Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13772 del 31/05/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 13772 Anno 2013
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: IOFRIDA GIULIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona
del Ministro p.t., ed Agenzia delle Entrate, in
persona del Direttore p.t., domiciliati in Roma Via
dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale
dello Stato, che li rappresenta e difende ex lege
– ricorrenti contro

Di Costanzo Giuseppe
– intimato –

avverso

la

sentenza

n.

231/17/2005

della

Commissione Tributaria regionale della Campania,
depositata il 16/12/2005;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza dell’8/05/2013 dal Consigliere
Dott. Giulia Iofrida;
udito l’Avvocato dello Stato, Gianna Galluzzo, per
parte ricorrente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
generale Dott. Ennio Attilio Sepe, che ha concluso
per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
Con

sentenza

n.

231/17/2005

1

del

28/10/2005,

Data pubblicazione: 31/05/2013

depositata in data 16/12/2005, la Commissione
Tributaria Regionale della Campania Sez. 17
accoglieva parzialmente, con compensazione delle
spese di lite, l’appello proposto, in data
21/10/2004, dall’Agenzia delle Entrate Ufficio
Ischia, avverso la decisione n. 908/01/2001 della
Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, che
aveva accolto il ricorso di Di Costanzo Giuseppe

sensi degli artt.37 e 38 DPR 600/1073, era stato
determinato, in via induttiva, ex art.39 comma 2
DPR 600/1973, sulla base di un processo verbale di
constatazione dal quale erano emersi l’omessa
contabilizzazione di ricavi e la disponibilità di
undici autobus, ai fini IRPEF e contributo SSN, un
maggior reddito d’impresa relativo all’attività di
autonoleggio svolta nell’anno 1992.
La Commissione Tributaria Regionale accoglieva solo
parzialmente il gravame dell’Ufficio, in quanto,
pur ritenendo l’avviso di accertamento, nel quale
si faceva richiamo ad un processo verbale di
constatazione conosciuto dal contribuente,
sufficientemente motivato e legittimo, non avendo
il contribuente fornito, nella fase istruttoria,
sebbene invitato,

“chiarimenti sullo scostamento

del ricavi dichiarati rispetto a quelli determinati
induttivamente”,

né, nella fase contenziosa,

“alcun

elemento concreto per dimostrare l’erroneità
presupposti

ei

di fatto sui quali l’Ufficio ha

applicato i c.d.

criteri presuntivi”,

tuttavia

rideterminava, in diminuzione, il reddito
d’impresa,
applicando

da
ai

330.000.000 a
ricavi,

“f

come

determinati dall’Ufficio, i costi,

45.000.000”,
legittimamente
“costo

del

personale dipendente, quote di ammortamento dei

2

contro un avviso di accertamento, con il quale, ai

beni strumentali, interessi passivi, etc…”.
Avverso tale sentenza hanno promosso ricorso per
cassazione il Ministero dell’Economia e delle
Finanze e l’Agenzia delle Entrate, deducendo due
motivi: 1) per omessa contraddittoria e/o
insufficiente motivazione circa un fatto
controverso e decisivo per la controversia, ai
sensi dell’art.360 n. 5 c.p.c., in quanto, pur

eccezioni sollevate dal ricorrente, in ordine alla
motivazione dell’atto impositivo, alla metodologia
induttiva dell’accertamento, al criterio seguito
nella rideterminazione dei ricavi, essi avevano
comunque operato un abbattimento del reddito
accertato, sulla base di costi che invece erano
stati, in sede di accertamento, già riconosciuti
dall’Ufficio come concorrenti alla formazione del
reddito di esercizio ed assunti a parametro di
riferimento ai fini dell’applicazione della
percentuale di redditività individuata per lo
specifico settore economico; 2) per violazione e/o
falsa applicazione dell’art.39 comma 1 0 DPR
600/1973 e 2, comma 9, d.l. 853/1984, convertito
nella legge 17/1985, ai sensi dell’art.360 n. 3
c.p.c..
Non ha resistito il contribuente con controricorso.
Motivi della decisione
I ricorrenti lamentano anzitutto un vizio di
contraddittoria motivazione della sentenza
impugnata, per avere i giudici tributari, pur
respingendo i vizi dell’accertamento denunciati dal
contribuente, ritenuto di dovere operare un
abbattimento del reddito d’impresa, accertato in
via induttiva, tenendo conto dell’incidenza
percentuale

sui maggiori ricavi anche dei costi

3

avendo i giudici tributari respinto tutte le

relativi.
Il motivo è inammissibile,

per difetto di

autosufficienza, ed infondato.
La doglianza è inammissibile per violazione
dell’art. 366 c.p.c.: secondo questa norma, infatti
(Cass. 22385/2006), il contenuto del ricorso per
cassazione deve consentire al giudice di
legittimità, in relazione ai motivi proposti, di

che hanno originato la controversia e dell’oggetto
dell’impugnazione, senza dover ricorrere ad altre
fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa
sentenza impugnata. Nel caso, la complessiva
censura si rivela priva di qualsivoglia contenuto
concreto perché non offre nessuna ulteriore
indicazione, in particolare delle operazioni
logiche ed aritmetiche compiute dall’Ufficio per
giungere al suo accertamento né del reddito
dichiarato, per cui i ricorrenti non consentono a
questa Corte di formulare alcun giudizio sulla
sussistenza dei vizi denunziati e, soprattutto,
sulla eventuale loro idoneità a determinare una
diversa decisione.
Il motivo è comunque infondato.
Il controllo della motivazione non equivale alla
revisione del ragionamento decisorio, ossia
dell’opzione che ha condotto il giudice di merito
ad una determinata soluzione della questione
esaminata, posto che una simile revisione si
risolverebbe in un giudizio di fatto; esula dunque
dall’ambito del vizio di motivazione la possibilità
per la Corte di Cassazione di procedere ad un nuovo
giudizio di merito mediante una propria, autonoma
valutazione delle risultanze degli atti di causa
(Cass. 6 marzo 2006, n. 4766). In definitiva, il

4

avere una chiara e completa cognizione dei fatti

aENTE DA REGISTRAZIONE
Al SENSI DEL D.P.R. 26 14191i6
N. 131 TAB. ALL. 13. – N. 5
MATERIA TRIBUTARIA
vizio di motivazione non può consistere nella

difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle
prove dato dal giudice di merito rispetto a quello
preteso dalla parte (Cass. 19 novembre 2007, n.
23929; Cass. 11 luglio 2007, n. 15489).
Ne deriva l’infondatezza del motivo.
Il vizio di violazione di legge, oggetto del
secondo motivo proposto, con riferimento alle

dell’esercente di una attività commerciale in
regime forfetario, ai sensi dell’art. 2, comma
nono, D.L. n. 853 del 1984, convertito nella legge
n. 17 del 1985 (cosiddetto Visentini – ter), è del
pari inammissibile per difetto di autosufficienza.
Invero, la mancata trascrizione del contenuto
dell’avviso di accertamento e delle verifiche
eseguite sull’attività di autonoleggio svolta dal
Di Costanzo non consente a questa Corte di
comprendere le ragioni della doglianza. Inoltre,
più che un vizio di violazione di legge, viene
contestata alla C.T.R. un’erronea ricognizione
della fattispecie concreta (per avere addebitato
all’Ufficio un’omessa imputazione all’attività
accertata

dei

costi

relativi,

insussistente) e dunque un’erronea
delle risultanze di fatto.

in

realtà

valutazione

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La Corte rigetta il ricorso.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della

,

modalità dell’accertamento in rettifica del reddito

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