Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13777 del 06/07/2016


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Cassazione civile sez. lav., 06/07/2016, (ud. 17/03/2016, dep. 06/07/2016), n.13777

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4398-2011 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’Avvocato LUIGI FIORILLO,

rappresentata e difesa dall’Avvocato PAOLO TOSI giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

I.S., C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA AGRI 1, presso lo studio dell’Avvocato

PASQUALE NAPPI, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato PIERLUIGI BOIOCCHI giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 585/2009 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 13/02/2010 R.G.N. 259/09;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/03/2016 dal Consigliere Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE;

udito l’Avvocato BONFRATE FRANCESCA per delega verbale Avvocato

TOSI PAOLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

per quanto di ragione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 585/2009, depositata il 13 febbraio 2010, la Corte di appello di Brescia respingeva il gravame di Poste Italiane S.p.A. e confermava la sentenza del Tribunale di Bergamo che, in accoglimento del ricorso di I.S., aveva dichiarato la nullità del termine apposto al contratto 2/7/2002 – 30/9/2002, stipulato dalle parti per esigenze tecniche, organizzative e produttive anche di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento delle risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche, ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi nonchè all’attuazione delle previsioni di cui agli Accordi del 17, 18 e 23 ottobre, 11 dicembre 2001 e 11 gennaio, 13 febbraio e 17 aprile 2002 congiuntamente alla necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie contrattualmente dovute a tutto il personale nel periodo estivo.

La Corte osservava come la società non avesse fornito la prova della corrispondenza, nel caso concreto, della prestazione al soddisfacimento delle esigenze indicate quali ragioni giustificatrici dell’apposizione del termine, risultando anzi che la lavoratrice fosse stata impiegata per esigenze di carattere sostitutivo e di copertura di organico insufficiente, tutte estranee alle ragioni astratte indicate nella lettera di assunzione; la Corte escludeva, poi, che il contratto si fosse risolto per mutuo consenso, posto che il mero decorso di un periodo di tre anni, dalla conclusione del rapporto alla proposizione del ricorso, non poteva considerarsi sufficiente alla prova di tale causa di risoluzione, in quanto inferiore al termine di prescrizione e in difetto di qualsiasi atto univocamente significativo dell’intenzione di abdicare al proprio diritto.

Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza la S.p.A. Poste Italiane con cinque motivi, illustrati da memoria; la I. ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La presente motivazione è redatta in forma semplificata, previa deliberazione in tal senso del Collegio.

Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, art. 1 per avere la Corte erroneamente ritenuto che l’indicazione nel contratto di una pluralità di ragioni a sostegno della fissazione di un termine rendesse del tutto inesistente la motivazione dell’assunzione a tempo determinato.

Il motivo è fondato.

E’ infatti consolidato l’orientamento di questa Corte, secondo il quale “l’indicazione di due o più ragioni, legittimanti l’apposizione del termine ad un unico contratto di lavoro, non è in sè causa di illegittimità del termine per contraddittorietà o incertezza della causa giustificatrice dello stesso” (cfr. fra le più recenti Cass. 28 marzo 2014 n. 7371).

Con il secondo e con il terzo motivo la ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 e dell’art. 1362 c.c. e ss. e art. 2697 c.c., artt. 420 e 421 c.p.c., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, censura la sentenza impugnata per avere dichiarato l’illegittimità del termine apposto al contratto sul rilievo che la relativa clausola sarebbe generica ed indeterminata ed inoltre sul rilievo che la società datrice di lavoro non avrebbe dimostrato la sussistenza nè delle esigenze di riorganizzazione, nè di quelle sostitutive dovute a ferie del personale di ruolo negli uffici (di (OMISSIS)) in cui la lavoratrice aveva prestato servizio nel periodo contrattualmente indicato.

I suddetti motivi, che possono essere trattati congiuntamente, riguardando questioni connesse, sono fondati.

In tema di specificità della clausola giustificativa del termine questa Corte di legittimità si è ripetutamente pronunciata ed i principi dalla stessa enunciati devono essere in questa sede pienamente ribaditi.

Con riferimento a fattispecie, nelle quali erano state adoperate clausole giustificatrici di contenuto analogo a quello utilizzato nel caso in esame, questa Corte di legittimità (cfr. Cass. 1 febbraio 2010 n. 2279; Cass. 27 aprile 2010 n. 10033; Cass. 25 maggio 2012 n. 8286) premesso che, in tema di apposizione del termine al contratto di lavoro, il legislatore, richiedendo l’indicazione da parte del datore di lavoro delle “specificate ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo”, ha inteso stabilire, in consonanza con la direttiva 1999/70/CE, come interpretata dalla Corte di Giustizia (cfr. sentenza del 23 aprile 2000, in causa C-378/07 ed altre; sentenza del 22 novembre 2005, in causa C-144/04), un onere di specificazione delle ragioni oggettive del termine finale, vale a dire di indicazione sufficientemente dettagliata della causale nelle sue componenti identificative essenziali, sia quanto al contenuto, che con riguardo alla sua portata spazio-temporale e più in generale circostanziale, perseguendo in tal modo la finalità di assicurare la trasparenza e la veridicità di tali ragioni nonchè l’immodificabilità delle stesse nel corso del rapporto – ha precisato che tale specificazione può risultare anche indirettamente nel contratto di lavoro attraverso il riferimento per relationem ad altri testi scritti accessibili alle parti. (Nella specie, sostanzialmente analoga a quella in esame, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito, la quale – in controversia promossa da taluni lavoratori assunti dalle Poste Italiane S.p.A. con contratto a termine – non aveva adeguatamente valutato, al fine di verificare la sussistenza delle “specificate ragioni” dell’assunzione, la rilevanza degli accordi collettivi richiamati dallo stesso contratto individuale).

La sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi, avendo ritenuto la mancanza di specificità della clausola senza aver previamente esaminato l’intero contenuto degli accordi, ai quali la clausola stessa faceva riferimento. In applicazione dei principi sopra enunciati occorre infatti uno specifico esame di tutti gli accordi citati nel contratto individuale per verificare se in concreto il requisito della specificità possa essere considerato sussistente o meno.

In relazione alle suddette conclusioni devono considerarsi assorbite le censure di cui al quarto e al quinto motivo, rispettivamente in tema di configurabilità nel caso di specie della risoluzione del rapporto di lavoro per mutuo consenso e dì conseguenze della ritenuta illegittimità del termine.

La sentenza deve essere, pertanto, cassata in relazione alle censure accolte, con conseguente rimessione della causa alla Corte di appello di Brescia in diversa composizione, la quale provvederà sulla base dei sopra indicati principi di diritto, oltre che sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

la Corte accoglie il primo, il secondo e il terzo motivo dei ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Brescia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2016

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