Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13777 del 31/05/2017


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Cassazione civile, sez. II, 31/05/2017, (ud. 10/02/2017, dep.31/05/2017),  n. 13777

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso (iscritto al n.r.g. 2400/13) proposto da:

– Z.D., (c.f.: (OMISSIS)); rappresentato e difeso, giusta

procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. Giuseppe Amicarelli,

domiciliato ex lege presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

C.G., (c.f.: (OMISSIS)); rappresentato e difeso, in forza di

procura speciale per atto 24 gennaio 2014 della dr.ssa R.E.,

Console Corrispondente Onorario d’Italia in (OMISSIS), dall’avv.

Benito Panariti, con studio in Roma, via Celimontana 38 ove si

domicilia – resistente avverso la sentenza n. 816/2012 della Corte

di Appello di L’Aquila del 2 maggio – 7 giugno 2012, notificata il

24 ottobre 2012;

Udita la relazione di causa, svolta alla pubblica udienza del 10

febbraio 2017, da parte del Consigliere dr. Bruno Bianchini;

Udito l’avv. Giuseppe Arnicarelli per il ricorrente e l’avv. Benito

Panariti per il resistente;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. PEPE Alessandro, che ha concluso per l’accoglimento

del 1^ e del 6^ motivo e per il rigetto dei restanti motivi del

ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

C.G., con atto notificato il 9 febbraio 2004, citò innanzi al Tribunale di Pescara Z.D., esponendo: che contratto preliminare del 3 novembre 2003, si era impegnato a vendere al convenuto un immobile per il prezzo di Euro 710.000 da corrispondere, quanto ad Euro 70.000 alla sottoscrizione del preliminare e quanto al resto, alla stipula del definitivo; che nel rogito definitivo, stipulato il 18 dicembre 2003, contrariamente al vero e per ragioni di convenienza fiscale, era stato indicato come prezzo di vendita la minor somma di Euro 180.000 e del versamento di tale importo era stata data quietanza, con affermazione contraria al vero; che lo stesso giorno del contratto definitivo parte acquirente aveva stipulato un mutuo con la Cassa di Risparmio di Pescara – in acronimo: CARIPE – per l’importo di Euro 600.000, al fine di consentire all’acquirente di far fronte al pagamento del residuo prezzo; che la somma mutuata non era stata versata all’esponente in quanto il compratore si sarebbe reso inadempiente agli obblighi nascenti dal contratto di mutuo. Su tali premesse chiese che fosse dichiarata la simulazione del prezzo di vendita e della quietanza contenuti nel rogito del 18 dicembre 2003 e fossero risolti sia il preliminare che il contratto definitivo di vendita, con diritto di trattenere l’importo versato da controparte a titolo di caparra confirmatoria.

Il convenuto si costituì, svolgendo domanda riconvenzionale per sentir dichiarare l’inadempimento del C. e per sentirlo condannare a immetterlo nel possesso dell’immobile, nonchè al pagamento di Euro 300.000 a titolo di risarcimento del danno; in merito agli addebiti di inadempimento mossigli in citazione dichiarò di essersi tempestivamente attivato per l’ottenimento del mutuo al fine di pagare il prezzo, che riconobbe ammontare ad Euro 710.000, sostenendo di aver già corrisposto sia Euro 70.000 di cui alla quietanza nel preliminare, sia ulteriori Euro 40.000 in contanti. L’adito Tribunale, con sentenza depositata il 19 luglio 2006 dichiarò la simulazione del prezzo; del regolamento e della quietanza portati nel rogito di compravendita; accertò l’inadempimento dell’acquirente rispetto agli obblighi assunti con il preliminare e con il contratto definitivo; risolse entrambi i contratti e sancì il diritto dell’attore di ritenere la somma di Euro 70.000 versata a titolo di caparra.

Lo Z. interpose gravame che fu respinto dalla Corte di Appello di L’Aquila, con sentenza n. 816, pubblicata il 7 giugno 2012 e notificata il 24 ottobre 2012.

La stessa parte ha ora proposto ricorso – notificato il 24 dicembre 2012 per la cassazione della indicata decisione, sulla base di sette motivi; il C. ha depositato “atto di costituzione” con procura speciale e, in prossimità dell’udienza, anche memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1 – Con il primo motivo viene denunciata la violazione degli artt. 2932, 1351, 1230, 1453 e 1470 c.c. e art. 1362 c.c. e segg. per quanto concerne l’erronea valutazione dei rapporti tra contratto preliminare e definitivo; viene altresì fatto valere un triplice vizio di motivazione – ricondotto a tutte le ipotesi contemplate dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione anteriore alle modifiche introdotte con il D.L. 22 giugno 2012, n. 83 convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134.

1.1 -Sostiene parte ricorrente che la Corte aquilana avrebbe ritenuto ancora vincolanti le pattuizioni inserite nel contratto preliminare, pur dopo la stipula del contratto di vendita e, su tale erroneo presupposto, avrebbe su di esse operato la valutazione dell’inadempimento in capo ad esso deducente.

