Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13778 del 31/05/2017

Cassazione civile, sez. II, 31/05/2017, (ud. 10/02/2017, dep.31/05/2017),  n. 13778

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. BIANCHINI Bruno – rel. Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso (iscritto al n.r.g. 2717/13) proposto da:

– C.G.M., (c.f.: (OMISSIS)); rappresentato e difeso, sia

in via congiunta che disgiunta, giusta procura speciale a margine

del ricorso, dagli avv.ti Mario Monteverde e prof avv. Massimo

Coccia, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma,

piazza Adriana n. 15;

– ricorrente –

contro

– A.R., (c.f.: (OMISSIS)); rappresentata e difesa, in

forza di procura speciale a margine del controricorso, in via sia

congiunta che disgiunta, dagli avv.ti Dario Piccioni e Stefano

Marchesini, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma,

via Pasubio n. 15 – controricorrente – nonchè nei confronti di

s.r.l. MONTANA di L.; L.G.; L.R.;

– Parti intimate –

avverso la sentenza n. 1023/2012 della Corte di Appello di Torino del

1- 5 giugno 2012, non notificata;

Udita la relazione di causa, svolta alla pubblica udienza del 10

febbraio 2017, da parte del Consigliere dr. Bruno Bianchini;

Uditi l’avv. Romano Cerquetti, per delega dell’avv. Mario Monteverde

per la ricorrente e l’avv. Dario Piccioni per delega dell’avv.

Stefano Marchesini per la contro ricorrente;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. PEPE Alessandro, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte di Appello di Torino, con sentenza pubblicata il 5 giugno 2012, ha respinto il gravame proposto da C.G.M., contro la sentenza del Tribunale della medesima città che aveva a sua volta rigettato la domanda dal medesimo svolta nei confronti della srl Montana; di G. e L.R. e di A.R. – già soci della snc Montana, poi trasformatasi in srl – diretta a far dichiarare la legittimità del proprio recesso dal contratto preliminare stipulato con la allora snc Montana di L. G & C. – nonchè dell’incameramento del doppio della caparra versata -, in ragione della condotta non collaborativa al fine di stipulare il contratto definitivo, concretizzatasi nell’aver impedito – vietando l’accesso all’immobile compromesso in vendita e ritirando le chiavi che in precedenza erano state consegnate – di rispettare gli impegni presi nel preliminare stesso, tra i quali era la ristrutturazione di un albergo in Valtournenche di proprietà della società Montana – che a mente del preliminare sarebbe stata a carico dello stesso C. – e quindi l’acquisto da parte del medesimo delle quote della snc; l’adito Tribunale aveva invece accolto la domanda riconvenzionale diretta a far accertare e dichiarare la responsabilità del C. in ordine al recesso della società dalla conclusione del contratto di vendita, essendosi riscontrato che il rifiuto della promittente venditrice era stato giustificato dalla condotta non adempiente dell’attore, riconoscendo altresì il diritto di incamerare la caparra confirmatoria ricevuta.

Il C. ha proposto ricorso per la cassazione di tale sentenza, facendo valere tre motivi – illustrati da successiva memoria – con i quali si è fatta valere la divergente valutazione dei presupposti del ritenuto lecito recesso delle controparti dal preliminare; A.R. ha svolto controricorso; la società Montana; G. e L.R. sono rimasti intimati.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1 – Con il primo ed il connesso terzo motivo, viene denunciato il vizio di mancata corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato per aver, la Corte transalpina, ritenuto giustificato l’impedimento, posto in essere dal L., a che il C. entrasse nell’albergo da ristrutturare al fine di portare a termine i lavori e per avere giudicato – senza che fosse stata sollevata eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. – che la condotta del predetto Lamberti fosse esplicazione di un diritto di autotutela quale disciplinato dalla citata norma; in particolare parte ricorrente sostiene che l’originaria impostazione difensiva delle parti convenute si sarebbe attestata – al fine di giustificare la sospensione dei lavori di ristrutturazione – solo sulla condotta dei due inesperti operai mandati dal C., e che quindi del tutto ultra petita la Corte del merito avrebbe considerato oggetto della – ritenuta legittima – decisione del Lamberti (deve ritenersi: della srl Montana) di recedere dal contratto, in considerazione della condotta del C. stesso, inadempiente ai molteplici obblighi amministrativi connessi con la ristrutturazione dell’immobile.

1.1 – Il primo motivo è infondato perchè la Corte del merito non ha inammissibilmente accolto un’eccezione di inadempimento non proposta ma ha, al contrario, interpretato il contenuto complessivo delle difese esposte nell’appello relative all’inadempimento del C. come causa della reazione del Lamberti, inquadrandolo nella specifica forma di autotutela offerta alla parte che si assume adempiente dall’art. 1460 c.c.; il terzo mezzo – relativo al vizio di motivazione – è inammissibile in quanto dall’argomentazione posta a corredo non emerge nè ove la motivazione sarebbe stata del tutto carente al fine di ricostruire il percorso logico del giudicante nè quale fatto di causa determinante ai fini della decisione sarebbe stato omesso nella valutazione complessiva nè, infine, in quali termini la Corte di Appello, date certe premesse argomentative, non ne avrebbe rispettato i logici esiti.

2 – Con il secondo motivo il ricorrente censura la motivazione della sentenza di appello laddove non avrebbe considerato che la reazione del L. sarebbe stata limitata all’ingresso al cantiere della manovalanza del C., pacificamente inadatta all’esecuzione della ristrutturazione e, quindi, non avrebbe preso atto che l’eventuale condotta inadempiente del C. non avrebbe potuto essere considerata grave ai sensi dell’art. 1455 c.c..

2.1 Il motivo, al pari di quello appena sopra esaminato, non è riconducibile ai vizi di motivazione delineati dall’art. 360 c.p.c., n. 5 – nella formulazione anteriore alla novellazione portata dal D.L. 22 giugno 2012, art. 83 convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 134 – in quanto si sostanzia nella mera non condivisione dei risultati interpretativi delle emergenze di causa ai quali ragionevolmente è pervenuta la Corte di Appello.

3- La ripartizione delle spese di lite segue le regole della soccombenza secondo quanto indicato in dispositivo.

PQM

 

Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della contro ricorrente, liquidandole in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte di Cassazione, il 10 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2017

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