Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13771 del 03/07/2020

Cassazione civile sez. I, 03/07/2020, (ud. 17/12/2019, dep. 03/07/2020), n.13771

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32685/2018 proposto da:

A.C.C., elettivamente domiciliato in Roma V.

Menghini Mario 21 presso lo studio dell’avvocato Porfilio Pasquale

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Costagliola

Chiara;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositata il

25/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/12/2019 dal Cons. FIDANZIA ANDREA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Campobasso, con decreto depositato in data 25.9.2018, ha rigettato la domanda proposta da C.C.A., cittadino della (OMISSIS), volta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale o, in subordine, della protezione umanitaria.

E’ stato, in primo luogo, ritenuto che difettassero i presupposti per il riconoscimento in capo al ricorrente dello status di rifugiato, non essendo il suo racconto stato ritenuto credibile (costui aveva riferito di essere fuggito dalla Nigeria per il timore di essere arrestato dalle forze dell’ordine, essendo un membro del movimento IPOB per l’indipendenza del Biafra).

Al richiedente è stata inoltre negata la protezione sussidiaria, essendo stata ritenuta l’insussistenza di una situazione di violenza generalizzata nella sua zona di provenienza.

Il ricorrente non è stato comunque ritenuto meritevole del permesso per motivi umanitari per carenza di una condizione di vulnerabilità.

Ha proposto ricorso per cassazione C.C.A., affidandolo a cinque motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo 1/a è stata dedotta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, lett. a e c).

Si duole il ricorrente che il giudice di merito ha escluso la situazione individuale e le circostanze personali dallo stesso addotte ai fini del rilascio della protezione sussidiaria.

2. Il motivo è inammissibile.

Va preliminarmente osservato che, anche recentemente, questa Corte ha statuito che la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito. (n. 3340 del 05/02/2019).

Nel caso di specie, il Tribunale ha valutato le dichiarazioni del ricorrente tenendo ben presenti i parametri previsti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 essendo state specificamente indicate le ragioni della ritenuta non plausibilità e coerenza del suo racconto.

In particolare, il giudice di primo grado ha ritenuto il racconto del richiedente vago e stereotipato, avendo lo stesso compiuto errori grossolani nel disegnare la bandiera del Biafra e non avendo saputo riferire nulla nè sulle vicende storiche del movimento indipendentista nè sull’organizzazione interna dello stesso movimento, lasciando trasparire una conoscenza superficiale, sommaria e non personale delle informazioni riferite.

Il ricorrente non ha neppure seriamente contestato la valutazione di non attendibilità effettuata dal giudice di merito, limitandosi a dare per pacifiche circostanze fattuali ritenuti non credibili dal Tribunale, e senza quindi neppure allegare le gravi anomalie motivazionali (nei termini sopra illustrati dalla giurisprudenza di questa Corte), che sono le uniche attualmente denunciabili nei ristretti limiti consentiti dall’attuale formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Inoltre, il ricorrente, con l’apparente censura della violazione da parte del Tribunale di norme di legge, ovvero il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 ove il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 ha, in realtà, svolto delle censure di merito, in quanto finalizzate a prospettare una diversa lettura delle sue dichiarazioni.

In proposito, questa Corte, sempre nella pronuncia n. 3340 del 05/02/2019 sopra citata, ha statuito che, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, con la conseguenza che il giudizio di fatto in ordine alla credibilità del richiedente non può essere censurato sub specie violazione di legge ed è quindi sottratto al sindacato di legittimità.

3. Con il motivo 1/b è stata dedotta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. g) e art. 14, lett. c) nonchè l’omesso esame di fatto decisivo.

Espone il ricorrente che il giudice di merito ha erroneamente ritenuto che l’attuale situazione socio-politica della Nigeria non rappresenti una minaccia ed un pericolo per la sua vita ed incolumità. Tale affermazione si pone in contrasto con i vari report di enti ed associazioni anche non governative attivi nel settore dell’aiuto e della cooperazione internazionale.

4. Il motivo è inammissibile.

va preliminarmente osservato che questa Corte ha più volte statuito che, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, deve essere interpretata, in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12), nel senso che il grado di violenza indiscriminata deve avere raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 13858 del 31/05/2018, Rv. 648790).

