Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13776 del 31/05/2017


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Cassazione civile, sez. II, 31/05/2017, (ud. 27/01/2017, dep.31/05/2017),  n. 13776

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14881-2013 proposto da:

C.L., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

APRICALE 31, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO VITOLO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FABRIZIO RETKO;

– ricorrente –

contro

B.L., (OMISSIS), titolare dell’omonima ditta, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEL VIMINALE 38, presso lo studio

dell’avvocato FERNANDO PAOLANTONIO, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIUSEPPE DI GIANDOMENICO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 525/2012 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 27/04/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/01/2017 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS;

udito l’Avvocato MASSIMO VITOLO, difensore del ricorrente, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La madre dell’attuale ricorrente, usufruttuaria di un fondo, incaricava l’impresa edile B. della realizzazione di un fabbricato. In relazione a tale incarico veniva – nel 1999 – instaurato da C.L. (essendo nel frattempi deceduta la madre) procedimento di accertamento tecnico preventivo.

2. C.L. poi proponeva – nel 2000 – domanda davanti al Tribunale chiedendo la condanna del B. a pagare una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno causato dal mancato adempimento. B.L. si costituiva e chiedeva il rigetto della domanda attrice e, in via riconvenzionale, il pagamento di Lire 66.276.578 a titolo di saldo dei lavori effettuati.

La domanda dell’attore è stata nel 2004 rigettata dal Tribunale di Teramo, che invece – accollando a parte attrice la responsabilità del ritardo dell’esecuzione dei lavori – ha accolto la domanda riconvenzionale proposta da parte convenuta.

3. C.L. ha allora proposto appello davanti alla Corte dell’Aquila, facendo tra l’altro valere l’omesso esame del “le risultanze della consulenza tecnica svolta in accertamento tecnico preventivo” e la mancata considerazione degli effetti di una diffida ad adempiere. L’appello è stato rigettato.

4. Contro la pronuncia d’appello C.L. ha proposto ricorso in cassazione, articolato in un unico motivo.

B.L. ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso viene denunciata la “violazione e falsa applicazione dell’art. 168 c.p.c. e art. 347 c.p.c., comma 3, 36 e 123-bis disp. att. c.p.c.” per la mancata acquisizione del fascicolo d’ufficio relativo all’accertamento tecnico preventivo.

Il motivo è infondato. Al riguardo va anzitutto precisato che si è trattato non di mancata acquisizione del “fascicolo d’ufficio relativo all’accertamento tecnico preventivo” (mancata acquisizione che di per sè non vizia il procedimento e la sentenza, Cass., 29/01/2016, n. 1678), ma di mancato rinvenimento da parte del giudice d’appello dell’elaborato redatto prima del processo ed entrato nel giudizio di merito di primo grado ad opera del C. (ancora in primo grado, dopo un furto in cancelleria era stata disposta la ricostruzione del fascicolo processuale “con l’utilizzo delle copie degli atti prodotti dalle parti”).

In ogni caso nella sentenza impugnata il convincimento della insufficienza della prova dell’inadempimento dell’appaltatore è in primo luogo fondato sulle “indicazioni testimoniali circa la imputabilità al C. di ritardi e omesse esecuzioni di alcuni lavori”.

Il ricorso va quindi rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in Euro 3.200 per compensi, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (150/0) e accessori di legge.

Sussistono, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ex art. 13, comma 1 bis, i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Sentenza redatta con la collaborazione dell’assistente di studio dott. Ca.Da..

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 27 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2017

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