Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13771 del 23/06/2011
Cassazione civile sez. II, 23/06/2011, (ud. 02/02/2011, dep. 23/06/2011), n.13771
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
B.F.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
E. GIANTURCO 5, presso lo studio dell’avvocato CHIBBARO MARIO,
rappresentato e difeso dall’avvocato GAGLIANO ATTILIO, giusta mandato
speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI
AGRIGENTO;
– intimato –
avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE di AGRIGENTO, depositata il
13/02/2007;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
02/02/2011 dal Consigliere Relatore Dott. IPPOLISTO PARZIALE.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MAURIZIO
VELARDI che nulla osserva.
Fatto
FATTO E DIRITTO
1. – Il Giudice di Pace ha convalidato il provvedimento opposto, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 5, senza fornire idonea motivazione in ordine alla non evidente illegittimità del provvedimento impugnato e in relazione all’assenza dell’opponente.
2. – Parte ricorrente impugna il provvedimento, deducendo violazione della L. n. 689 del 1981, artt. 2 e 23.
3. – Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
4. – Attivata la procedura ex art. 375 c.p.c., il consigliere relatore delegato ha depositato relazione con la quale ritiene che il ricorso possa essere dichiarato inammissibile. La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata al difensore della parte costituita.
5. – Il ricorso è inammissibile.
Occorre osservare che, per effetto delle modifiche recate dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 26, che ha soppresso l’ultimo comma dell’art. 23 della legge n. 689 del 1981, a far data dal 2 marzo 2006 rimane ferma la ricorribilità per cassazione delle sole ordinanze emesse dal giudice di pace che dichiarino inammissibile per tardività l’opposizione proposta dal trasgressore, siccome espressamente prevista dal citato art. 23, comma 1, mentre l’unico mezzo di impugnazione ordinario avverso le sentenze pronunciate dal medesimo giudice, nonchè avverso le ordinanze di cui al anzidetto art. 23, comma 5 (per le quali la ricorribilità per cassazione non è stabilita espressamente) è costituito dall’appello (Cass. 2009 n. 24748).
Il provvedimento in questione è stato pubblicato il 13 febbraio 2007 e rientra, quindi, nell’ambito della nuova disciplina appena richiamata.
6. Nulla per le spese.
P.T.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 2 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2011