Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13776 del 31/05/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 13776 Anno 2013
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: IOFRIDA GIULIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persOna del Direttore
p.t., domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12,
presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la
rappresenta e difende ex lege
.

– ricorrente –

ACCto

contro

Marano (o Maranò) Cosimo
intimato –

avverso la sentenza n. 16/34/2006 della Commissione
Tributaria regionale della Lombardia, depositata il
10/03/2006;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 9/05/2013 dal Consigliere
Dott. Giulia Iofrida;
uditò- il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
generale Dott. Ennio Attilio Sepe, che ha concluso
per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
Con

sentenza

n.

16/34/2006

del

25/01/2006,

depositata in data 10/03/2006, la Commissione
Tributaria Regionale della Lombardia, Sez. 34,
respingeva, con compensazione delle spese di lite,

Data pubblicazione: 31/05/2013

l’appello

proposto,

in

data

25/05/2001,

dall’Agenzia delle Entrate Ufficio Vimercate,
avverso

la

decisione

n.

137/04/2000

della

Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che
aveva accolto il ricorso di “Marano” Cosimo contro
un avviso di accertamento, notificato nell’ottobre
1997, relativo alle maggiori imposte IRPEF ed ILOR
dovute per l’anno 1990, a seguito di rettifica del

applicazione dei DD.MM . 10/09/1992 e 9/11/1992,
istituenti il c.d. redditometro.
La Commissione Tributaria Regionale respingeva il
gravame dell’Agenzia delle Entrate,

ritenendo

inapplicabile

fine

“retroattivamente”,

al

di

valutare la congruità di una dichiarazione dei
redditi

anteriore,

il

nuovo

strumento

di

determinazione dei redditi, introdotto
successivamente, in quanto, pur riconoscendo

“una

eccessiva stringatezza della motivazione della
sentenza impugnata”: l) il contribuente, al momento
della dichiarazione, nel 1990,

“non poteva sapere

che le sue asserzioni sarebbero state vagliate in
base a criteri, della cui futura esistenza non era
ovviamente in grado di sapere nulla”;

2)

trattandosi di normazione secondaria (di natura
governativa) essa non poteva contrastare, in punto
di efficacia per il futuro e non retroattiva,

“con

i principi generali e normativa primaria, come le
c.d. preleggi”,

in difetto di espressa previsione

normativa; 3) anche ad ammettere l’efficacia
retroattiva di detto strumento, introdotto con i
DD.MM ., esso poteva comunque costituire solo uno
degli indizi, per ricostruire in via induttiva il
reddito del contribuente, occorrendo il supporto di
altri elementi, nella specie non offerti

2

reddito dichiarato dal contribuente, in

dall’Ufficio; 4) peraltro il Marano aveva anche
asserito, senza peraltro provarlo in via
documentale, che uno dei cespiti oggetto di esame,
un veicolo, il cui valore

“pesava in misura

maggiore”, non era di suo esclusivo uso, essendo in
uso anche della società in come collettivo di

cui

era socio al 50%.
Avverso tale sentenza ha promosso ricorso per

anzi Maranò” Cosimo, l’Agenzia delle Entrate,
deducendo tre motivi, per violazione e/o falsa
applicazione di norme di diritto, ai sensi
dell’art.360 n. 3 c.p.c. (Motivo 1, in relazione
agli artt. l, comma 2 ° , e 36 d.lgs. 546/1992, 132,
comma 2 ° , n. 4 c.p.c. e 118 disp.att.c.p.c., non
avendo i giudici tributari annullato, malgrado
specifico motivo di appello, la sentenza di primo
grado, del tutto carente di motivazione; Motivo 2,
in relazione all’art.38 commi 4 ° e 5 ° DPR 600/1973
ed ai DD.MM: 10/09/1992 e 19/11/1992, in punto di
applicazione del c.d. redditometro, essendo il
relativo utilizzo del tutto legittimo anche con
riferimento a periodi di imposta anteriori,
trattandosi di indici e coefficienti presuntivi del
reddito, al pari di presunzioni relative e non
assolute, superabili dal contribuente con adeguata
prova contraria; Motivo 3, in relazione all’art.3
comma 181 1.545/1995„ avendo i giudici tributari
errato nel ritenere meri indizi i parametri
presuntivi del reddito, atteso che invece
l’applicazione del c.d. redditometro, ai fini della
determinazione presuntiva dei ricavi, dei compensi
e del volume d’affari, dispensava l’Amministrazione
finanziaria da qualunque ulteriore prova, spostando
sul contribuente l’onere di dimostrare che il

