Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13774 del 08/06/2010
Cassazione civile sez. I, 08/06/2010, (ud. 11/05/2010, dep. 08/06/2010), n.13774
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 10138/2009 proposto da:
J.D. elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CORTE DI CASSAZIONE;
– ricorrente –
RICORSO NON NOTIFICATO AD ALCUNO;
avverso il provvedimento n. R.G.S. 89/09 del GIUDICE DI PACE di
CASERTA del 31/03/09, depositato il 07/04/2009;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio
dell’11/05/2010 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE DI PALMA;
è presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che J.D., con ricorso depositato in data 28 aprile 2009, ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto del Giudice di pace di Caserta del 7 aprile 2009, con il quale il Giudice adito ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Caserta in data 7 ottobre 2008, ed ha confermato tale decreto;
che il ricorso per cassazione non risulta nè sottoscritto da alcun difensore (abilitato) nè notificato ad alcuno.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il ricorso è inammissibile;
che, infatti, avverso la pronuncia del Giudice di pace – che decide il ricorso contro il decreto di espulsione – è ammesso il ricorso per cassazione (D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13 bis, comma 4), disciplinato in generale dalle disposizioni sulle impugnazioni, di cui all’art. 323 cod. proc. civ., e segg., nonchè, in particolare, da quelle concernenti il ricorso per cassazione, di cui all’art. 360 cod. proc. civ., e segg.;
che, nella specie, come già rilevato, il ricorso per cassazione non risulta nè sottoscritto da un avvocato abilitato all’esercizio del patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori (art. 365 cod. proc. civ.) nè notificato ad alcuno;
che pertanto, secondo il costante orientamento di questa Corte (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 20509, 19048 e 19046 del 2007), il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
che non sussistono i presupposti per pronunciare sulle spese.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi civili, il 11 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2010