Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13777 del 31/05/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 13777 Anno 2013
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: IOFRIDA GIULIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Ravazzolo Franco, elettivamente domiciliato in Roma
Viale Parioli 43, presso lo studio dell’Avvocato
Francesco d’Ayala Valva, che lo rappresenta e
difende, unitamente e disgiuntamente all’Avv.to
Claudio Tiberti, in forza di procura speciale a
margine del ricorso
– ricorrente I

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore
p.t., domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12,
presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la
rappresenta e difende ex lege
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4/16/2006 della Commissione
Tributaria regionale del Veneto, depositata il
15/03/2006;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 9/05/2013 dal Consigliere
Dott. Giulia Iofrida;
udito l’Avv.to D’Ayala Valva, per parte ricorrente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
generale Dott. Ennio Attilio Sepe, che ha concluso

1

Data pubblicazione: 31/05/2013

per l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo
Con

sentenza

n.

4/16/2006

del

1 ° /02/2006,

depositata in data 15/03/2006, la Commissione
Tributaria Regionale del Veneto, Sez. 16,
respingeva, nel merito, con compensazione delle
spese di lite, l’appello proposto, in data

decisione

da Ravazzolo
n.

Franco,

57/11/2004

della

avverso

la

Commissione

Tributaria Provinciale di Padova, che aveva
dichiarato inammissibile, per proposizione senza
l’assistenza di un difensore abilitato, il ricorso
proposto dal suddetto contribuente contro una
cartella di pagamento, inerente maggiore IRPEF
dovuta sull’indennità di fine rapporto ricevuta
quale lavoratore dipendente della Criosbanc spa, a
seguito di rettifica della dichiarazione dei
redditi presentata per l’anno 1996 (con ricalcolo
dell’aliquota sull’intera somma di £ 150.629.000,
ritenuta percepita a titolo di trattamento di fine
rapporto, e non soltanto sulla minore somma di £
31.329.828, indicata dal contribuente), dovendosi
ritenere che il sostituto d’imposta avrebbe dovuto
trattenere la maggiore somma di £ 59.030.000, in
luogo di quella di £ 40.060.000.
La Commissione Tributaria Regionale respingeva, nel
merito, il gravame del contribuente, in quanto, pur
ritenendo, in riforma della sentenza impugnata,
ammissibile il ricorso, trattandosi dell’ipotesi
prevista dall’art.10 DPR 787/1980, richiamato
dall’art.12 comma 5 0 d.lgs. 546/1992, rilevava che
doveva applicarsi l’art.17 del T.U.I.R., nel testo
vigente all’epoca della cessazione del rapporto
lavorativo, e l’aliquota andava calcolata “nel modi
proposti dall’Agenzia delle Entrate sulla base

2

31/05/2005,

dell’aliquota del 40,11% – in rapporto alla somma
complessivamente percepita a titolo di trattamento
di fine rapporto, pari a £ 150.629.000 – per un
importo di £ 59.030.000 dell’imposta”.
Avverso tale sentenza ha promosso ricorso per
cassazione il Ravazzolo, deducendo due motivi, per
omessa motivazione, ex art.360 n. 5 c.p.c., sul
fatto controverso rappresentato dalla effettiva

cessazione del rapporto di lavoro dipendente, nel
dicembre 1995, ai fini della loro tassazione
separata con IRPEF, non avendo i giudici tributari
esaminato quanto eccepito dal contribuente in
ordine al fatto che una parte della somma, £
119.300.000, era costituita da
incentivo all’esodo”

“indennità di

e non da T.F.R., con

conseguente differente determinazione dell’aliquota
da applicare, nonché per violazione e/o falsa
applicazione, ai sensi dell’art.360 n. 3 c.p.c.,
degli artt.16 comma primo lett.a) e 17 comma
secondo DPR 917/1986, nella numerazione vigente e
nel testo in vigore al 31/12/1995 .
Ha

resistito

l’Agenzia

delle

Entrate

con

controricorso.
Motivi della decisione
I motivi del ricorso, da trattare congiuntamente, e
principalmente il vizio motivazionale, sono
fondati.
L’art.17 T.U.I.R., nel testo vigente al 31/12/1995
(epoca di cessazione del rapporto di lavoro),
stabilisce: l) al comma 1 0 , che, ai fini della
tassazione del “trattamento di fine rapporto

e

delle altre indennita’ equipollenti, comunque
denominate,

commisurate

alla

durata

dei

rapporti di lavoro dipendente di cui alla lettera

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natura delle indennità percepite dal medesimo, alla

a) del comma l dell’articolo 16”, l’imposta “si
applica con l’aliquota, con riferimento all’anno
in cui e’ sorto il diritto alla percezione,
corrispondente all’importo che risulta
dividendo il predetto ammontare netto per il
numero degli anni e frazione di anno preso a base
di commisurazione e moltiplicando il risultato
per dodici”;

2) al comma 2 ° , che, ai fini della

alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 16, anche
se commisurate alla durata del rapporto di
lavoro ed anche se corrisposte da soggetti
diversi dal datore di lavoro”, si
per l’imponibile, al

ha riguardo,

“loro ammontare netto

complessivo con l’aliquota determinata agli
effetti del comma l”.
L’art.16 T.U.I.R., sempre nel testo vigente al
31/12/1995 (epoca di cessazione del rapporto di
lavoro), disciplinando la tassazione separata, ai
fini IRPEF, di specifici redditi, prevede, al primo
comma, lett.a), che: “/.

