Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13774 del 03/07/2020

Cassazione civile sez. I, 03/07/2020, (ud. 17/12/2019, dep. 03/07/2020), n.13774

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33570/2018 proposto da:

B.T., elettivamente domiciliato presso la Cancelleria della I

sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione e rappresentato e

difeso dall’avvocato Giacci Giovanni;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositata il

03/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/12/2019 dal Cons. FIDANZIA ANDREA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Campobasso, con decreto depositato in data 3.10.2018, ha rigettato la domanda proposta da T.B., cittadino del Senegal, volta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale o, in subordine, della protezione umanitaria.

E’ stato, in primo luogo, ritenuto che difettassero i presupposti per il riconoscimento in capo al richiedente dello status di rifugiato, essendo i motivi prospettati nel ricorso di natura privata (costui aveva riferito di essere fuggito dal Senegal per il timore di essere minacciato/aggredito dallo zio che si era impossessato di tutte le sue proprietà).

Al richiedente è stata inoltre negata la protezione sussidiaria, essendo stata ritenuta l’insussistenza di una situazione di violenza generalizzata nel suo paese di provenienza.

Il ricorrente non è stato comunque ritenuto meritevole del permesso per motivi umanitari per carenza di una condizione di vulnerabilità.

Ha proposto ricorso per cassazione T.B., affidandolo a due motivi.

Il Ministero dell’Interno si è costituito tardivamente al solo scopo di un’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo è stata dedotta la nullità della sentenza ex art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia su un motivo di gravame, l’omesso esame di un fatto decisivo del giudizio oggetto di discussione tra le parti, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 5 e 7 e 14 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 25.

Lamenta il ricorrente di aver dimostrato nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, mediante il riferimento a report internazionali aggiornati, come la situazione di fatto esistente in Senegal fosse caratterizzata da un livello di violenza generalizzata tale da determinare l’impossibilità del suo rimpatrio in condizioni di sicurezza.

Ne consegue che il Tribunale di Campobasso ha omesso di accertare la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento della protezione sussidiaria.

2. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.

Lamenta il ricorrente il mancato riconoscimento della protezione umanitaria nonostante che, in caso di rientro in Senegal, sarebbe esposto ad un rischio di compromissione dei diritti e delle libertà fondamentali, quale il diritto alla vita ed alla integrità fisica, alla libertà personale, alla libera manifestazione del pensiero e del proprio credo politico e religioso.

3. Il primo motivo è fondato.

Con riferimento alla protezione di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), è dovere del giudice verificare, avvalendosi dei poteri officiosi di indagine e di informazione di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, se la situazione di esposizione a pericolo per l’incolumità fisica indicata dal ricorrente, astrattamente riconducibile ad una situazione tipizzata di rischio, sia effettivamente sussistente nel Paese nel quale dovrebbe essere disposto il rimpatrio, sulla base ad un accertamento che deve essere aggiornato al momento della decisione (Cass., 28/06/2018, n. 17075; Cass., 12/11/2018, n. 28990). Al fine di ritenere adempiuto tale onere, inoltre, il giudice è tenuto ad indicare specificatamente le fonti in base alle quali abbia svolto l’accertamento richiesto (Cass., 26/04/2019, n. 11312).

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha escluso la sussistenza, nella zona di origine del richiedente, di una situazione di conflitto armato, omettendo peraltro di indicare specificamente in motivazione le fonti internazionali utilizzate secondo quanto richiesto dal recente indirizzo di questa Corte (Cass. 11312/2019) cui il collegio intende dare continuità.

4. L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento del secondo.

Il provvedimento impugnato va quindi cassato in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata per nuovo esame innanzi al tribunale di Campobasso, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese della presente fase.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, e per l’effetto, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese della presente fase, innanzi al Tribunale di Campobasso, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2020

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