Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13779 del 09/06/2010
Cassazione civile sez. lav., 09/06/2010, (ud. 12/04/2010, dep. 09/06/2010), n.13779
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –
Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 27881/2008 proposto da:
B.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G.
MAZZINI 4, presso lo studio dell’avvocato AVALLONE Nunzio, che lo
rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del
Presidente pro tempore e legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso
l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli
avvocati RICCIO Alessandro, PULLI CLEMENTINA, VALENTE NICOLA, giusta
procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 811/2008 del TRIBUNALE di NOLA del 20.2.08,
depositata il 17/04/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
12/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. SAVERIO TOPFOLI.
E’ presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI.
Fatto
MOTIVI
La Corte pronuncia in Camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., a seguito di relazione ex art. 380 bis c.p.c..
Il Tribunale di Nola, in composizione collegiale di appello, confermando la sentenza di primo grado, rigettava la domanda proposta da B.P. contro l’Inps, diretta al riconoscimento del suo diritto all’assegno ordinario di invalidità.
Il giudice di appello osservava che la c.t.u. svolta in appello aveva evidenziato che il ricorrente non presentava un quadro patologico comportante la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo (il grado di invalidità essendo quantificabile nel 54%).
Il B. ricorre per cassazione. L’Inps resiste con controricorso.
Il ricorso è qualificabile come manifestamente infondato, se non inammissibile, in quanto l’unico motivo, denunciante vizio di motivazione, si limita genericamente a lamentare che nella c.t.u., a cui aveva aderito il giudicante, erano state specificate le singole percentuali (di invalidità), ma poi era stato applicato il “metodo riduzionistico”, il quale poteva considerarsi legittimo per una capacità lavorativa generica ma non una capacità di lavoro specifica, il ricorso tuttavia non specifica quali erano le infermità accertate e quali erano state le complessive valutazioni del c.t.u., e, in definitiva, non evidenzia quale poteva essere la concreta incidenza dell’errore metologico imputato alla consulenza tecnica.
Il ricorso deve quindi essere rigettato. Nulla per le spese ex art. 152 disp att. c.p.c., nel suo testo originario, applicabile ratione temporis.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 12 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2010