Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13778 del 23/06/2011

Cassazione civile sez. II, 23/06/2011, (ud. 02/02/2011, dep. 23/06/2011), n.13778

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

L.D., T.S., T.M.P.,

elettivamente domiciliate in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14 A-4, presso

lo studio dell’avvocato PAFUNDI GABRIELE, che le rappresenta e

difende unitamente all’avvocato PASSAMISI ANTONIO, giusta mandato

speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO DI F.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1106/2008 della CORTE D’APPELLO di CATANIA del

28/07/08, depositata l’11/09/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/02/2011 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

è presente il P.G.in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI che nulla

osserva.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il fallimento F.M. chiedeva la risoluzione L. Fall., ex art. 72 del contratto preliminare stipulato con T. S., relativo a compravendita di immobile sito in (OMISSIS).

Il convenuto in via riconvenzionale domandava che fosse dichiarato l’obbligo della curatela di stipulare atto pubblico ricognitivo della avvenuta vendita immobiliare.

Deceduto il T. e riassunta la causa, il tribunale di Catania con sentenza del settembre 1999 dichiarava risolto il contratto preliminare stipulato tra F.M. e T.S.;

condannava le eredi di quest’ultimo a restituire l’immobile.

L’appello delle odierne ricorrenti veniva respinto l’11 settembre 2008.

La Corte d’appello di Catania ribadiva che le appellanti avevano dedotto solo in comparsa conclusionale di primo grado che la scrittura privata stipulata inter partes aveva valore immediatamente traslativo della proprietà e non natura di contratto preliminare.

Rilevava inoltre che il relativo documento era stato già tardivamente prodotto in primo grado; dichiarava inammissibile la produzione dello stesso in grado di appello; osservava che . al momento della stipula pacificamente le parti avevano inteso concludere un preliminare, con la conseguenza che l’effetto traslativo avrebbe potuto discendere solo da atto scritto e non da un comportamento concludente.

Le eredi T. hanno proposto ricorso per cassazione, notificato il 26 gennaio 2009. Il Fallimento F. non ha svolto attività difensiva.

Il giudice relatore ha avviato la causa a decisione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio, rilevando l’inammissibilità del ricorso.

Parte ricorrente ha depositato memoria.

Il ricorso è inammissibile.

Il primo motivo lamenta violazione dell’art. 345 c.p.c., in relazione agli artt. 210 e 184 c.p.c., con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Esso, pur non riferendosi all’art. 360, n. 4, nella prima parte sembra introdurre una censura di natura processuale relativa all’ammissibilità della produzione documentale respinta dai giudici di merito.

Il motivo in secondo luogo sembra sviluppare una censura riconducibile all’art. 12 preleggi – relativa all’interpretazione della domanda proposta dalla curatela sin dall’avvio della causa.

In terzo luogo viene sviluppata una censura relativa all’interpretazione della scrittura denominata “preliminare di vendita”, che avrebbe dovuto essere formulata in riferimento alla violazione dell’art. 1362 e segg c.c..

Orbene, nessuna di queste doglianze si conclude con la formulazione del quesito di diritto, necessario, a pena di inammissibilità, per l’illustrazione di ciascun motivo nei casi previsti dall’art. 360, comma 1, numeri 1), 2), 3), e 4).

Nella specie, come ha rilevato la relazione preliminare, un singolo quesito sarebbe stato indispensabile per articolare ciascuna censura in relazione alla tipologia e alla complessità delle questioni trattate con esse. E’ noto infatti (SU 7770/09) che è ammissibile il ricorso per cassazione nel quale si denunzino con un unico articolato motivo d’impugnazione vizi di violazione di legge e di motivazione in fatto, qualora lo stesso si concluda con una pluralità di quesiti, ciascuno dei quali contenga un rinvio all’altro, al fine di individuare su quale fatto controverso vi sia stato, oltre che un difetto di motivazione, anche un errore di qualificazione giuridica del fatto. Ma ancor più precisamente si è affermato (SU 5624/09) che in caso di proposizione di motivi di ricorso per cassazione formalmente unici, ma in effetti articolati in profili autonomi e differenziati di violazioni di legge diverse, sostanziandosi tale prospettazione nella proposizione cumulativa di più motivi, affinchè non risulti elusa la “ratio” dell’art. 366 bis cod. proc. civ., deve ritenersi che tali motivi cumulativi debbano concludersi con la formulazione di tanti quesiti per quanti sono i profili fra loro autonomi e differenziati in realtà avanzati, con la conseguenza che, ove il quesito o i quesiti formulati rispecchino solo parzialmente le censure proposte, devono qualificarsi come ammissibili solo quelle che abbiano trovato idoneo riscontro nel quesito o nei quesiti prospettati, dovendo la decisione della Corte di cassazione essere limitata all’oggetto del quesito o dei quesiti idoneamente formulati, rispetto ai quali il motivo costituisce l’illustrazione.

