Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13775 del 03/07/2020

Cassazione civile sez. I, 03/07/2020, (ud. 03/04/2020, dep. 03/07/2020), n.13775

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 937-2019 r.g. proposto da:

C.S., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso,

giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato

Michele Carotta, presso il cui studio è elettivamente domiciliato

in Vicenza, in Contrà Santo Stefano.

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore il Ministro.

– resistente –

avverso il decreto del Tribunale di Venezia, depositato in data 26

ottobre 2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

3/4/2020 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1.Con il decreto impugnato il Tribunale di Venezia ha respinto la domanda di protezione internazionale ed umanitaria avanzata da C.S., cittadino del (OMISSIS), dopo il diniego di tutela da parte della locale commissione territoriale, confermando, pertanto, il provvedimento reso in sede amministrativa.

2. Il decreto, pubblicato il 26 ottobre 2018, è stato impugnato da C.S. con ricorso per cassazione, affidato a due motivi L’amministrazione intimata non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dei principi regolanti l’onere della prova in tema di riconoscimento dello status di rifugiato.

2. Con il secondo mezzo si deduce nullità della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in ragione dell’utilizzo di criteri erronei e illegittimi nella valutazione dei fatti rappresentati nella documentazione e nelle dichiarazioni rese dal richiedente.

3. Il ricorso è improcedibile in quanto non è dato rinvenire nel fascicolo processuale la copia autentica del provvedimento impugnato nè l’istanza del ricorrente volta a richiedere alla cancelleria del giudice a quo la trasmissione alla cancelleria della cassazione il fascicolo d’ufficio.

Nessuna statuizione è dovuta per le spese del giudizio di legittimità, stante la mancata difesa dell’amministrazione intimata.

Per quanto dovuto a titolo di doppio contributo, si ritiene di aderire all’orientamento già espresso da questa Corte con la sentenza n. 9660-2019.

PQM

dichiara improcedibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 3 aprile 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2020

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