Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13775 del 23/06/2011

Cassazione civile sez. II, 23/06/2011, (ud. 02/02/2011, dep. 23/06/2011), n.13775

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POMEZIA 44,

presso lo studio dell’avvocato FARALLO PIERO, rappresentato e difeso

dall’avvocato CERUTI ANGELA, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

EREDITA’ GIACENTE DI B.A., in persona del suo

curatore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 217,

presso lo studio dell’avvocato MARI LEONILDA, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato LIVERA FRANCO, giusta procura in

calce al controricorso ;

– controricorrente –

avverso il provvedimento R.G. 615/06 del TRIBUNALE di PIACENZA del

21/02/07, depositato il 14/03/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/02/2011 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MAURIZIO

VELARDI che nulla osserva.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il giudice monocratico del tribunale di Piacenza, investito di istanza rivolta dall’erede testamentario C.S. al giudice tutelare, per la revoca della tutela di B.A. deceduto nelle more – e la consegna dei beni, rigettava l’istanza. Dichiarava chiusa la tutela e dichiarava aperta l’eredità giacente del B., nominando il curatore.

Il C. proponeva reclamo avverso tale provvedimento innanzi al tribunale di Piacenza.

Il tribunale con provvedimento collegiale reso il 14 marzo 2007, comunicato il 20 marzo successivo (cfr. firma per ricevuta apposta in calce), si dichiarava incompetente a decidere su detto reclamo, affermando che il provvedimento era stato impugnato per la parte relativa alle statuizioni rese ex art. 528 c.c. di competenza del giudice monocratico e non del giudice tutelare; ne ravvisava pertanto l’impugnabilità con ricorso camerale alla Corte d’appello.

C. proponeva ricorso per cassazione con unico motivo.

Notificava il ricorso, in data 18 maggio 2007, al curatore dell’eredità giacente, avv. Brega.

Esponeva che egli, quale erede testamentario, aveva adito il giudice tutelare chiedendo di essere immesso nel possesso dei beni ereditari e che era stato il giudice tutelare ad esorbitare dalle proprie funzioni , con il provvedimento emesso, da impugnare nelle forme previste avverso i provvedimenti resi dal giudice tutelare.

Il curatore dell’eredità giacente ha resistito con controricorso.

Il giudice relatore ha avviato la causa a decisione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio. Ha osservato che, secondo Cass. 5274/06,: “Il giudice competente a provvedere sull’eredità1 giacente, ai sensi del D.Lgs. n. 51 del 1998, art. 105, è il tribunale in composizione monocratica, i provvedimenti del quale sono reclamabili in Corte d’Appello in applicazione della norma, di carattere generale, stabilita dall’art. 747 cod. proc. civ., comma 3; ne consegue che, ove il tribunale disponga la cessazione della curatela a seguito della decadenza di un erede – genitore di figli minorenni – dalla rinunzia all’eredità, il relativo provvedimento, ancorchè adottato dal Tribunale “quale giudice tutelare” e non quale giudice funzionalmente competente per l’eredità giacente, è soggetto al reclamo sopraindicato e non a quello (ai sensi dell’art. 739 cod. proc. civ.) al tribunale in composizione collegiale, con conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione avverso il provvedimento con il quale il tribunale, così adito, si dichiari incompetente”.

Ha chiarito che “resta irrilevante la circostanza che anche nel caso di specie il provvedimento reclamato fosse stato sottoscritto dal giudice di Piacenza quale giudice tutelare. Era infatti evidente – ed oggetto di impugnazione – che il giudice tutelare era privo di competenza in ordine alla sorte dell’eredità e che il provvedimento adottato sul punto proveniva dal tribunale monocratico. Il rimedio doveva essere quindi quello indicato dal precedente sopracitato.” La Corte condivide le considerazioni svolte, ma, rilevato che il provvedimento del Collegio piacentino dichiarava l’incompetenza del tribunale a decidere sul reclamo del giudice unico, osserva che detto provvedimento avrebbe dovuto essere impugnato con istanza per regolamento di competenza.

Il ricorso proposto non può essere convertito in detta impugnazione, giacchè notificato oltre il termine di trenta giorni fissato dall’art. 47 c.p.c., comma 2, come si desume dalle date riportate in narrativa.

Discende da quanto che il ricorso va disatteso.

Al rigetto del ricorso non segue la condanna alla refusione delle spese di lite, poichè la decisione in doppia veste resa dal giudice di primo grado si prestava ambiguamente a dubbia lettura e che la rarità della questione meritava una verifica in sede di legittimità, giustificando la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile tenuta, il 2 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2011

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