Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13779 del 06/07/2016

Cassazione civile sez. lav., 06/07/2016, (ud. 23/03/2016, dep. 06/07/2016), n.13779

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14641-2011 proposto da:

S.F., C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliata in ROMA VIA FLAMINIA 195, presso lo studio

dell’avvocato SERGIO VACIRCA, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato CLAUDIO LALLI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A. C.E. 97103880585, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA

L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ARTURO MARESCA,

che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 43/2011 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 03/02/2011 R.G.N. 697/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/03/2016 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY;

udito l’Avvocato VACIRCA SERGIO;

udito l’Avvocato GIANNI’ GAETANO per delega verbale Avvocato

MARESCA ARTURO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI Francesca, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Cagliari, con la sentenza n. 43 del 2011, confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva rigettato il ricorso proposto da S.F., al fine di ottenere la dichiarazione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro intercorso con Poste italiane s.p.a. dal 16.3.2000 al 30.6.2000, ai sensi dell’art. 8 del CCNL del 1994, come integrato dall’accordo del 25.9.1997, “per esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e di rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi e di attesa dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane”. La Corte riteneva che la mancanza di totale operatività del rapporto protratta per quasi cinque anni, lasso di tempo intercorso tra la scadenza del termine e la contestazione della legittimità dello stesso, valutata in modo socialmente tipico quale dichiarazione risolutoria, unitamente ad ulteriori elementi sintomatici quali il fatto che la lavoratrice avesse prestato attività solo per pochi mesi, avesse ritirato il libretto di lavoro e ricevuto le spettanze di fine rapporto senza alcuna riserva, configurassero risoluzione consensuale tacita del rapporto di lavoro.

Per la cassazione della sentenza S.F. ha proposto ricorso, affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso Poste italiane s.p.a. Le parti hanno depositato anche memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I motivi di ricorso possono essere così riassunti:

1.1. Con il primo, si deduce insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione sul fatto controverso e decisivo dell’esistenza o meno nel caso di specie di una risoluzione per mutuo consenso ai sensi dell’art. 1372 c.c. La ricorrente sostiene che i dati di fatto valorizzati dalla Corte d’appello sarebbero insufficienti a configurare una chiara e certa volontà di rinunciare per sempre a promuovere un’azione di nullità del termine, peraltro imprescrittibile. Riferisce di avere rilevato nel corso del giudizio di merito che esisteva una circolare dove si affermava che non andavano in nessun caso stipulati nuovi contratti con soggetti che avessero intentato un contenzioso giudiziale o extragiudiziale nei confronti di Poste italiane e di avere presentato una specifica domanda, a seguito della quale era stata inserita nella graduatoria dei trimestrali per la successiva stipulazione dei contratti.

Aggiunge di avere ricordato nel ricorso quanto dichiarato in sede di interrogatorio libero, in ordine ai condizionamenti ricevuti nel corso degli anni ad opera di Poste italiane. Tali elementi di fatto, totalmente ignorati dalla Corte d’appello, assumerebbero il significato di dare piena giustificazione al mancato esercizio del diritto di ottenere l’annullamento del termine e la conversione del rapporto.

1.2. Come secondo motivo, deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1372 c.c. con riferimento a quanto previsto dall’art. 1422 c.c. nonchè dagli artt. 2946 del 1948 c.c. Argomenta che la valorizzazione del decorso del tempo come elemento idoneo a comportare la perdita del diritto vanifica il principio dell’imprescrittibilità dell’azione di nullità ex art. 1422 c.c. e la disciplina della prescrizione, i cui termini peraltro nel caso non erano decorsi prima dell’impugnativa giudiziale.

2. I due motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi, sono ammissibili, in quanto non sono intesi a sollecitare un diverso apprezzamento delle risultanze probatorie, ma a far valere specifici vizi logici e errori di diritto nella ricostruzione relativa alla sussistenza di una volontà risolutoria operata dalla Corte territoriale.

2.1. Essi sono anche fondati.

Secondo il costante insegnamento di questa Corte di legittimità (cfr. Cass. n. 3536 del 2015, Cass. ord. n. 6932/2011, Cass. n.17150/2008), nel giudizio instaurato ai fini del riconoscimento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato sul presupposto dell’illegittima apposizione al contratto di un termine finale ormai scaduto, per la configurabilità di una risoluzione del rapporto per mutuo consenso, è necessario che sia accertata – sulla base del lasso di tempo trascorso dopo la conclusione dell’ultimo contratto a termine, nonchè del comportamento tenuto dalla parti e di eventuali circostanze significative – una chiara e certa comune volontà delle parti di porre fine ad ogni rapporto lavorativo; la mera inerzia del lavoratore dopo la scadenza del termine contrattuale è quindi di per sè insufficiente a ritenere sussistente una risoluzione del rapporto per mutuo consenso (cfr., da ultimo, Cass. n. 2305/2010, Cass. n. 5887/2011), mentre grava sul datore di lavoro che eccepisca tale risoluzione l’onere di provare le circostanze dalle quali possa ricavarsi la volontà chiara e certa delle parti di porre definitivamente fine al rapporto di lavoro (Cass. n. 2279/2010, n. 16303/2010, 15624/2007).

