Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13771 del 31/05/2017

Cassazione civile, sez. II, 31/05/2017, (ud. 18/01/2017, dep.31/05/2017),  n. 13771

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14916/2012 proposto

M.A.M., (OMISSIS) e MA.LU.SA. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DI PIETRALATA 320-D, presso

lo studio dell’avvocato GIGLIOLA MAZZA RICCI, che li rappresenta e

difende unitamente all’avvocato NICOLA TRAISCI;

– ricorrenti –

contro

C.P., C.F., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA G. MERCALLI 6, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO

MARIA LEVANTI, rappresentati e difesi dall’avvocato GIUSEPPE

PEDARRA;

– controricorrenti –

e contro

C.N., C.L.M., m.a.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 211/2012 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 28/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/01/2017 dal Consigliere Dott. RAFFAELE SABATO;

udito l’Avvocato PEDARRA Giuseppe;

difensore dei resistenti che si riporta agli atti depositati;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DEL CORE Sergio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Il tribunale di Foggia ha accolto la domanda proposta con citazione notificata il 20/06/1996 da Giuseppe (in luogo del quale si sono in corso di causa costituiti gli eredi), C.P., F. e N. – proprietari di un immobile al piano terra in (OMISSIS) e pertinenze – nei confronti di Ma.Lu.Sa. e M.A.M. – comproprietari di altro immobile al piano terra – di restituzione di porzione di vano avente ingresso da (OMISSIS) mediante chiusura del collegamento realizzato tra l’abitazione di questi ultimi e il portoncino d’accesso, nonchè la demolizione del muro divisorio, con rigetto della domanda in garanzia verso m.a., loro dante causa, spiegata dai convenuti.

2. – Pronunciando sull’appello proposto da Ma.Lu.Sa. e M.A.M., sulla resistenza di C.P., N. e F. – quest’ultima anche quale procuratrice di C.L.M. – i quali spiegavano appello incidentale e nella contumacia di m.a., con sentenza depositata il 28/02/2012 la corte d’appello di Bari ha rigettato l’appello principale e, accogliendo per quanto di ragione quello incidentale, ha condannato gli appellanti alla demolizione della costruzione sul lastrico solare del vano adibito a portoncino.

3. – Avverso tale decisione ricorrono per cassazione Ma.Lu.Sa. e M.A.M. sulla base di tre motivi. Resistono con controricorso C.P. e F., mentre non svolgono difese gli intimati C.N. e L.M., nonchè m.a..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo – deducendo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 102, 107 e 354 c.p.c. – i ricorrenti lamentano che, avendo essi con il primo motivo d’appello evidenziato che in primo grado i C. avevano agito per la rimessione in pristino dell’area sovrastante il portoncino, comune a più persone per cui sussisteva litisconsorzio necessario sul lato passivo, la corte d’appello, fraintendendo la questione come se riferita alla legittimazione attiva, la abbia superato sul rilievo che ciascun comproprietario è abilitato alle azioni a tutela della cosa comune.

Il motivo è infondato. Non affermando una regula iuris contraria a quella invocata dai ricorrenti (che cioè l’azione, di natura reale, volta alla demolizione di un immobile in comunione va proposta nei confronti di tutti i comproprietari, quali litisconsorti necessari dal lato passivo, giacchè, stante l’unitarietà del rapporto dedotto in giudizio, la sentenza pronunziata solo nei confronti di alcuni è inutiliter data – cfr. in tal senso ad es. Cass. n. 3925 del 2016), la sentenza impugnata, con accertamento in fatto non contrastato adeguatamente in questa sede (cfr. la mera menzione alla p. 19 del ricorso), ha ritenuto che “esula… dalle richieste degli attori del primo grado la demolizione delle opere di divisione del portoncino, verosimilmente riconducibile al m…. che avrebbe reso necessaria la partecipazione al giudizio di tutti i comproprietari” (cfr. p. 7 della sentenza impugnata), essendosi la sentenza occupata (v. p. 6) specificamente delle vicende proprietarie della varie porzioni oggetto di domande. Tanto priva di fondatezza la doglianza.