3

cassazione, notificato in data 17/4/2007 a “Marano

reddito effettivamente conseguito era inferiore).
Non ha resistito il contribuente con controricorso.
Motivi della decisione
L’Agenzia delle Entrate ricorrente lamenta, in
realtà, con il primo motivo, un vizio della
sentenza di primo grado, avendo formulato, ai sensi
dell’art.366 bis (applicabile, in ragione
dell’art.272 d.lgs. 40/2006, ai ricorsi per

a decorrere dal 2/03/2006, data di entrata in
vigore del decreto), il seguente quesito di
diritto:

“Dica codesta Corte se, con riferimento

all’art.36 d.lgs. 1992/546, art.1, comma secondo,
del medesimo d.lgs. 546/1992, art.132, comma
secondo, n. 4, c.p.c. e 118 disp.att.stesso codice
ed ai principi in tema di motivazione delle
sentenze, sia o non meramente apparente e pertanto
nulla la sentenza della Commissione Tributaria
Provinciale che, dopo aver esposto i motivi di
ricorso del Contribuente, accolga quest’ultimo con
la motivazione: “La Commissione, verificate le
informazioni di cui sopra, delibera di accogliere
il ricorso, compensando le spese”.
Ne consegue che è inammissibile il motivo di
ricorso sorretto da quesito la cui formulazione sia
del tutto inidonea ad assumere rilevanza ai fini
della decisione del motivo e a chiarire l’errore di
diritto imputato alla sentenza impugnata in
relazione alla concreta controversia (Cass. 25-32009, n. 7197). Nella specie, si prospetta, nel
quesito, non il vizio della sentenza di appello,
per non avere pronunciato su specifico motivo di
appello, ma direttamente ed esclusivamente il
vizio della sentenza di primo grado.
In ogni caso, il motivo è infondato.

4

cassazione proposti avverso le sentenze pubblicate

Va rilevato infatti che la mancanza di motivazione
della decisione di primo grado non avrebbe potuto
comportare, in considerazione anzitutto
dell’effetto sostitutivo della pronuncia della
sentenza d’appello e del principio secondo cui le
nullità delle sentenze soggette ad appello si
convertono in motivi di impugnazione, la rimessione
della causa in primo grado. Infatti, il Giudice

sentenza di primo grado “deve decidere la causa nel
merito e non può rimetterla al primo Giudice, posto
che le ipotesi di rimessione tassativamente
previste dall’art. 354 c.p.c., si riferiscono solo
al casi di vizio nell’instaurazione del
contraddittorio o di inesistenza della sentenza per
mancata sottoscrizione del Giudice”

(Cass. sez. L,

26 aprile 2002, n. 6119, m. 554029;
Cass.28838/2008; Cass. 19026/2007). In conseguenza
di ciò, è stato ritenuto che mancasse l’interesse
alla proposizione del ricorso per cassazione
qualora il giudice di appello abbia pronunciato nel
merito, ancorché non abbia dichiarato la nullità
della sentenza di primo grado prospettata in sede
di gravame (Cass. 7744/2011; Cass.11517/95, Cass.
6613/95, Cass. 13001/92).
Il

secondo

ed

il

terzo

motivo,

inerenti

l’applicazione del c.d. redditometro, da trattare
congiuntamente, sono fondati.
Sostiene, anzitutto, l’Agenzia delle Entrate, con
il secondo motivo, che l’impugnata sentenza,
respingendo l’appello, contrasta con il consolidato
insegnamento di questa Corte, secondo il quale la
rettifica del reddito con metodo sintetico, in base
al c.d. redditometro di cui ai decreti ministeriali
citati, non determina alcun problema di

