Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13770 del 31/05/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 13770 Anno 2013
Presidente: DI BLASI ANTONINO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

imposta. QUESITI.

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
INNAIMI GIOACCHINO rappresentato e difeso, giusta
delega in calce al ricorso, dagli Avv.ti Mario
Taglienti e Giovanni Antonio D’Anzi, elettivamente
domiciliato nello studio del secondo, in Roma, Piazza
Barberini,

47

RICORRENTE

CONTRO
f
AGENZIA DELLE

ENTRATE,

in persona del

legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa,
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui uffici,
in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata
CONTRORICORRENTE e
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del
legale rappresentante pro tempore,
AVVERSO

INTIMATO

Data pubblicazione: 31/05/2013

la sentenza n.76/14/2008 della Commissione Tributaria
Regionale di Palermo – Sezione n. 14, in data
03.03.2008, depositata il 06.11. 2008;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Dott. Antonino Di Blasi;
Sentito

l’Avv.

Lorenzo

D’Ascia,

dell’Avvocatura

Generale dello Stato;
Presente il P.M. dott. Tommaso Basile, che ha chiesto
dichiararsi l’inammissibilità, o in subordine il
rigetto, del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E’

chiesta

la

cassazione

della

sentenza

n.76/14/2008, pronunziata dalla C.T.R. di Palermo,
Sezione n.14, il 03.03.2008 e DEPOSITATA il 06.11.2008.
Con tale decisione, la C.T.R. ha accolto l’appello
dall’Agenzia Entrate e riconosciuto sussistenti i
presupposti per il recupero del credito d’imposta.
2 – Il ricorso di che trattasi, che riguarda
impugnazione dell’avviso di recupero del credito
d’imposta, relativo all’anno 2001, censura l’impugnata
decisione

per

violazione

e

falsa

applicazione:

dell’art.42 del dpr n.600/1973; dell’art.23 del DLGS
n.546/1992; dell’art.57 comma 2 ° del DLGS n.546/1992;
dell’art.7 della Legge n.388/2000; dell’art.33 comma l °
2

udienza del 07 maggio 2013, dal Presidente Relatore

del DPR n.600/1973, nonché dell’art.9 comma 10 0 lett.
a) della Legge n.289/2002.
3 – L’intimata Agenzia, giusto controricorso, ha
chiesto che l’impugnazione venga dichiarata

dell’Economia e delle Finanze non ha svolto difese in
questa sede.
Con

memoria

07.04.2009,

il

contribuente

ha

ulteriormente illustrato le proprie ragioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4 – In via preliminare, va rilevata e dichiarata
l’inammissibilità dell’impugnazione nei confronti del
Ministero dell’Economia e delle Finanze, in quanto non
proposta nei confronti della giusta parte.
L’inammissibilità è ricollegabile al fatto che il
giudizio di appello, al cui esito è stata emessa la
decisione impugnata, si è svolto nei confronti
dell’Agenzia delle Entrate e non anche nei confronti
del Ministero dell’Economia e delle Finanze, rimasto
estraneo a detto giudizio e chiamato in causa con il
ricorso in esame.
La sentenza di appello, infatti, risulta emessa nei
soli confronti della predetta Agenzia delle Entrate, e,
d’altronde, il ricorso è stato notificato
successivamente alla data dell’1.01.2001, a partire
3

inammissibile e comunque rigettata, mentre il Ministero

dalla quale trova applicazione la riforma ordinamentale
di cui al D.Lgs n.300/1999 ed i principi
giurisprudenziali alla relativa stregua fissati (Cass.
n.15643/2004, n.3116/2006, n.3118/2006).

secondo grado, deve, quindi, ritenersi privo di
legittimazione passiva nel presente giudizio di
Cassazione, cui hanno titolo solo i soggetti che hanno
partecipato al precedente giudizio di appello
(Cass.n.15021/2005, n.9538/2001).
5 – Rileva, poi, la Corte che al ricorso di che
trattasi, ratione temporis, è applicabile il D.Lgs. 15
febbraio 2006 n.40, recante modifiche al codice di
procedura civile in materia di ricorso per cassazione
e, segnatamente, le disposizioni del capo I.
Secondo l’art.366 bis cpc – introdotto dall’art.6 del
decreto – i motivi di ricorso debbono essere formulati,
a pena di inammissibilità, nel modo ivi descritto e, in
particolare, nei casi previsti dall’art.360 n.ri 1,2,3
e 4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve
concludere con la formulazione di un quesito di
diritto, mentre, nel caso previsto dall’art.360 primo
comma n.5, l’illustrazione di ciascun motivo deve
contenere la chiara indicazione del fatto controverso
in relazione al quale la motivazione si assume omessa o
4

Il Ministero, essendo rimasto estraneo al giudizio di

contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la
dedotta insufficienza della motivazione la rende
inidonea a giustificare la decisione.
Il quesito formulato in relazione al primo mezzo, nel

Giurisprudenza di questa Corte (Cass. n.5073/2008,
n.19892/2007, n.23732/2007, n.20360/2007,
n.27130/2006), la quale ha affermato che ciascun
quesito deve essere espressamente riferito al motivo
cui accede e non può risolversi, come nel caso, in una
generica istanza di decisione sull’esistenza del vizio
dell’avviso di accertamento, senza tenere conto che il
provvedimento impugnato con il ricorso per Cassazione è
la decisione di appello.
Peraltro, la questione posta dal mezzo, si ritiene,
comunque, vada decisa, in base al principio secondo
cui, trattandosi di questione di fatto, non può trovare
ingresso in sede di legittimità, allorquando, come nel
caso in specie, la decisione sia logicamente e
adeguatamente motivata (Cass. n.3994/2005,
n.12446/2006).
Anche il secondo mezzo si palesa inammissibile, sia in
base ai richiamati principi in tema di inconferenza del
quesito(Cass. SS.UU. n.20603/2007, n. 16002/2007), sia
pure avuto riguardo alla novità ed al difetto di
5

caso, non risulta coerente ai principi fissati dalla

3SET4TE DA RECUSTRAZIONE
AI SENSI DEI., D.Pit. 26/4i19IK
N. 131 TA3. ALL. – N.3
MATERIA TRIBUTARIA

interesse alla deduzione, rispetto agli elementi presi
in considerazione nell’iter decisionale ed alla ratio
dell’impugnata decisione.
6

Ritiene,

conclusivamente,

il

Collegio

che

nei confronti del Ministero e vada rigettata contro
l’Agenzia Entrate, per inammissibilità dei motivi.
6 – Le spese del giudizio seguono la soccombenza e
vanno

liquidate,

in

favore

dell’Agenzia

controricorrente, in ragione di complessivi Euro
duemilacinquecento, oltre spese prenotate a debito,
mentre nulla va disposto nei confronti del Ministero
dell’Economia e delle Finanze, per insussistenza dei
relativi presupposti.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso nei
confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
rigetta l’impugnazione contro l’Agenzia Entrate e
condanna il ricorrente al pagamento, in favore di
quest’ultima, delle spese del giudizio, liquidate in
complessivi Euro duemilacinquecento oltre spese
prenotate a debito.
Così deciso in Roma il 07 maggio 2013
DEPOSITATO !N CANCELLERIA

l’impugnazione debba essere dichiarata inammissibile

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