1.2 – Il rilievo è privo di fondamento in quanto la ritenuta simulazione del prezzo ed il riconoscimento della vera entità del corrispettivo comportavano che dell’adempimento si dovesse parlare in merito al pagamento del prezzo come stabilito nel preliminare; va anche rilevato che dalla lettura della sentenza di appello e della scarna ricostruzione del precedente giudizio di merito operata in ricorso, non risulta che lo Z. avesse censurato la pronuncia di risoluzione estesa a tutti e due i negozi (preliminare e definitivo).

2 – Con il secondo motivo si assume la violazione o la falsa applicazione delle norme sulla simulazione applicate alla quietanza di saldo e dei limiti delle prove a dimostrazione di essa – artt. 1414, 1417, 2722, 2726 e 2732 c.c.. –

2.1 – Assume il ricorrente che la declaratoria di simulazione della suddetta quietanza, portata dal contratto definitivo, sarebbe stata in contrasto con la consolidata interpretazione di legittimità a mente della quale, essendo assimilabile tale dichiarazione unilaterale, alla confessione, la falsità di essa non potrebbe essere provata se non dimostrando la sussistenza di un errore di fatto o una vis compulsiva, secondo quanto previsto per la confessione, dall’art. 2732 c.c..

2.2 – Il mezzo non può trovare accoglimento in quanto la Corte distrettuale ha fondato la declaratoria di simulazione sulle stesse dichiarazioni confessorie dello Z., che ha confermato, rendendo interrogatorio formale, che il prezzo convenuto era di Euro 710.000 e che in precedenza aveva pagato Euro 110.000 (di cui 40.000 in contanti).

3 – Con il terzo mezzo (dichiaratamente posto in via subordinata rispetto al precedente) si sostiene che la Corte distrettuale sarebbe incorsa in una molteplicità di violazioni di legge – artt. 1268, 1269, 1270, 1372, 1322, 1362, 1366, 1367, 1414, 1417, 2697, 2722, 2726, 2732 e 2734 c.c. – in relazione alle modalità di versamento del prezzo ed alla ritenuta simulazione della quietanza; viene poi sollevata la censura di triplice vizio di motivazione.

3.1 – Sostiene il ricorrente che dalla lettura della citazione introduttiva del giudizio di primo grado, sarebbe stato agevole ricavare che l’attore si sarebbe lamentato di non aver ricevuto – oltre alla somma di Euro 40.000 in contanti – i due bonifici da Euro 256.500 e da Euro 110.000, già disposti in suo favore – ma rimasti sospesi quanto al concreto accredito – previsti nella convenzione di mutuo con la CARIPE, stipulata lo stesso giorno del rogito; in disparte stava l’accollo da parte dell’acquirente di precedente mutuo di Euro 233.500 acceso dal venditore presso diverso istituto di credito (Banca Commerciale; inde COMIT); detti bonifici peraltro sarebbero stati sostanzialmente condizionati ad una serie di adempimenti previsti nelle condizioni generali del contratto di mutuo, tra i quali l’accensione di ipoteche e la fornitura da parte dei mutuatari di polizze vita a garanzia della restituzione del prestito. Assume pertanto il ricorrente che, essendo rimasto accertato l’accollo ed il perdurante pagamento, da parte propria, delle rate del mutuo COMIT ed essendo, al momento della citazione, ancora in itinere le procedure per lo svincolo delle somme in favore del venditore, la quietanza impugnata di simulazione, sarebbe stata corrispondente al vero (in disparte la prova del versamento di somme in contanti, sulle quali vedi infra) perchè le obbligazioni attinenti al trasferimento delle somme mutuate non sarebbero state ancora esigibili, pendendo gli accertamenti di cui s’è detto e, dunque, il C., sottoscrivendo il rogito contenente la quietanza, avrebbe accettato la connessione tra vendita e contratto di mutuo e, di questo, le modalità e la tempistica attuative.

3.2 – Afferma il ricorrente che il collegamento funzionale e temporale tra i contratti di mutuo; la compravendita (entrambi eseguiti dallo stesso notaio rogante presso i locali della CARIPE, nel medesimo giorno della stipula del definitivo) egli ordini di bonifico, sottoscritti dallo stesso C., stava a dimostrare che si sarebbe concretizzata una delegazione irrevocabile liberatoria di pagamento in cui esso deducente avrebbe assunto la figura di delegante; la banca mutuataria quella di delegato al pagamento e l’acquirente quella di delegatario. Il carattere liberatorio della delegazione sarebbe emerso dalla sottoscrizione dell’atto di vendita contenente la quietanza.

3.3 – L’articolata ricostruzione difensiva sopra esposta non appare aver formato oggetto dell’appello -se pure poi fosse stata portata all’attenzione del Tribunale – e quindi non appare delibabile in questa sede.

