Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13778 del 31/05/2013
Civile Sent. Sez. 5 Num. 13778 Anno 2013
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: IOFRIDA GIULIA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore
p.t., domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12,
presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la
rappresenta e difende ex lege,
– ricorrente –
Agt,3
contro
Barbaro Vincenzo
-intimato-
avverso la sentenza n. 124/16/2006 della
Commissione Tributaria regionale della Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria, depositata il
29/01/2007;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 9/05/2013 dal Consigliere
Dott. Giulia Iofrida;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
generale Dott. Ennio Attilio Sepe, che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo
Con
sentenza
n.
124/16/2006
del
4/12/2006,
depositata in data 29/01/2007, la Commissione
Tributaria
Regionale della Calabria,
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Sezione
Data pubblicazione: 31/05/2013
Staccata di Reggio Calabria, accoglieva, con
compensazione delle spese di lite, l’appello
proposto, in data 10/11/2004, da Barbaro Vincenzo,
avverso la decisione n. 135/02/2003 della
Commissione Tributaria Provinciale di Reggio
Calabria, che aveva respinto il ricorso del
contribuente contro una cartella di pagamento,
notificatagli nel settembre 2002, relativa ad
C.T.P. aveva rigettato il ricorso, basato sulla
illegittimità dell’atto impositivo derivante dalla
nullità della notificazione del previo avviso di
accertamento, consegnato alla madre del Barbaro,
non convivente e soltanto momentaneamente presente
nell’abitazione del contribuente, rilevando che “la
signora Orlando, madre del ricorrente”,
la notifica, aveva
ricevendo
“dichiarato di essere persona
capace e convivente”.
La Commissione Tributaria Regionale accoglieva
invece il gravame del Barbaro, dichiarando nulla la
cartella esattoriale per irregolare notifica
dell’avviso di accertamento, in quanto rilevava che
il contribuente aveva provato che la signora
Orlando era persona
“analfabeta”
e
“si trovava
occasionalmente nella sua abitazione”
ed era solo
“momentaneamente presente presso l’abitazione
dell’appellante”;
inoltre la relata di notifica era
irregolare, risultando, dalla stessa, che l’atto
era stato consegnato
convivente”,
“a persona capace e
laddove il Barbaro aveva provato il
contrario.
Avverso tale sentenza, notificata il 7/03/2007, ha
promosso ricorso per cassazione (notificato con
atto consegnato all’UNEP il 7/05/2007) l’Agenzia
delle Entrate, deducendo quattro motivi, per
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imposte IRPEF e contributo SSN per l’anno 1995. La
violazione e/o falsa applicazione di norme di
diritto, ex art.360 n. 3 c.p.c. (Motivo l, in
relazione agli artt.60 DPR 600/1973 e 139, comma
2 ° , c.p.c, per avere i giudici tributari ritenuto
nulla la notificazione dell’avviso di accertamento
effettuata, presso il domicilio del destinatario,
con consegna a persona di famiglia,
“seppure non
convivente ma solo occasionalmente presente”;
546/1992 ed agli artt.139, comma 2 ° , c.p.c. e 428
c.c., per non avere i giudici tributari dichiarato
inammissibile, in quanto nuova eccezione, il motivo
di appello, inerente l’incapacità della sig.ra
Orlando a ricevere l’atto in quanto analfabeta, e
per avere comunque gli stessi ritenuto nulla la
notificazione di un atto, effettuata presso
l’abitazione del destinatario, con consegna a mani
di persona analfabeta) e per contraddittoria
motivazione, ai sensi dell’art.360 n. 5 c.p.c. (per
non avere i giudici tributari, pur riconoscendo il
fatto “poco influente”,
escluso la rilevanza dello
stato di analfabetismo del consegnatario
dell’atto).
Non ha resistito il contribuente con controricorso.
Motivi della decisione
L’Agenzia ricorrente lamenta con il primo motivo la
violazione degli artt.60 DPR 600/1973 e 139, comma
2 ° , c.p.c, per avere i giudici tributari ritenuto
nulla la notificazione dell’avviso di accertamento
effettuata, presso il domicilio del destinatario,
con consegna a persona di famiglia,
“seppure non
convivente ma solo occasionalmente presente”
Il motivo è fondato.
Secondo
un
consolidato
orientamento
giurisprudenziale di questo giudice di legittimità
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Motivi 2 e 3, in relazione all’art.57 d.lgs.
(che il collegio condivide, non ravvisando valide
ragioni per discostarsene), la notificazione
mediante consegna a persona di famiglia non postula
necessariamente né il solo rapporto di parentela al quale è da ritenersi equiparato quello di
affinità né l’ulteriore requisito della
convivenza – non espressamente menzionato dall’art.
