Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13770 del 23/06/2011

Cassazione civile sez. II, 23/06/2011, (ud. 02/02/2011, dep. 23/06/2011), n.13770

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

S.V., P.A.M.M., S.

L., S.G., in qualità di eredi del Sig. S.

F., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MUGGIA 33, presso

lo studio dell’avvocato GIGANTE PIETRO GIUSEPPE, rappresentati e

difesi dagli avvocati D’ANDREA ORESTE, D’ANDREA GIANFRANCO, giusta

mandato a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

PE.GE., pe.ge., P.

R., P.C., P.G.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G. MERCALLI 6, presso lo

studio dell’avvocato LEVANTI ALESSANDRO MARIA, rappresentati e difesi

dall’avvocato PEDARRA GIUSEPPE, giusta mandato a margine del

controricorso;

– controncorrenti –

e contro

PE.GR., P.T., P.M.

L., P.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 69/2007 della CORTE D’APPELLO di BARI del

12/01/07, depositata il 30/01/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/02/2011 dal Consigliere Relatore Dott. IPPOLISTO PARZIALE;

è presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI che nulla

osserva.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. – Attivata la procedura ex art. 375 c.p.c., il ricorso veniva trattato all’udienza camerale del 24 marzo 2008, nella quale veniva disposta, ai sensi dell’art. 291 c.p.c., la rinnovazione della notifica del ricorso nei confronti di P.A. e P.M.L. e gli eventuali eredi con termine di giorni 90 dalla comunicazione, che veniva effettuata in data 9 e 22 aprile 2009.

2. – All’esito di nuovo esame preliminare, il ricorso è stato nuovamente avviato alla trattazione in camera di consiglio non risultando effettuati i disposti adempimenti.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile non risultando effettuati i disposti adempimenti.

4. – Le spese seguono la soccombenza.

P.T.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in complessivi 1.200,00 Euro per onorari e 200,00 per spese, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 2 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA