerenti la configurabilità del termine utile ad usucapire e la proprietà del bene, senza pregiudizialmente censurare la statuizione resa dalla Corte territoriale in punto di inammissibilità delle eccezioni e delle questioni, qualificate come eccezioni “processuali e di merito non rilevabili d’ufficio”.

In difetto di impugnazione, la decisione sul punto resta intangibile, non potendosi utilmente discutere dei tre profili posti in ricorso, che sono assorbiti dalla decisione sulla non ammissibilità (per tardività) delle relative contestazioni.

Va aggiunto che i quesiti di diritto posti con il secondo e terzo motivo sono palesemente inammissibili, perchè si risolvono in un interpello alla corte di legittimità circa la sussistenza o meno di una violazione, senza tuttavia ancorarsi ai profili concretamente posti dalla fattispecie (cfr. da ultimo SU 9445/11).

Inoltre non viene formulata, ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., una sintesi logico-giuridica della questione, tale da chiarire l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in riferimento alla concreta fattispecie.

Quanto infine al primo motivo, mette conto aggiungere che sufficiente e adeguata si rivela la motivazione resa dal giudice d’appello, secondo il quale, a seguito del fallimento New Design, il curatore subentrò nel possesso del bene sin dal 1987, trasmettendolo nel 1998 agli attori, che lo conservarono indisturbati fino al 2002, con conseguente maturazione dell’usucapione abbreviata grazie al cumularsi della situazione possessoria del dante causa e dell’avente causa.

Le argomentazioni soprariportate, già contenute nella relazione depositata ex art. 380 bis dal consigliere relatore, sono condivise dal Collegio, che le fa proprie. Discende da quanto esposto la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla refusione ai resistenti, in solido tra loro, delle spese di lite liquidate in Euro 2.000 per onorari, 200 per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile tenuta, il 2 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2011

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