La mancanza nella specie di qualsivoglia quesito non è surrogabile interpretativamente, come afferma la memoria di parte ricorrente, citando Cass. 2191/09.

Messa fuori strada da una massimazione non ufficiale, parte ricorrente reputa possibile per la Corte desumere in via interpretativa il quesito, estrapolandolo dal motivo di ricorso. Ciò non è stato mai affermato dalla citata sentenza, nella quale il Collegio ha precisamente individuato in una parte unitaria del testo del ricorso il quesito di diritto, contenente tutti gli elementi necessari in relazione a una censura prospettata ; ha ritenuto che tale formulazione fosse stata ritualmente proposta con il termine “quindi”, avverbio avente valore deduttivo-conclusivo e dunque idoneo a introdurre la questione di diritto. Non sussiste quindi alcun precedente di questa Corte in cui sia stato interpretato il motivo, sostituendosi il giudice alla parte nel formulare il quesito.

Rimane in tal modo intangibile la sentenza d’appello nella parte in cui ha confermato la inutilizzabilità della scrittura privata, non tempestivamente prodotta in causa.

Ciò rende vani i successivi motivi, concernenti vizi di motivazione attinenti la valutazione degli accordi intercorsi data dalla sentenza impugnata (e da quella di primo grado) senza disporre di detto documento.

Le ricorrenti deducono che sarebbe contraddittorio , in assenza di detto documento, ritenere che fosse stato stipulato soltanto un contratto preliminare e non una vendita immediatamente traslativa.

Omettono però di cogliere che la sentenza si regge sulla affermazione che per il trasferimento di un immobile sarebbe stato necessario “l’atto scritto giusto quanto disposto dall’art. 1350 c.c.” Questa ineccepibile affermazione non può essere censurata affermando che la valutazione opposta doveva esser tratta dalla restante documentazione in atti.

Poichè tale documentazione non include lo scritto controverso, essa non sarebbe stata comunque sufficiente a dimostrare la vendita di bene immobile.

Ben poteva inoltre il giudice di merito, come ha fatto, desumere dalla stesse deduzioni iniziali delle parti l’affermata esistenza del preliminare, non seguita però dalla stipula del definitivo, rimasto non documentato e non altrimenti surrogabile, traendone le conseguenze.

Mette conto infine rilevare: a) che la documentazione invocata e asseritamente valutata in modo inadeguato, pur se prodotta con il ricorso, non è stata in esso testualmente e integralmente riportata, almeno per le parti salienti, come è indispensabile in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione.

b)) che i motivi 2 e 3, riconducibili all’art. 360 c.p.c., n. 5, non sono adeguatamente completati con l’indicazione del fatto controverso su cui cadrebbe il vizio di motivazione.

In proposito la giurisprudenza (SU n. 20603/07; Cass. 4309/08;

16528/08) ha chiarito che la censura ex art. 360, n. 5, deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, per consentire una pronta identificazione delle questioni da risolvere. Anche questa omissione è sanzionata con l’inammissibilità dall’art. 366 bis c.p.c..

Questi rilievi, testualmente ripresi dalla relazione preliminare, sono condivisi dal Collegio, che deve quindi pervenire alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Non segue la pronuncia sulla refusione delle spese di lite, in mancanza di attività difensiva dell’intimata.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile tenuta, il 2 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2011

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