L’imposta si applica

separatamente per il… trattamento di fine rapporto
di cui all’articolo 2120 del codice civile e
indennità equipollenti, comunque denominate,
commisurate alla durata del rapporti di lavoro
dipendente, compresi quelli contemplati alle
lettere a), d) e g) del comma 1 dell’articolo 47,
anche nelle ipotesi di cui all’articolo 2122 del
codice civile; altre indennita’ e somme percepite
una volta tanto in dipendenza della cessazione
dei predetti rapporti, comprese l’indennita’
di preavviso, le somme risultanti dalla
capitalizzazione di pensioni e quelle attribuite
a fronte dell’obbligo di non concorrenza al sensi
dell’articolo 2125 del codice civile ((nonche’ le

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tassazione delle “altre indennità e somme indicate

somme e i valori comunque percepiti, al netto
delle spese legali sostenute, anche se a titolo
risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive,
a seguito di provvedimenti dell’autorita’
giudiziaria o di transazioni relativi alla
risoluzione del rapporto di lavoro)…”.
In sostanza, la somma erogata dal datore di lavoro
a titolo di incentivo alle dimissioni o all’esodo

che accetta di risolvere anticipatamente il
rapporto di lavoro, a titolo di corrispettivo, è
assoggettabile ad IRPEF, stante la natura
sostanzialmente reddituale “in funzione del ristoro
di

un

lucro

cessante”(Cass.16125/2004;

Cass.9139/2006 e 20056/2006), e, per quanto
concerne le corrette modalità di tassazione,
applicando la tassazione separata di cui agli
articoli 16 e 17 (ora 17 e 19) del TUIR, l’IRPEF
si applica separatamente per l’indennità di fine
rapporto così come per ogni altra ipotesi di
erogazione di somme o di valori effettuata in
occasione della cessazione del rapporto di lavoro
dipendente.
Ne consegue dunque che, in via di principio, le
somme erogate in occasione della cessazione del
rapporto di lavoro subordinato devono essere
integralmente assoggettate ad imposta, anche se con
l’applicazione della tassazione separata.
Le somme corrisposte a titolo di incentivo
all’esodo sono assoggettate alla medesima aliquota
applicata al trattamento di fine rapporto, alla
stregua delle

“altre indennità e somme”,

di cui

all’articolo 16, comma 1, lettera a), del TUIR,
percepite

in dipendenza della

una tantum,

cessazione dei rapporti di lavoro.

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volontario, somma aggiuntiva offerta al dipendente

In particolare, ai sensi dell’articolo 17, comma 2,
del TUIR, nel caso in cui le indennità o le somme
siano erogate in relazione alla cessazione del
rapporto di lavoro dipendente, generatore del
trattamento di fine rapporto (T.F.R.), l’aliquota
applicabile, alla base imponibile determinata
unicamente in relazione all’ammontare netto delle
dette indennità, è sempre quella calcolata in sede

circostanza che le stesse siano erogate dallo
stesso datore di lavoro oppure da soggetti diversi
dal datore di lavoro.
Ora, nella stessa sentenza, si dà atto di un
tra quanto prospettato

in fatto,

contrasto,

dall’Agenzia delle Entrate, la quale, facendo
richiamo

“Mod.102/95”

al

contribuente,

del

sosteneva che il Ravazzolo “ha ricevuto la somma al
netto di £ 150.629.000 a titolo di trattamento di
fine rapporto”,

con conseguente determinazione

dell’aliquota in misura pari al 40,11%, e quanto
affermato,

sin dal ricorso introduttivo, dal

contribuente, il quale ribadiva, anche in appello,
che, sulla base della “busta paga relativa al mese
di dicembre 1995 e del Mod.101 dello stesso anno”
“l’importo imponibile del T.F.R. era di sole £
31.329.828″,
119.300.000”

state

essendo
a titolo di

corrisposte

“altre indennità”,

cui

andava applicata l’indennità determinata sulla
parte relativa al solo T.F.R., con conseguente
determinazione dell’aliquota nella misura minore
(stante la minore base) del “27,22%”,

in luogo del

“40,11%”, applicato dall’Ufficio.
Tuttavia la sentenza non risolve poi, con il
necessario adeguato e logico iter motivazionale, le
differenti prospettazioni offerte dalle parti, in

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di tassazione del T.F.R., a prescindere dalla

mem DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/191i6
N. 131 TAB.
N. 5

MATERIA TRIBUTARIA
ordine alle modalità di calcolo dell’IRPEF a

tassazione separata sulle somme percepite dal
contribuente alla cessazione del rapporto di lavoro
subordinato,
affermare che

limitandosi,

apoditticamente,

“in ossequio”

ad

all’art. 17 del

T.U.I.R., nel testo all’epoca vigente,

“l’aliquota

va calcolata nei modi proposti dall’Agenzia delle
Entrate sulla base dell’aliquota del 40,11% –

150.629.000, ritenuta, senza adeguata motivazione,
si ribadisce complessivamente percepita a titolo di
trattamento di fine rapporto, – per un importo di £
59.030.000 dell’imposta”.
La Corte accoglie il ricorso, con cassazione della
sentenza impugnata e rinvio ad altra sezione della
C.T.R. del Veneto, anche in punto spese del
presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza
impugnata con rinvio, anche per le spese del
giudizio di legittimità, ad altra Sezione della
Commissione Tributaria Regionale del Veneto.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della

determinata dunque in rapporto alla somma pari a £

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