139 c.p.c. -,
“risultando sufficiente l’esistenza
giustificare la presunzione che la “persona di
famiglia” consegnerà l’atto al destinatario” (v.
tra le altre Cass. n. 1331 del 2000; Cass.n. 8597
del 1997; Cass.n. 3936 del 1992) e che, in ogni
caso, resta a carico di colui che assume di non
aver ricevuto l’atto
“l’onere di provare il
carattere del tutto occasionale della presenza del
consegnatario in casa propria, senza che a tal fine
rilevino le sole certificazioni anagrafiche del
familiare medesimo”
(v. Cass. n. 615 del 1995 e n.
5109 del 1999; da ultimo Cass. Trib.23368/2006 e
Cass.Lav. 21362/2010).
L’espressione
“persona di famiglia”
adoperata
dall’art. 139 c.p.c. (applicabile alla notifica
degli avvisi di accertamento), va intesa nel senso
più ampio e ricomprende, dunque, qualsiasi
familiare
la cui presenza in casa
carattere
del tutto occasionale,
non
abbia
essendo
determinata da ragioni di, sia pure temporanea,
convivenza con il destinatario della notifica;
situazione, questa, che può essere presunta sulla
base dello stesso fatto che il familiare si sia
trovato nell’abitazione del destinatario ed abbia
preso in consegna l’atto da notificare (Cass.
24852/06).
Deve considerarsi, invero, che è soltanto il
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di un vincolo (di parentela o affinità), tale da
vincolo di parentela o di affinità – a prescindere
dall’ulteriore requisito della stabile convivenza,
neppure menzionato espressamente dalla norma
dell’art. 139 c.p.c. – a giustificare la
presunzione che la “persona di famiglia” consegnerà
l’atto al destinatario di esso.
Di conseguenza, mentre la disposizione dell’art.
139 c.p.c. non impone affatto all’ufficiale
ordine al rapporto di convivenza indicato dalla
persona che riceva l’atto (Cass. 6953/06, 322/07,
8306/11), resta a carico di colui che assume di non
avere ricevuto l’atto l’onere di provare in
concreto la
mera occasionalità
della presenza,
nella propria residenza o domicilio, di detta
persona, ipotesi comunque da valutarsi in modo
puntuale e rigoroso, non essendo stato ritenuto
sufficiente – all’uopo – la produzione di un
certificato anagrafico attestante che il familiare
abbia altrove la propria residenza (Cass. 23368/06;
Cass.21362/10; Cass.7714/2013).
Ora, la C.T.R. non ha fatto corretta applicazione
di tali principi, avendo motivato la declaratoria
di nullità/irregolarità della notifica dell’avviso
di accertamento, costituente l’atto presupposto
della cartella esattoriale impugnata, sulla
circostanza,
“provata dal contribuente”,
genericamente riportata nella decisione, della
presenza “solo occasionale” della madre, che aveva
ricevuto l’atto, presso l’abitazione del Barbaro.
Detta circostanza, per come esposta, è inidonea a
fare cadere la presunzione di consegna dell’atto al
destinatario, alla base del disposto dell’art.139
comma 2 ° c.p.c., tanto più per lo stretto rapporto
di parentela che legava la consegnataria al
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giudiziario procedente di svolgere ricerche in
MENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D.P.R
.
N. 131 TAB. ALL. B – N 5
destinatario dell’atto.
SATERIA TRIBUTAK A
Invero, va ribadito da questa Corte che l’art. 139
c.p.c.,
consentendo
la consegna della
copia
dell’atto da notificare a “persona di famiglia del
destinatario”,
per l’ipotesi in cui non sia stata
possibile la consegna nelle mani di quest’ultimo,
non impone all’ufficiale giudiziario procedente di
fare ricerche in ordine al rapporto di convivenza
della quale viene dato atto nella relata di
notifica, incombendo, invece, a chi contesta la
veridicità di siffatta dichiarazione di fornire la
prova del contrario, prova contraria che può essere
data soltanto provando che il familiare era
presente per ragioni
nel
momentanee”
“del tutto occasionali e
di
luogo
abitazione
del
destinatario (Cass.18141/2002; Cass.8597/1997).
Gli ulteriori motivi sono inammissibili, in quanto
vertono su affermazioni
“ad abundantiam”
dei
giudici tributari, e sono comunque assorbiti.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza
impugnata con rinvio, anche per le spese del
giudizio
di
legittimità,
alla
Tributaria Regionale della Calabria.
Commissione DEITIZA O
L
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza
impugnata, con rinvio, anche per le spese del
giudizio di legittimità, ad altra Sezione della
Commissione Tributaria Regionale della Calabria.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della
Quinta sezione civile, il 9/05/2013.
Il
indicato dalla suddetta persona, con dichiarazione
C2AdILLERIA
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