5

d’appello che rilevi un vizio di motivazione della

retroattività, essendo stato in tali termini
disciplinato il potere di accertamento, sul quale
il momento di elaborazione del redditometro non
incide.
Questa Corte ha ripetutamente affermato che, in
tema di accertamento delle imposte sui redditi, e
con riguardo alla rettifica, con metodo sintetico,
del reddito complessivo delle persone fisiche, è

coefficienti presuntivi di reddito (cosiddetto
redditometro ), stabiliti nel D.M. 10 settembre
1992 e D.M. 19 novembre 1992, ai redditi maturati
in epoca anteriore alla entrata in vigore degli
stessi, attesa la natura esclusivamente
procedimentale degli strumenti normativi secondari,
la cui emanazione è prevista dal D.P.R. n. 600 del
1973, art. 38, comma 4, a fini esclusivamente
accertativi e probatori.
Sicché

di

essi

è

escluso

ogni

carattere

sostanziale, non contenendo alcuna norma per la
determinazione del reddito (v. Cass. n. 15045/00;
n. 11611/01; n. 11607/01; n. 6032/02; n. 11680/02;
n. 12731/02).
In sostanza, le modificazioni introdotte con la
legge n. 413 del 1991 alla disciplina originaria
contenuta nell’art. 38 cit., nulla hanno cambiato
sul punto che qui interessa, nel senso che le norme
di natura sostanziale continuano a essere
contenute, agli specifici fini, nel T.U.I.R.,
mentre le norme procedimentali, che costituiscono
lo strumento normativo attraverso il quale si
dispiega l’attività accertatrice, continuano a loro
volta a essere contenute nel D.P.R. n. 600 del
1973. L’art. 38, prevede la possibilità che
l’Amministrazione emani decreti ministeriali per

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legittima l’applicazione degli indici e

disciplinare la valutazione in concreto di beni
posseduti dal contribuente nel momento in cui
l’ufficio prende in esame la dichiarazione al fine
di verificarne l’attendibilità con riferimento alla
capacità contributiva ed, in pratica, i decreti
ministeriali servono esclusivamente a fini
accertativi e probatori e non possono considerarsi
di natura sostanziale, poiché non contengono norme

Discende che la natura procedimentale delle dette
norme secondarie consente di ritenere legittima la
previsione che estende la loro applicabilità a
periodi precedenti a quello della loro formulazione
(da ultimo, Cass.8287/2013).
Con il terzo motivo, l’Agenzia contesta poi
l’ulteriore statuizione, contenuta nella sentenza,
in ordine alla ritenuta insufficienza dei soli
indici o coefficienti presuntivi utilizzati
dall’Ufficio per determinare in via induttiva il
reddito del contribuente ed all’onere probatorio,
fatto ricadere esclusivamente sull’Ufficio.
Ai sensi dell’art. 38 cit., l’Amministrazione può
legittimamente procedere con metodo sintetico alla
rettifica della dichiarazione dei redditi, quando
da elementi estranei alla configurazione reddituale
prospettata dal contribuente (es. autovetture,
possidenze immobiliari, incrementi patrimoniali,
etc.) si possa fondatamente presumere che ulteriori
redditi concorrano a formare l’imponibile
complessivo; in tal caso, incombe sul contribuente
l’onere di dedurre e provare che i redditi
effettivi frutto della sua attività sono
sufficienti a giustificare il suo tenore di vita,
ovvero che egli possiede altre fonti di reddito non
tassabili, o separatamente tassate (Cass.

7

per la determinazione del reddito.

ESENTE DA REGISTRAZIONE

AI SENSI DEL D.P.R. 26/41194416
N. 131 TAB. ALI. 3. – N.5
MATERIA TRIBUTAICA

2009/10385).

Il giudice tributario , una volta accertata
l’effettività fattuale degli specifici

“elementi

indicatori di capacità contributiva”

esposti

dall’ufficio, deve però valutare la prova che il
contribuente offra in ordine alla provenienza non
reddituale dei beni indicati dalla norma (Cass.
2007/16284).

sentenza, pur affermandosi che il contribuente non
aveva offerto adeguata prova contraria sul cespite
di maggior valore, preso in considerazione
nell’accertamento sintetico, si afferma anche che
gli indici presuntivi offerti dall’Ufficio sono
insufficienti, non applicando dunque correttamente
il disposto normativo.
Non

essendovi

ragione

per

modificare

tale

orientamento, il ricorso è da considerare fondato.
Accolto il ricorso, la sentenza impugnata va dunque
cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio
di legittimità, ad altra Sezione della Commissione
Tributaria Regionale della Lombardia.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza
impugnata con rinvio, anche per le spese del
giudizio di legittimità, ad altra Sezione della
Commissione Tributaria Regionale della Lombardia.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della
Quinta sezione civile, il 9/05/2013.

Anche detto motivo è fondato, in quanto, nella

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