Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13773 del 23/06/2011
Cassazione civile sez. II, 23/06/2011, (ud. 02/02/2011, dep. 23/06/2011), n.13773
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
D.P.F. (OMISSIS), domiciliato in ROMA, PIAZZA
CAVOUR, presso la CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato SCODELLARI FRANCESCO, giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope
legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2790/2008 del TRIBUNALE di VENEZIA del
20/06/08, depositata il 19/11/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
02/02/2011 dal Consigliere Relatore Dott. IPPOLISTO PARZIALE;
è presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI che nulla
osserva.
Fatto
FATTO E DIRITTO
1. – Con verbale di contestazione di illecito amministrativo in data 24 gennaio 2005, il Comando Carabinieri per la Sanità contestava al dott. D.P.F. la violazione amministrativa prevista dalla L. 5 febbraio 1992, n. 175, artt. 1, 2 e 4 e successive modiche ed integrazioni, sanzionati dal R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 201, per avere effettuato la pubblicità sanitaria della propria professione di medico chirurgo specialista in ortodonzia, con mezzi non consentiti ed in assenza di specifica autorizzazione della competente autorità, in quanto mai richiesta, apponendo all’esterno dell’edificio una targa muraria riportante i dati inerenti la professione sanitaria e l’orario di apertura dello studio medico.
Seguiva l’ordinanza-ingiunzione del Ministero della salute, con la quale veniva ingiunto il pagamento della somma di Euro 5.164.
2. – Il Giudice di pace di Soave respingeva l’opposizione proposta dall’interessato ai sensi della L. n. 689 del 1981, artt. 22 e ss..
3. -. La pronuncia del primo giudice è stata confermata dal Tribunale di Venezia con sentenza depositata il 19 novembre 2008.
4. – Per la cassazione della sentenza del Tribunale il dott. D. P.F. ha proposto ricorso, sulla base di tre motivi.
5. – Ha resistito, con controricorso, l’intimato Ministero della salute.
6. – Attivata la procedura ex art. 375 c.p.c., il consigliere relatore delegato ha depositato relazione con la quale ritiene che il ricorso debba essere rigettato, perchè manifestamente infondato. La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti.
7. – Il ricorso è infondato e va respinto.
7.1 – II primo motivo (violazione e falsa applicazione di norme di diritto) ed il secondo mezzo (omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio) denunciano che la sentenza impugnata ha erroneamente negato la violazione del principio del contraddittorio, nonostante l’ordinanza- ingiunzione del Ministero contesti, per richiamo al verbale di contestazione di illecito amministrativo, la contemporanea violazione di norme diverse (la L. 5 febbraio 1992, n. 175, artt. 1, 2 e 4).
I due motivi – i quali, stante la loro connessione, possono essere esaminati congiuntamente – sono manifestamente infondati. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di sanzioni amministrative, non comporta alcuna invalidità l’avere riportato nel verbale di contestazione un testo di legge diverso da quello violato, ove l’interessato sia stato posto in condizione di conoscere adeguatamente il fatto ascrittogli e dunque di esercitare il diritto di difesa (Cass., Sez. 2^, 30 gennaio 2008, n. 2201).
7.2 – Il terzo motivo (violazione e falsa applicazione di legge) sostiene che il R.D. n. 1265 del 1934, art. 201, primi due commi, sarebbero stati abrogati dalla L. n. 175 del 1992 che, ridisciplinando l’intera materia, prevederebbe ora l’applicazione della sola sanzione disciplinare, con il venir meno della originaria sanzione amministrativa.
Il mezzo è manifestamente infondato.
Questa Corte (Sez. 2^, 28 maggio 2008, n. 14006) ha già ritenuto che la L. 5 febbraio 1992, n. 175, recante norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell’esercizio abusivo delle professioni sanitarie, comminando la sospensione dall’esercizio professionale a carico di coloro che effettuino pubblicità senza l’autorizzazione ovvero con mezzi e forme non disciplinati dalla legge, non prevede una contravvenzione amministrativa ma una fattispecie di illecito disciplinare; e che la violazione contestata (l’avere il medico effettuato la pubblicità sanitaria mediante l’apposizione di targa senza essere in possesso della relativa autorizzazione) riveste il carattere sia di illecito amministrativo sia di illecito disciplinare, essendo da escludere la tacita abrogazione del R.D. n. 1265 del 1934, art. 201.
8. – Le spese seguono la soccombenza.
P.T.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in complessivi 800,00 Euro per onorari e 200,00 per spese, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 2 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2011