Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13778 del 20/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 20/05/2021, (ud. 13/01/2021, dep. 20/05/2021), n.13778

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29348-2019 proposto da:

B.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA COLA DI

RIENZO N 68, presso lo studio dell’avvocato ANDREA ZANELLO, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati FRANCESCA FERRARI,

ANDREA NOBILI;

– ricorrente –

contro

FIDEURAM – INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING SPA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO

VITTORIO EMANUELE II 326, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO

SCOGNAMIGLIO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 687/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 04/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIA

ESPOSITO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

La Corte d’appello di Milano confermava le sentenze del giudice di primo grado che avevano accolto le domande proposte da Fideuram s.p.a. nel confronti di B.G., agente della società con incarico di promotore finanziario, volte a ottenere il pagamento di somme dovute a titolo di indennità sostitutiva del preavviso e di scoperto del conto corrente di debito, oltre al risarcimento dei danni conseguenti alla violazione del patto di non concorrenza inerente al rapporto di agenzia;

la Corte, preliminarmente, disattendeva l’eccezione di inesistenza della notificazione del ricorso di primo grado formulata sul rilievo che l’appellante era residente, a decorrere dall'(OMISSIS), nel Regno Unito e che l’atto introduttivo del giudizio doveva essere ivi notificato e non già presso il precedente indirizzo in (OMISSIS), osservando che l’atto era stato consegnato presso quest’ultimo indirizzo al portiere dello stabile, il quale si era ricevuto il plico consegnandolo al B., tanto che costui aveva proposto tempestiva costituzione in giudizio, con ciò sanando la nullità eventualmente verificatasi;

avverso la sentenza propone ricorso per cassazione B.G. sulla base di unico motivo;

Fideuram s.p.a. resiste con controricorso;

entrambe le parti hanno depositato memorie;

la proposta del relatore, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale non partecipata è stata notificata alla controparte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con unico motivo il ricorrente deduce ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, errata e falsa applicazione degli artt. 160 e 156 c.p.c., stante l’inesistenza o nullità insanabile della notifica eseguita in luogo non avente alcun collegamento con il destinatario dell’atto, con conseguente lesione del diritto di difesa;

il motivo è privo di fondamento alla luce del principio in forza del quale “L’inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, “ex lege”, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa.” (Cass. n. 14916 del 20/07/2016);

nel caso di specie la notificazione, effettuata presso il precedente domicilio del destinatario, mediante consegna a persona comunque riconducibile a quest’ultimo, non rientra tra le ipotesi indicate nella sentenza richiamata, sicchè deve ritenersi che la costituzione del convenuto abbia avuto efficacia sanante della nullità della notificazione eventualmente verificatasi, ai sensi dell’art. 156 c.p.c.;

in base alle svolte argomentazioni il ricorso va rigettato e le spese sono liquidate secondo soccombenza;

in considerazione della statuizione, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 4.000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 13 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2021

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