Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13771 del 08/06/2010
Cassazione civile sez. I, 08/06/2010, (ud. 05/05/2010, dep. 08/06/2010), n.13771
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
R.D., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CORTE DI CASSAZIONE;
– ricorrente –
RICORSO NON NOTIFICATO AD ALCUNO;
avverso il decreto n. 54/2009 del GIUDICE DI PACE di BOLOGNA,
depositato il 20/04/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
05/05/2010 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE DI PALMA;
e’ presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che R.D., con ricorso depositato in data 28 aprile 2009, ha proposto ricorso per Cassazione avverso il decreto del Giudice di pace di Bologna del 20 aprile 2009, con il quale il Giudice adito ha respinto il ricorso avverso il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Bologna in data 7 maggio 2008, ed ha confermato tale decreto;
che il ricorso per cassazione non risulta notificato ad alcuno.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il ricorso e’ inammissibile;
che, infatti, avverso la pronuncia del Giudice di pace – che decide il ricorso contro il decreto di espulsione – e’ ammesso il ricorso per Cassazione (D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13 bis, comma 4), disciplinato in generale dalle disposizioni sulle impugnazioni, di cui all’art. 323 c.p.c. e segg., nonche’, in particolare, da quelle concernenti il ricorso per cassazione, di cui all’art. 360 c.p.c. e segg.;
che, nella specie, come gia’ rilevato, il ricorso per cassazione non risulta notificato ad alcuno;
che pertanto, secondo il costante orientamento di questa Corte (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 20509, 19048 e 19046 del 2007), il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
che non sussistono i presupposti per pronunciare sulle spese.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi civili, il 5 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2010