Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13774 del 31/05/2017


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Cassazione civile, sez. II, 31/05/2017, (ud. 19/01/2017, dep.31/05/2017),  n. 13774

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23503-2012 proposto da:

D.V.O., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

FLAMINIA 322, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO PORCARO,

rappresentata e difesa dall’avvocato LUIGI FORNACIARI CHINOTTI;

– ricorrente –

contro

M.M., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA PIO XI 13, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO CROCE,

rappresentato e difeso dall’avvocato SILVIO PAPARO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 522/2012 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 14/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/01/2017 dal Consigliere Dott. FELICE MANNA;

udito l’Avvocato Vincenzo Croce con delega depositata in udienza

dell’avv. Paparo Silvio difensore del controricorrente che si

riporta alle difese in atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE Alessandro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Pronunciando su contrapposte domande di riduzione del prezzo d’un contratto di cessione d’azienda e di condanna del pagamento del maggior corrispettivo dissimulato, il Tribunale della Spezia, accogliendo la riconvenzionale della venditrice, D.V.O., condannava l’acquirente, M.M., al pagamento della residua somma di Euro 25.822,84.

Tale decisione era riformata dalla Corte d’appello di Genova, che con sentenza n. 522 pubblicata l’8.5.2012 (dichiarato inammissibile l’appello del M.) rigettava anche la domanda della D.V..

Considerava la Corte territoriale, in senso contrario a quanto ritenuto dal Tribunale, che la prova della simulazione (recte della dissimulazione di una parte) del prezzo di vendita (216 milioni di Lire invece dei 136 milioni di Lire dichiarati nel definitivo di vendita) non potesse essere fornita tra le parti mediante presunzioni, dato il divieto di cui all’art. 1417 c.c.; e che le dichiarazioni rese dal M. nel giudizio di primo grado, in sede di interrogatorio formale, non potevano ritenersi confessorie, avendo questi dichiarato di non ricordare l’esatto prezzo pattuito e gli importi versati, ma di aver pagato 165 milioni e di ritenersi ancora debitore di una somma inferiore ai 110 milioni pretesi a saldo dalla D.V.. Osservava, poi, che la D.V. in sede di interrogatorio aveva ammesso di aver ricevuto in pagamento 60 milioni di Lire, oltre alla consegna di cambiali per 156 milioni.

Per la cassazione di tale sentenza D.V.O. propone ricorso, affidato a due motivi.

Resiste con controricorso M.M., che ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Col primo motivo è dedotta, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine a “punti” decisivi della controversia, con particolare riferimento “alla mancata valutazione globale degli elementi istruttori emersi in corso di causa, in riferimento agli elementi di prova del prezzo reale della cessione di azienda di Lire 216.000.000 e quindi della simulazione del minor prezzo di vendita risultante dal contratto di vendita definitivo pari a Lire 13.000.000, comprovati documentalmente e dalle dichiarazioni della parte M.M.”.

Parte ricorrente lamenta che la Corte d’appello non abbia considerato elementi di prova decisivi, quali il rilascio di effetti cambiari e il versamento in contanti per un importo complessivo corrispondente a 216 milioni di lire, la stipula del preliminare per Lire 180 milioni e le dichiarazioni rese dal M. in sede di interrogatorio formale, dichiarazioni, queste ultime, che non soggiacciono al divieto di prova testimoniale di cui all’art. 2722 c.c. (rectius, 1417 c.c.). Se, infatti, il M. ha ammesso di aver flave pagato 165 milioni di Lire e di essere debitore di una residua somma, seppure inferiore ai 110 milioni pretesi dalla D.V., e non ha, per contro, domandato la restituzione della differenza di 29 milioni (165 – 136), è evidente che il prezzo di Lire 136 milioni contenuto nel contratto definitivo di cessione di azienda è simulato. Inoltre, la Corte d’appello non ha attribuito alcun rilievo alla c.d. causa simulandi, costituita dal risparmio fiscale perseguito dalle parti, nè ha operato un esame complessivo di tutte le risultanze istruttorie.

1.1. – Il motivo è infondato.

