Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13771 del 31/05/2013
Civile Sent. Sez. 5 Num. 13771 Anno 2013
Presidente: DI BLASI ANTONINO
Relatore: DI BLASI ANTONINO
credito imposta.
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE,
in persona del
legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa,
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui uffici,
in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata
RICORRENTE
CONTRO
SIMBOLO & PARTNERS SRL, con sede a Solofra, in persona
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e
difesa, giusta delega a margine del controricorso,
dall’Avv. Valerio Freda, elettivamente domiciliata in
Roma Piazza Venezia, 11 presso lo studio dell’Avv.
Nicola Pennella C/o Assonime, CONTRORICORRENTE
AVVERSO
la sentenza n.302/05/2008 della Commissione Tributaria
Data pubblicazione: 31/05/2013
Regionale di Napoli – Sezione n.
05,
in data
10.11.2008, depositata il 17 novembre 2008;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 07 maggio 2013, dal Presidente Relatore
Sentito, per la ricorrente, l’Avv. Lorenzo D’Ascia,
dell’Avvocatura Generale dello Stato;
Presente il P.M. dott. Tommaso Basile, che ha chiesto
il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E’
chiesta
la
cassazione
della
sentenza
n.302/05/2008, pronunziata dalla C.T.R. di Napoli,
Sezione n.05, il 10.11.2008 e depositata il 17.11.2008.
Con tale decisione, la C.T.R. ha accolto, parzialmente,
l’appello proposto dall’Agenzia Entrate e riconosciuto
sussistenti i presupposti per il legittimo utilizzo del
credito d’imposta, limitatamente ad alcune poste,
respingendolo per il resto.
2
Il ricorso di che trattasi, che
riguarda
impugnazione dell’avviso di recupero del credito
d’imposta, relativo agli anni 2002, 2003 e 2004, è
affidato ad un mezzo con cui si denuncia violazione e/o
falsa applicazione dell’art.8 della Legge 23.12.2000
n.388.
3 – L’intimata società, giusto controricorso, ha
2
Dott. Antonino Di Blasi;
chiesto
che
l’impugnazione
venga
dichiarata
inammissibile e, comunque, rigettata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Collegio che la decisione impugnata abbia
agevolazioni fiscali per le aree svantaggiate, il
credito d’imposta previsto dall’art.8 della legge 23
dicembre 2000 n.388, per i soggetti titolari di reddito
d’impresa che, nel periodo indicato, abbiano effettuato
nuovi investimenti, spetta per i beni strumentali,
materiali e immateriali, aventi il requisito della
novità e che siano ammortizzabili ai sensi degli artt.
67 e 68 del dpr 29 settembre 1973 n.597. Ne consegue
che sono esclusi da tale agevolazione i beni non di
proprietà dell’impresa, ma oggetto di contratto di
locazione, in quanto l’art.68, ultimo comma, del dpr
n.597 del 1973, fa riferimento, per determinare il
limite di deducibilità dell’ammortamento, al costo
complessivo dei beni e, quindi, implicitamente, al
costo di acquisto, tanto più che il coma 7 dell’art.8
della legge n.388 del 2000 riconosce il beneficio
espressamente per i soli beni acquistati in locazione
finanziaria per i quali non venga esercitato il
riscatto” (Cass. n. 21411/2012).
La CTR, adottando la statuizione in questa sede
3
fatto malgoverno del principio secondo cui “In tema di
aSENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D.P.R.
26/4/1( ,;16
N. 131 TAB. ALL. W
/VIATERIA TRIBUTARIA
–
impugnata, nel presupposto che dovesse ritenersi
irrilevante la circostanza che i beni non fossero di
proprietà, è, dunque, incorsa nel denunciato vizio e va
cassata.
della CTR della Campania, procederà al riesame e
quindi, adeguandosi al trascritto principio, deciderà
nel merito ed anche sulle spese del presente giudizio
di legittimità, offrendo congrua motivazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata
sentenza e rinvia ad altra sezione della CTR della
Campania.
Così deciso in Roma il 07 maggio 20
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Il Giudice del rinvio, che si designa in altra sezione