Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13776 del 06/07/2016


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Cassazione civile sez. lav., 06/07/2016, (ud. 16/03/2016, dep. 06/07/2016), n.13776

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amalia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – rel. Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4634-2011 proposto da:

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, C.F. (OMISSIS), in persona

del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA

DEI PORTOGHESI, 12;

– ricorrente –

contro

C.G., S.C., M.N.R., CU.

G., CO.MA.;

– intimati –

avverso la sentenza n 9893/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 06/12/2010 r.q.n. 10539/2006;

dita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/03/2016 dal Consigliere Dott. LUCIA TRIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- La sentenza attualmente impugnata (depositata il 6 dicembre 2010), in parziale accoglimento dell’appello proposto da C. G. e dagli altri quattro litisconsorti indicati In epigrafe avverso la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Roma, riformando tale sentenza, condanna il Ministero della Pubblica Istruzione appellato a corrispondere agli appellanti – tutti appartenenti al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (denominato ATA) e fino al 31 dicembre 1999 dipendenti di ente locale passati dall’i gennaio 2000 alle dipendenze del suddetto Ministero –

le diverse somme dl denaro rispettivamente spettanti a ciascuno di loro con decorrenza 1 gennaio 2000, a titolo di conservazione del c.d. maturato economico e, in particolare, come differenza tra l’indennità integrativa speciale percepita presso l’Amministrazione di provenienza e quella, di entità inferiore, riscossa presso l’Amministrazione statale.

La Corte d’appello di Roma pone a base di tale decisione l’accordo sindacale 20 luglio 2000 che aveva garantito espressamente il mantenimento dell’indennità integrativa speciale nella misura già percepita presso l’Amministrazione di provenienza e aggiunge che, sul punto, l’Amministrazione appellata non ha svolto specifiche contestazioni.

2.- Il ricorso del Ministero della Pubblica Istruzione, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domanda la cassazione della sentenza per unico motivo; i suddetti dipendenti non svolgono attività difensiva in questa sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – Sintesi del ricorso.

1.- Con il motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e/o falsa applicazione della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 8, comma 2, come interpretato dalla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218, muovendosi dalla premessa secondo cui la sentenza impugnata (che viene erroneamente riferita ad una sentenza di primo grado del Tribunale di Cremona) avrebbe affermato il diritto dei dipendenti in questione al pieno riconoscimento di tutta l’anzianità maturata presso il Comparto di provenienza con le conseguenti differenze retributive.

Nulla si dice, invece, a proposito della disposta quantificazione del diritto al mantenimento del c.d. maturato economico, In particolare come differenza sull’indennità integrativa speciale.

2 – Esame delle censure.

2.- Sussistono preliminari ragioni di inammissibilità, che rendono superfluo anche l’esame della regolarità della notifica del ricorso.

Infatti: a) il ricorso, pur risultando dall’intestazione proposto avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma in oggetto (n. 9893/2010), come si evince dalla pag. 2, fa riferimento ad una sentenza di primo grado del Tribunale di Cremona; b) inoltre, nelle argomentazioni delle censure, si sostiene che la Corte territoriale avrebbe affermato il diritto dei dipendenti in questione al pieno riconoscimento di tutta l’anzianità maturata presso il Comparto di provenienza con le conseguenti differenze retributive e nulla si dice a proposito della condanna del Ministero disposta dalla Corte romana a corrispondere ai dipendenti – tutti appartenenti al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (denominato ATA) – le diverse somme di denaro rispettivamente spettanti a ciascuno di loro con decorrenza 1 gennaio 2000, a titolo di conservazione del c.d.

maturato economico e, in particolare, come differenza tra l’indennità integrativa speciale percepita presso l’Amministrazione di provenienza e quella, di entità inferiore, riscossa presso l’Amministrazione statale.

4 – Conclusioni.

3.- Il concorso delle indicate circostanze depone chiaramente per la mancanza di un valido “ius postulandi” nel presente giudizio di cassazione che determina l’inammissibilità del ricorso (nello stesso senso, vedi, per tutte: Cass. 12 novembre 2014, n. 24171).

4.- Nulla va disposto per le spese del presente giudizio di cassazione, essendo i dipendenti rimasti solo intimati.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Nulla per le spese del presente giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione lavoro, il 16 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2016

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