In generale, il riferimento contenuto nell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (nel testo modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 2 applicabile nella specie razione temporis) al “fatto controverso e decisivo per il giudizio”, implica non già che la motivazione della quaestio facti sia affetta non da una mera contraddittorietà, insufficienza o mancata considerazione, ma che essa sia tale da essere logicamente insostenibile (cfr. Cass. n. 17037/15).

Più in particolare, è altresì necessario che il fatto oggetto della disfunzione motivazionale sia decisivo, cioè tale da produrre con certezza una diversa decisione della controversia (v. Cass. n. 18368/13).

Nel caso in esame, la denunciata contraddittorietà motivazionale appare effettivamente isolabile all’interno della motivazione della Corte ligure, poichè l’ammissione del M. di aver pagato per il trasferimento dell’immobile 165 milioni di Lire e di essere ancora debitore per il medesimo titolo di una somma inferiore a quella pretesa dall’attrice, importa di necessità logica un prezzo di vendita diverso da quello indicato per iscritto nel contratto definitivo in Lire 136 milioni.

Non di meno, la motivazione della sentenza impugnata reca in sè anche l’implicita negazione della prova del quantitativo differenziale tra il prezzo dichiarato e quello pattuito. La prova di resistenza, data dall’attribuzione di valore confessorio alle suddette dichiarazioni del M., non condurrebbe, infatti, a ritenere che sarebbe stato altresì ammesso l’ammontare di tale disparità. Non solo, ma deve ulteriormente tenersi conto del fatto che la stessa sentenza impugnata ascrive una parte (60 milioni) del totale corrisposto (165 milioni) all’esecuzione mobiliare promossa in corso di causa dalla D.V., senza nulla stabilire su quanto fosse dovuto per sorte capitale e quanto per accessori (interessi e verosimili spese di esecuzione).

Ne deriva che l’accertamento di merito operato dalla Corte territoriale esclude anche il quantum della pretesa azionata, con una valutazione che in parte qua non è investita dalla censura in esame; la quale, dunque, va respinta per difetto del requisito di decisività.

2. – Il secondo motivo denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 1414, 1417, 2724, 2727 e 2729 c.c. e artt. 115 e 116 c.p.c. Sostiene parte ricorrente che le limitazioni di cui all’art. 1417 c.c. non riguardano l’interrogatorio formale, il cui esito può costituire sia piena prova sia principio di prova, tale da rendere possibile la prova testimoniale in deroga al normale divieto; e che il documento che può costituire principio di prova scritta sì da consentire l’ammissione della prova testimoniale per accertare la simulazione fra le parti, non è necessario che provenga dalla controparte e che faccia riferimento preciso al fatto controverso, essendo sufficiente un nesso logico tra lo scritto e il fatto stesso. Nella specie ricorrerebbero entrambe le situazioni, rappresentate dalle dichiarazioni rese dal M. e dagli effetti cambiari prodotti, di numero ed importo complessivo pari al prezzo della cessione.

2.1. – Anche tale motivo è infondato.

Ai sensi dell’art. 2556 c.c., comma 1 il contratto di cessione d’azienda è soggetto al requisito di forma scritta ad probationem (nella specie, dalla sentenza impugnata e dagli scritti difensivi non si evince che la cessione avesse ad oggetto anche beni immobili).

Ciò posto, va da sè che la prova per testimoni o per presunzioni della parziale dissimulazione del prezzo, tanto se riconducibile ai limiti dell’art. 1417 c.c., in tema di prova della simulazione tra le parti, quanto se soggetta al divieto di cui all’art. 2722 c.c. circa la prova di patti contrari a un documento, è ammissibile in base all’art. 2725 c.c., comma 1 solo nel caso indicato dall’art. 2724 c.c., n. 3 (perdita incolpevole del documento). Situazione, quest’ultima, non dedotta dalla parte ricorrente.

3. – Il ricorso va dunque respinto.

4. – Seguono le spese, liquidate come in dispositivo, a carico della parte ricorrente.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese, che liquida in Euro 3.200,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 19 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2017

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