2. – Con il secondo e con il terzo motivo, entrambi formulati in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, i ricorrenti lamentano insufficienti e contraddittorie motivazioni in ordine a fatti controversi e decisivi per il giudizio, rispettivamente indicati: a) nell’epoca di accorpamento degli immobili, in relazione alla quale la corte territoriale aveva operato una svalutazione della portata confessoria delle dichiarazioni rese dal C. al c.t.u. e delle risultanze peritali e documentali in ordine all’epoca stessa (secondo motivo); b) nella situazione dei luoghi relativa al vano d’accesso al lastrico solare dei coniugi Ma. e M., che la corte d’appello, disattendendo la c.t.u., aveva considerato al fine di accogliere l’appello incidentale delle controparti (terzo motivo).

3. – I motivi sono inammissibili. Per consolidato orientamento di questa corte il vizio motivazionale, secondo l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo applicabile ratione temporis, è configurabile soltanto qualora dal ragionamento del giudice di merito, come risultante dalla sentenza impugnata, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, ovvero quando sia evincibile l’obiettiva carenza, nel complesso della medesima sentenza, del procedimento logico che lo ha indotto, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento circa un fatto contestato e decisivo, ma non già quando, invece, vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato attribuiti agli elementi delibati dal giudicante, risolvendosi altrimenti il motivo di ricorso in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento di quest’ultimo tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (in termini, ad es., Cass. s.u. n. 24148 del 2013).

Invero il motivo di ricorso ex n. 5 dell’art. 360, comma 1, non conferisce alla corte di cassazione il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, ma solo quello di controllare, sul piano della coerenza logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione operati dal giudice del merito, al quale soltanto spetta di individuare le fonti del proprio convincimento, controllarne l’attendibilità e la concludenza nonchè scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti in discussione, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvi i casi tassativamente previsti dalla legge. Nel caso di specie, lungi dal denunciare una totale obliterazione di fatti decisivi che potrebbero condurre a una diversa decisione, ovvero una manifesta illogicità nell’attribuire agli elementi di giudizio un significato fuori dal senso comune, o ancora un difetto di coerenza tra le ragioni esposte per assoluta incompatibilità razionale degli argomenti e insanabile contrasto tra gli stessi, le censure si limitano a far valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito al diverso convincimento soggettivo patrocinato dalla parte, proponendo un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti.

Tali aspetti del giudizio, interni all’ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell’iter formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Sicchè il motivo in esame si traduce nell’invocata revisione delle valutazioni e dei convincimenti espressi dal giudice di merito, tesa a conseguire una nuova pronuncia sul fatto, non concessa perchè estranea alla natura ed alla finalità del giudizio di legittimità. E’ sufficiente rilevare che, quanto al tema trattato con il secondo motivo, del resto, la corte d’appello ha congruamente motivato il proprio convincimento circa l’irrilevanza del comportamento della parte e, comunque, della dichiarazione al c.t.u. siccome priva di alcuni connotati temporali rilevanti (p. 8 della sentenza). Quanto poi al tema trattato con il terzo motivo, la corte barese (p. 9 e 10 della sentenza) ha dato atto della possibilità di rilevare la collocazione dei beni in base alle planimetrie non contestate, rispetto alle quali il c.t.u. avrebbe svolto considerazioni circa il regime proprietario non di sua spettanza (così dovendosi comprendere, nel contesto, l’espressione “errori giuridici” contenuta nella sentenza). In tal senso la corte territoriale ha congruamente assolto all’obbligo di motivazione.

4. – Il ricorso va conclusivamente rigettato, con carico delle spese – liquidate come in dispositivo – in capo ai ricorrenti soccombenti.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alla rifusione a favore delle controparti costituite delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200 per esborsi ed Euro 2.500 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 18 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2017

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