Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13772 del 23/06/2011

Cassazione civile sez. II, 23/06/2011, (ud. 02/02/2011, dep. 23/06/2011), n.13772

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

A.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G. MAZZINI

140, presso lo studio dell’avvocato LUCATTONI PIERLUIGI,

rappresentato e difeso da se stesso;

– ricorrente –

contro

T.L. (OMISSIS), TI.LO.

(OMISSIS), A.A. (OMISSIS),

domiciliate in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CASSAZIONE,

rappresentate e difese dall’avvocato CHIARINI MARIO, giusta procura

speciale in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 282/2008 della CORTE D’APPELLO di ANCONA del

29/04/08, depositata il 10/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/02/2011 dal Consigliere Relatore Dott. IPPOLISTO PARZIALE;

udito l’Avvocato ricorrente A.C. che si riporta agli

scritti del ricorso e alla memoria chiedendo la sospensione del

processo e non accettando la rinuncia di uno dei controricorrenti, e

che deposita le controdeduzioni dopo le conclusioni del P.G.;

udito l’Avvocato Chiarini Mario, difensore delle controricorrenti che

si riporta agli scritti insistendo per l’inammissibilità del

ricorso, e che deposita comtrodeduzioni dopo le conclusioni del P.G.;

è presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI che

condivide la relazione.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. Il ricorrente, avvocato A.C., impugna il provvedimento suindicato depositato il 10 maggio 2008 con ricorso passato alla notifica il 24 ottobre 2008, articolando sette motivi.

Assume nell’esposizione del ricorso che la sentenza impugnata gli è stata notificata il 10 luglio 2008.

2. – Resistono con controricorso le parti intimate, che preliminarmente eccepiscono l’inammissibilità del ricorso, per essere stata effettuata l’impugnazione tardivamente rispetto al termine di 60 giorni decorrente dal 25 giugno 2008, giorno della notifica della sentenza eseguita alla parte personalmente C. A., quale difensore se stesso.

3. – Attivata la procedura ex art. 375 c.p.c., il consigliere relatore delegato ha depositato relazione con la quale ritiene che il ricorso possa essere dichiarato inammissibile. La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti.

Le parti hanno depositato memoria e deduzioni scritte alle conclusioni del Procuratore generale.

A.A. ha rinunciato al controricorso con atto notificato alla controparte.

4. -Occorre preliminarmente esaminare l’avanzata eccezione di nullità del controricorso per difetto di sottoscrizione della procura. Afferma ricorrente che è stata riguardo presentata denuncia- querela in data 15 febbraio 1010 relativamente la falsità dell’autentica della sottoscrizione del ricorso (pagina 3 memoria 24 gennaio 2011). In relazione alla circostanza ili ricorrente chiede la sospensione del giudizio.

Occorre osservare al riguardo che la denuncia-querela riguarda la sottoscrizione della signora A.A., che ha rinunciato al suo controricorso. Di qui la carenza di interesse in ordine alla eccepita nullità del controricorso. Nè coglie nel segno la deduzione del ricorrente secondo la quale nel caso in questione si tratterebbe di un litisconsorzio necessario con la conseguenza della necessaria partecipazione al giudizio della A.. Si tratta, invece,di una causa scindibile, nella quale il ricorrente ha agito per il pagamento di una parcella professionale nei riguardi di ciascuna delle tre odierne intimate.

5. – Il ricorso è inammissibile, perchè tardivo. Come esattamente rilevato dai resistenti, la notifica della sentenza in forma esecutiva, unitamente al precetto, effettuata nei confronti della parte personalmente che, rivestendo la qualità necessaria per esercitare l’ufficio di difensore con procura presso il giudice adito senza ministero di altro procuratore, è idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione, a nulla rilevando che la notifica sia avvenuta in forma esecutiva e contestualmente al precetto a norma dell’art. 479 c.p.c. (Cass. 2000 n. 15176).

6. – Le spese seguono la soccombenza nei confronti delle sole parti costituite, T.L. e TI.LO..

P.T.M.

La Coorte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle spese di giudizio nei confronti di T.L. e TI.LO., liquidate in complessivi 1.000,00 Euro per onorari e 200,00 per spese, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 2 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2011

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