Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13776 del 20/05/2021
Cassazione civile sez. VI, 20/05/2021, (ud. 13/01/2021, dep. 20/05/2021), n.13776
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente –
Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29318-2019 proposto da:
P.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE
MILIZIE, 76, presso lo studio dell’avvocato SIMONA MALVAGNA, che lo
rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE
BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,
rappresentato e difeso dagli avvocati CLEMENTINA PULLI, MANUELA
MASSA, PATRIZIA CIACCI;
– controricorrente –
avverso il decreto n. R.G. 22683/2018 del TRIBUNALE di ROMA,
depositato l’01/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 13/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIA
ESPOSITO.
Fatto
RILEVATO
che:
Il Tribunale di Roma, su istanza di P.M., omologava, come da C.T.U., Accertamento Tecnico Preventivo concernente il requisito sanitario ai fini del riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, compensando le spese del procedimento “in quanto le condizioni medico-legali necessarie per il riconoscimento del beneficio richiesto sono intervenute successivamente alla presentazione della domanda amministrativa e alla visita della Commissione medica nel procedimento amministrativo”;
avverso il provvedimento propone ricorso per cassazione P.M. con unico motivo;
l’INPS resiste con controricorso;
la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata notificata alla parte costituita, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.
Diritto
CONSIDERATO
che:
Con unico motivo il ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 4, violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost., con riguardo agli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 445 c.p.c., comma 5, e all’art. 1323 c.p.c., osservando che la compensazione delle spese necessita di motivazione esauriente circa la sussistenza dei requisiti (soccombenza reciproca, questione di assoluta novità, mutamento dell’ordinamento rispetto alle questioni dirimenti) che la consentano, mentre nella specie la compensazione delle spese era stata disposta in ragione del riconoscimento da parte del CTU del requisito sanitario per l’indennità di accompagnamento dal giugno 2018, un mese dopo la comunicazione di reiezione da parte dell’Inps (25/4/2018, come risulta dal ricorso allegato), quindi prima del deposito del ricorso (10/7/2018) per accertamento tecnico preventivo, ciò non valendo a configurare un’ipotesi di reciproca soccombenza;
il ricorso è ammissibile sulla scorta di quanto già affermato dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema in fattispecie analoghe (cfr. Cass. n. 6084/14, Cass. n. 6149 del 9/3/2017), perchè il decreto di omologa, nella statuizione relativa alle spese, costituisce un provvedimento definitivo, di carattere decisorio, che incide sui diritti patrimoniali e che non è soggetto ad impugnazione in altre sedi;
la pronuncia sulle spese dell’accertamento tecnico preventivo, ex art. 445 bis c.p.c., è esplicitamente prevista dallo stesso art., comma 5, e deve coordinarsi con i principi generali di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c., tra i quali quello della soccombenza parziale, nella specie in concreto ravvisabile, stante l’accoglimento della pretesa in relazione a una durata limitata, con fissazione della decorrenza del beneficio in epoca successiva a quella richiesta (tanto con riferimento alla domanda amministrativa, quanto alla visita collegiale medica del (OMISSIS)), contro la cui determinazione il ricorrente agisce, con ricorso tempestivo rispetto alla comunicazione della reiezione, restando irrilevante il dato quantitativo;
tanto premesso, va ricordato che, secondo un principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, “la nozione di soccombenza reciproca che consente la compensazione parziale o totale delle spese processuali, sottende – anche in relazione al principio di causalità – una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero l’accoglimento parziale dell’unica domanda proposta, allorchè essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell’accoglimento anche meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo” (Cass. n. 10113 del 24/04/2018);
resta irrilevante il dato quantitativo
in base alle svolte argomentazioni il ricorso va rigettato, senza liquidazione delle spese in favore dell’Inps in presenza di dichiarazione ai sensi dell’art. 152 c.p.c..
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2021