Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13776 del 08/06/2010
Cassazione civile sez. I, 08/06/2010, (ud. 11/05/2010, dep. 08/06/2010), n.13776
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
PREFETTURA DI VARESE, in persona del Prefetto pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope
legis;
– ricorrente –
contro
S.L.L.;
– intimato –
avverso il provvedimento n. 41/08 del GIUDICE DI PACE di VARESE
depositato il 30/04/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
dell’11/05/2010 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE DI PALMA;
e’ presente il P.G. in persona del Dott. FINOCCHI GHERSI Renato.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che il Prefetto della Provincia di Varese, con ricorso del 9 – 12 giugno 2009, ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto del Giudice di pace di Varese del 30 aprile 2008, con il quale il Giudice adito non ha convalidato il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Varese in data 21 febbraio 2008 nei confronti di S. L.L., osservando che il Prefetto di Varese erroneamente si e’ basato su una scadenza diversa rispetto a quella concessa per motivi di giustizia e scadente il 30.11.07 e non gia’ il 30.08.07 … ed inoltre non tenendo conto che il cittadino espellendo aveva richiesto il rinnovo del permesso di soggiorno;
che S.L.L., benche’ ritualmente intimato, non si e’ costituito ne’ ha svolto attivita’ difensiva.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’unico motivo (con cui deduce: Violazione e falsa applicazione del D.P.R. 394 del 1999, art. 11, lett. c bis e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), il Prefetto di Varese critica il decreto impugnato, sostenendo che il Giudice a quo, da un lato, ha erroneamente applicato alla fattispecie l’ipotesi prevista dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. L., anziche’ quella di cui alla lett. a) dello stesso art. 13, comma 2 – in quanto il S.L., cittadino (OMISSIS), risultava essere entrato clandestinamente nel territorio italiano -, e, dall’altro, non ha considerato che la proroga del permesso di soggiorno per motivi di giustizia puo’ essere richiesta esclusivamente dall’autorita’ giudiziaria e non gia’ dall’interessato; che il ricorso e’ inammissibile;
che, secondo diritto vivente (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 23019 del 2007 e 28547 del 2008, nonche’ l’ordinanza n. 7161 del 2 010, tutte pronunciate a sezioni unite), quanto al ricorso per cassazione, a seguito della sostituzione dell’art. 366 c.p.c. e dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 – ad opera, rispettivamente, del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, artt. 5 e 21 -, il combinato disposto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, esige: 1) la “specifica” indicazione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso e della sede processuale nella quale essi siano stati prodotti (art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6);
2) il deposito degli stessi in sede di legittimita’ (art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4); con la conseguenza che tali prescrizioni devono considerarsi rispettate: a) qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito dallo stesso ricorrente e si trovi nel fascicolo di esse, mediante la produzione del fascicolo di parte, purche’ nel ricorso si specifichi che il fascicolo e’ stato prodotto e la sede in cui il documento e’ rinvenibile; b) qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito dalla controparte, mediante l’indicazione che il documento e’ prodotto nel fascicolo del giudizio di merito di controparte, pur se cautelativamente si rivela opportuna la produzione del documento, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, per il caso in cui la controparte non si costituisca in sede di legittimita’ o si costituisca senza produrre il fascicolo o lo produca senza documento; c) qualora si tratti di documento non prodotto nelle fasi di merito – relativo alla nullita’ della sentenza od all’ammissibilita’ del ricorso (art. 372 c.p.c.) -, oppure di documento attinente alla fondatezza del ricorso e formato dopo la fase di merito e, comunque, dopo l’esaurimento della possibilita’ di produrlo, mediante la produzione del documento, previa individuazione e indicazione della produzione stessa nell’ambito del ricorso;
che, nella specie, le predette prescrizioni non risultano rispettate;
che, infatti, il ricorrente – pur menzionando nel ricorso una serie di documenti (permesso di soggiorno concesso all’intimato per motivi di giustizia, nota del Questore di Varese al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Varese, di scadenza di tale permesso, nulla osta del Pubblico Ministero all’espulsione e, soprattutto, decreto di espulsione) – non da “specifica” indicazione ne’ della loro produzione e della sede processuale nella quale essi siano stati prodotti, ne’ del deposito degli stessi in sede di legittimita’ unitamente al ricorso;
che tali omissioni – le quali, in violazione delle disposizioni sopra richiamate, privano di autosufficienza il ricorso – impediscono oltretutto l’esame del nucleo della censura, concernente la questione se il decreto di espulsione di S.L.L. fosse stato emesso per la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. a) – come sostiene il ricorrente -, ovvero della lett. b) del comma 2 dello stesso art. 13, come invece afferma il Giudice a quo;
che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
che non sussistono i presupposti per pronunciare sulle spese.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso.
Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi civili, il 11 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2010