La valutazione del significato e della portata del complesso di tali elementi di fatto compete al giudice di merito, le cui conclusioni non sono censurabili in sede di legittimità se non sussistono vizi logici o errori di diritto; coerentemente, con riferimento alla prova presuntiva, questa Corte ha più volte affermato che “è incensurabile in sede di legittimità l’apprezzamento del giudice di merito circa la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione, sempre che la motivazione adottata appaia congrua dal punto di vista logico, immune da errori di diritto e rispettosa dei principi che regolano la prova per presunzioni” (v. fra le altre, Cass. 27-102015 n. 21876, Cass. 15-1-2015 n.10958, Cass. 20-7-2006 n. 16728, Cass. 23-1-2006 n. 1216).

In questo senso, elementi relativi alla sfera del lavoratore che di per sè sono sprovvisti di significato univoco, quali la percezione del trattamento di fine rapporto, con la quale il lavoratore si limita a riscuotere un credito che gli è dovuto sulla base della situazione in fatto realizzatasi (cfr., Cass., n.15628/2001, in motivazione) e il reperimento di altra attività lavorativa, normalmente determinato dalla necessità di soddisfare bisogni primari di natura alimentare (cfr. Cass. n. 839/2010, in motivazione, nonchè, in senso analogo, Cass. n. 15900/2005, in motivazione), possono assumere significato concludente sulla base della valutazione delle caratteristiche che tali circostanze hanno assunto nel caso concreto, inserite nel coacervo degli ulteriori elementi che consentano di individuare una consapevole opzione risolutoria (in applicazione di tali principi, Cass. 27-10-2015 n. 21876, ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto che il decorso di un significativo lasso temporale, di circa 6 anni, tra la cessazione dell’ultimo contratto e la messa in mora del datore da parte del lavoratore, in uno al reperimento, nelle more, di altra occupazione a tempo indeterminato, costituissero indici sufficienti della volontà delle parti di porre definitivamente fine a ogni rapporto lavorativo).

Tali principi, del tutto conformi a quanto disposto dagli artt. 1372 e 1321 c.c., vanno ribaditi anche in questa sede, cosi confermandosi l’indirizzo ormai prevalente, basato in sostanza sulla necessaria valutazione dei comportamenti e delle circostanze di fatto, idonei ad integrare una chiara manifestazione consensuale tacita di volontà in ordine alla risoluzione del rapporto, non essendo all’uopo sufficiente il semplice trascorrere del tempo e neppure la mera mancanza, seppure prolungata, di operatività del rapporto.

Al riguardo, infatti, non può condividersi il diverso indirizzo che, valorizzando esclusivamente il “piano oggettivo” nel quadro di una presupposta valutazione sociale “tipica” (v. Cass. 6-7-2007 n. 15264 e da ultimo Cass. 5-6-2013 n. 14209), prescinde del tutto dal presupposto che la risoluzione per mutuo consenso tacito costituisce pur sempre una manifestazione negoziale, anche se tacita (v. da ultimo Cass. n. 20704 del 14-10.2015, Cass. 28-1-2014 n. 1780).

2.1. Nel caso in esame, la Corte territoriale (esaminando per prima l’eccezione di risoluzione per mutuo consenso, in quanto di per sè idonea a definire la controversia, posponendo la questione della legittimità o meno del termine contrattuale) non si è tuttavia attenuta a tali principi. Ha valorizzato infatti la mancanza di totale operatività del rapporto protratta per quasi cinque anni, ritenendola di per sè espressiva di una volontà risolutoria secondo un criterio di “tipicità sociale”, mentre il tempo intercorso non è di per sè significativo, neppure parametrato alla breve durata del rapporto. Ha poi valorizzato solo il ritiro del libretto di lavoro e la riscossione delle spettanze di fine rapporto senza alcuna riserva, che sono i normali effetti della scadenza del termine contrattuale, così giungendo a configurare la consapevole opzione risolutoria in difetto di univoci, concordanti elementi.

3. Segue a tutte le considerazioni che precedono la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Cagliari, in diversa composizione, che dovrà rivalutare la fattispecie alla luce dei principi sopra indicati e regolare anche il regime delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Cagliari in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2016

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