3.4 – In ogni caso la configurazione del ritenuto collegamento negoziale tra contratto di compravendita e mutuo – comprendendovi anche il momento esecutivo attinente agli ordini di bonifico – non appare riconducibile alla delegazione in quanto a ciò osta la simulazione della quietanza: in sostanza se si afferma la validità/efficacia della quietanza in quanto voluta in relazione al “momento negoziale” attinente alle obbligazioni all’epoca eseguite, non può però, al contempo, la stessa essere collegata al mutuo ed al bonifico di somma molto maggiore; sotto speculare aspetto poi non può affermarsi la veridicità della quietanza limitando il suo valore certificativo ad un certo svolgere dei rapporti tra le parti quando poi si assume che il rogito doveva contenere la regolazione definitiva degli stessi.

3.5 – Con ulteriore articolazione dello stesso mezzo si censura la ritenuta carenza di prova del pagamento in contanti dell’importo di Euro 40.000, criticando l’interpretazione delle dissonanti testimonianze sul punto, considerando che, in presenza della sopra ricordata quietanza, sarebbe stato onere del creditore di dimostrare la inesistenza del pagamento in contanti.

3.6 – Il profilo sopra riportato è infondato in quanto, venendo a cadere il valore probante della quietanza, si ripristinavano le regole ordinarie in materia di prova dell’adempimento dell’obbligazione, neutralizzando dunque la censura, pur contenuta nel mezzo in esame, in forza della quale erroneamente sarebbero state ritenute inammissibili ex art. 2726 c.c. le prove per testi, in quanto aventi ad oggetto le modalità di pagamento della suddetta somma in contanti.

4 – Con il quarto mezzo si assume la presenza di un vizio di ultrapetizione in cui sarebbe incorso il giudice di appello allorchè ritenne di individuare l’inadempimento del ricorrente nel mancato pagamento di tutta la somma ancora dovuta (Euro 600.000), non entrando nel merito del pur eseguito accollo del mutuo COMIT per 233.500 e non considerando che il lamentato inadempimento in citazione era stato individuato nel mancato pagamento dei due bonifici bancari.

4.1 – Della questione non si fa menzione nella sentenza in appello e parte ricorrente non riporta il momento processuale in cui essa sarebbe stata sollevata: l’aver addotto un vitium in procedendo non abilita per ciò solo la Corte ad esaminare gli atti al fine del necessario riscontro, atteso che prima di ciò deve esservi l’allegazione che la questione sarebbe stata fatta valere innanzi al Tribunale e che essa sarebbe stata riproposta in sede di appello.

5 – Con il quinto motivo si denunciano la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1268, 1270, 1372, 1183, 1184, 1185, 1453, 1460, 1470, 1476, 1477 e 1498 c.c. nonchè la presenza di un triplice vizio di motivazione, evidenziando che con la sottoscrizione degli ordini di bonifico il C. ne aveva accettato anche la “tempistica” che, al momento della comunicazione di voler risolvere il contratto, era ancora in fieri: l’errore in cui sarebbe incorso il giudice di appello sarebbe consistito nel ritenere che il pagamento integrale fosse dovuto al momento della stipula del contratto.

5.1 – Non pare che questo sia stato il procedimento logico del giudice di appello: la Corte aquilana ha invece messo in evidenza che l’iter progressivo dell’erogazione del mutuo si era interrotto per una unilaterale iniziativa del compratore nei confronti della banca (sembra in reazione al rifiuto di consegnare il possesso dell’immobile) e che dunque la responsabilità di ciò doveva ricadere sull’acquirente mutuatario.

5.2 – Contesta poi il ricorrente – a foll. 29 e segg. del ricorso – l’addebitabilità a sè della mancata erogazione del mutuo, facendo riferimento a testimonianze del direttore di filiale della CARIPE – presso la quale esso stesso era considerato un cliente primario – secondo il quale il mancato “sblocco” dei bonifici in favore del C. sarebbe derivato dalla notifica dell’atto di citazione per la risoluzione, e non dalla richiesta di blocco ricevuta dal cliente: ciò, in ragione della pattuita irrevocabilità dei bonifici.

5.3 – Questo profilo sfugge all’analisi della Corte in quanto strettamente connesso alla valutazione delle emergenze istruttorie e non efficacemente argomentato sotto il profilo del vizio di motivazione, di cui contraddittoriamente e genericamente sono richiamati tutti e tre i profili disciplinati dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, all’epoca vigente.

6 – Con il sesto motivo vengono denunciate la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2932, 1351, 1230, 1453, 1470 c.c. e art. 1362 c.c. e segg. nonchè la presenza di un indifferenziato vizio di motivazione, laddove è stato riconosciuto il diritto di ritenere la caparra sebbene essa fosse stata prevista nel preliminare e non nel definitivo: non risulta, dalla lettura della sentenza di appello e del ricorso, che la relativa questione (già sollevabile in primo grado) abbia formato oggetto di appello.

7 – Con il settimo motivo si assume la presenza di un vizio di motivazione nel mancato accoglimento della riconvenzionale: appare evidente che non di vizio della sentenza si tratta bensì di conseguenza dell’accoglimento della contrapposta domanda.

4. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno liquidate secondo quanto indicato in dispositivo.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del resistente, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi Euro 7000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda civile della Corte suprema di Cassazione, il 10 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2017

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