Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13777 del 20/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 20/05/2021, (ud. 13/01/2021, dep. 20/05/2021), n.13777

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29323-2019 proposto da:

S.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COSSERIA 2,

presso lo studio dell’avvocato FILIPPO AIELLO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato IURI CHIRONI;

– ricorrente –

contro

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato PAOLO FEDERICO FEDELE;

– controricorrente –

contro

INFOMOBILITY SRL in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 20,

presso lo studio dell’avvocato NICOLA DOMENICO PETRACCA,

rappresentata e difesa dall’avvocato PASQUALINO ALBI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 349/2019 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 03/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIA

ESPOSITO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

La Corte d’appello di Lecce, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda proposta da S.G. nei confronti di Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. con la quale, premesso di essere stata assunta a tempo indeterminato da Fides Informatica S.r.l. dal (OMISSIS) ma di essere stata assegnata di fatto in via esclusiva alla Banca 121 s.p.a. e poi alla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., costei aveva chiesto riconoscersi la simulazione del contratto stipulato con Fides Informatica S.r.l. e l’illegittimità dell’appalto di manodopera intercorso tra quest’ultima e Banca 121 s.p.a., con accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e conseguente riammissione in servizio da parte di Monte Paschi di Siena S.p.A.;

la Corte territoriale attribuiva valenza definitoria di tutta la controversia all’intervenuta acquiescenza alla cessazione del rapporto di lavoro, desumibile dal lasso di tempo tra la cessazione del rapporto e l’impugnazione giudiziale, unitamente ad altri indici presuntivi convergenti verso la volontà di risolvere il rapporto, quali il mancato impedimento rispetto a una iniziativa di tutela in sede giurisdizionale, la mancata messa a disposizione delle energie lavorative, l’avvenuto reperimento di altre attività lavorative per gran parte del periodo d’inerzia, l’accordo davanti alla Commissione di Conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Lecce, da cui risultava che la lavoratrice aveva ricevuto un importo comprensivo di trattamento di fine rapporto a tacitazione di ogni pretesa, aveva preso atto delle motivazioni del licenziamento e manifestato la volontà di non volerlo impugnare;

avverso la sentenza propone ricorso per cassazione S.G. sulla base di due motivi, illustrati mediante memoria;

resistono le parti convenute con controricorso;

la proposta del relatore, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale non partecipata è stata notificata alla controparte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1372 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, osservando che nel caso in disamina non può operare l’istituto dello scioglimento del contratto per mutuo consenso poichè l’effetto dell’accertamento di un appalto illecito è la costituzione di un nuovo e diverso rapporto, essendovi plurimi rapporti tra loro funzionalmente collegati che mettono in relazione tre parti (lavoratore, interposto e interponente), con la costituzione di un rapporto di lavoro tra soggetti che non sono mai stati parti contrattuali formali;

con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1372 c.c., poichè il licenziamento proveniente da un soggetto diverso dal titolare del relativo potere è inesistente e non può che comportare la sillogistica inesistenza dell’atto intimato dall’interposto, perchè a non domino;

i motivi, da trattare congiuntamente, sono privi di fondamento dal momento che la volontà di scioglimento del contratto è stata valutata dalla Corte, con apprezzamento di merito insindacabile (cfr. Cass. n. 29781 del 12/12/2017 e molte altre conformi), giacchè sorretto da congrua motivazione, con riferimento al rapporto della ricorrente con il datore di lavoro formale, cioè con riferimento a quel regolamento negoziale sul quale si fondava la costruzione della interposizione fittizia, costituendone il presupposto logico e fattuale “con l’effetto che la domanda giudiziale, seppur volta al ripristino del medesimo rapporto di lavoro alle dipendenze di soggetto diverso, non può trovare accoglimento stante la volontà espressa della lavoratrice di porre, in ogni caso, nel nulla il regolamento negoziale”;

l’accertamento di merito intervenuto con riferimento al contratto oggetto della domanda giudiziale, stante la sostanziale unicità del complesso rapporto dedotto, risulta preclusivo rispetto alle svolte doglianze e determina l’inammissibilità del ricorso;

le spese sono liquidate secondo soccombenza;

in considerazione della statuizione, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 3.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 13 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2021

 

 

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