Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13774 del 23/06/2011
Cassazione civile sez. II, 23/06/2011, (ud. 02/02/2011, dep. 23/06/2011), n.13774
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
D.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA TRIONFALE 148, presso lo studio dell’avvocato RAGAZZONI
MARIO, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del
ricorso;
– ricorrente –
contro
PREFETTURA DI ROMA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 6240/2009 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di
ROMA del 26/11/08, depositata il 13/03/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
02/02/2011 dal Consigliere Relatored Dott. IPPOLISTO PARZIALE;
udito l’Avvocato Ragazzoni Mario, difensore del ricorrente che si
riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI che nulla
osserva.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Il ricorrente, D.C., propone ricorso per la correzione dell’errore materiale relativo alla sentenza 6240 del 2009 della seconda sezione di questa Corte, depositata il 13 marzo 2009, rilevando che sia nella parte motiva che nel dispositivo viene indicato il giudice di pace di Roma, in persona di diverso magistrato, come giudice del rinvio, mentre l’impugnata sentenza era stata emessa dal giudice di pace di Palombara Sabina.
Il ricorso appare fondato. Come correttamente affermato dal ricorrente la Corte di cassazione, sia nella motivazione che nel dispositivo, utilizzando l’espressione “in persona di diverso magistrato” ha ritenuto di rinviare allo stesso ufficio del giudice di pace che aveva emesso la sentenza impugnata, diversamente non risultando comprensibile il riferimento appena richiamato ad altro magistrato.
P.T.M.
La Corte accoglie il ricorso per correzione materiale e dispone che nella senten2a impugnata, sia nella motivazione che nel dispositivo, ove si fa riferimento al “Giudice di Pace di Roma” debba leggersi ed intendersi “Giudice di Pace di Palombara Sabina”.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 2 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2011