Nel caso di specie, il giudice di merito ha evidenziato l’insussistenza di una situazione di violenza indiscriminata nella regione di provenienza del ricorrente (IMO), avendo l’UNHCR fornito indicazioni di non rimpatrio per la presenza del gruppo terroristico del Boko Haram solo negli stati del nord-est del paese Borno, Yobe e Adamawa, e tale accertamento costituisce apprezzamento di fatto di esclusiva competenza del giudice di merito, non censurabile in sede di legittimità (Cass. 12/12/2018 n. 32064). Ne consegue che le censure del ricorrente, sul punto, si configurano come di merito, e, come tali, inammissibili in sede di legittimità, essendo finalizzate esclusivamente a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio già esaminato dal giudice di merito.

5. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.

Lamenta il ricorrente il mancato riconoscimento della protezione umanitaria nonostante la minaccia grave cui sarebbe esposto in caso di rientro in Nigeria derivante dalla violenza indiscriminata ivi esistente. Evidenzia che il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 va letto unitamente al precetto normativo di cui al D.P.R. n. 594 del 1999, art. 11, lett. c ter che prevede il divieto di espulsione in tutti quei casi in cui sussistono “oggettive e gravi situazioni personali che non consentono l’allontanamento dello straniero dal territorio nazionale”.

Deduce che i precetti costituzionali ed internazionali impongano allo stato italiano di riconoscere adeguata tutela ogni qualvolta i diritti fondamentali siano attinti da grave pregiudizio e da un reale e costante pericolo.

6. Il motivo è inammissibile.

In primo luogo, in ordine al rischio per la propria incolumità cui il ricorrente sarebbe sottoposto in caso di rimpatrio in Nigeria, in relazione alla dedotta violenza indiscriminata ivi esistente, si è già illustrato sopra illustrato al punto 4.

In ordine alla allegata violazione dei diritti umani, va preliminarmente osservato che, in tema di protezione umanitaria, questa Corte ha già avuto modo di affermare che, anche ove sia dedotta dal richiedente una effettiva e significativa compromissione dei diritti fondamentali inviolabili nel paese d’origine, pur dovendosi partire, nella valutazione di vulnerabilità, dalla situazione oggettiva di tale paese, questa deve essere necessariamente correlata alla condizione personale che ha determinato la ragione della partenza. Infatti, ove si prescindesse dalla vicenda personale del richiedente, si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo paese d’origine in termini del tutto generali ed astratti, e ciò in contrasto con il parametro normativo di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 (in questi termini Cass. n. 4455 del 23/02/2018).

Nel caso di specie, oltre a non essere stato dedotto assolutamente nulla dal ricorrente in ordine alle condizioni personali di vita prima della sua partenza dal paese d’origine (se non con riferimento ai motivi del suo allontanamento, ritenuti non credibili dal Tribunale), è stata allegata dal richiedente la violazione dei diritti fondamentali in Nigeria in modo molto generico, per lo più con riferimento alla situazione di instabilità ed insicurezza presente nel paese.

7. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 74 in combinato disposto con il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 28 bis.

Contesta il giudizio di manifesta infondatezza del proprio ricorso formulato dal giudice di merito.

10. Con il quarto motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136 e degli artt. 3,4,10,24,35 e 113 Cost..

Reitera il ricorrente la propria contestazione in ordine alla manifesta infondatezza del ricorso ritenuta dal Tribunale di Campobasso.

6. Il terzo ed il quarto motivo, da esaminare unitariamente in relazione alle stretta connessione delle questioni trattate (entrambe attinenti alla revoca del patrocinio a spese dello Stato), sono inammissibili.

Va osservato che questa Corte ha più volte affermato che la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, adottata con la sentenza che definisce il giudizio di appello, anzichè con separato decreto, come previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136 non comporta mutamenti nel regime impugnatorio, che resta quello, ordinario e generale, dell’opposizione ex art. 170 stesso D.P.R.. Si deve quindi escludere che la pronuncia sulla revoca, in quanto adottata con sentenza, sia, per ciò solo, impugnabile immediatamente con il ricorso per cassazione, rimedio previsto solo per l’ipotesi contemplata dall’art. 113 del D.P.R. citato. (Cass. 29288/2017; conf. Cass. n. 30282018 e n. 32028/2018).

Ne consegue che il ricorrente avrebbe dovuto promuovere tempestivamente lo speciale procedimento di opposizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170 e non attendere la proposizione del ricorso per cassazione.

L’accerta inammissibilità del ricorso non comporta comunque la condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali, non essendosi il Ministero dell’Interno costituito in giudizio.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, del ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA