Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1377 del 22/01/2020

Cassazione civile sez. I, 22/01/2020, (ud. 25/10/2019, dep. 22/01/2020), n.1377

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 25108/2018 proposto da:

I.S., domiciliato in Roma, P.zza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato Fabrizio Ceppi, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma Via Dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ex

lege;

– controricorrente –

avverso il decreto del Tribunale di Perugia del 6 luglio 2018 nel

procedimento RG n. 1776/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25.10.2019 dal Consigliere Dott.ssa PAOLA GHINOY.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Perugia rigettava la domanda proposta da I.S., proveniente dal (OMISSIS), volta ad ottenere in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e segg.; in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14; in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).

2. Il Tribunale riferiva che il ricorrente aveva raccontato di essere fuggito dal paese di origine in quanto vittima di maltrattamenti e sfruttamenti presso la famiglia degli zii, presso la quale egli viveva a Combo sin dal 2011 dopo la morte della madre.

3. Riteneva che non sussistessero i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato in quanto il ricorrente non aveva riferito di aver subito alcun atto di persecuzione costituente violazione di diritti fondamentali, nè aveva fatto alcun riferimento al rischio di persecuzione nei suoi confronti per ragioni di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un gruppo sociale od opinione politica. Negava anche la sussistenza dei presupposti per la protezione sussidiaria, in quanto il richiedente aveva narrato in modo generico di avere subito maltrattamenti, senza riferire episodi specifici che potessero indurre a ritenere l’esistenza di un rischio concreto e attuale in caso di rientro nel paese di un danno grave alla persona; inoltre, egli neppure aveva riferito di avere mai interessato le autorità locali dei maltrattamenti subiti. Aggiungeva che il ricorrente, a fronte della domanda in merito a quali fossero i suoi timori in ipotesi di rientro in Gambia, aveva risposto unicamente in ragione del movente economico, sottolineando che tale rientro non sarebbe stato positivo per la sua vita in ragione della condizione di estrema povertà della famiglia. Argomentava poi che la situazione socio politica del paese di origine era stata genericamente narrata nel ricorso e neppure mai accennata dal ricorrente in sede di audizione ed inoltre non risultava il diretto coinvolgimento della parte nel contesto socio politico nel quale eventuali fatti rischiosi per l’incolumità personale si potessero verificare. In merito alla domanda di protezione umanitaria, riferiva che non erano stati prospettati ulteriori motivi di vulnerabilità al di fuori di quelli posti a base della richiesta dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria.

4. Per la Cassazione del decreto I.S. ha proposto ricorso, affidato a due motivi, cui il Ministero dell’Interno ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

5. Come primo motivo di ricorso il richiedente deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3 e art. 14, lett. c) e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8. Sostiene che nella narrazione dei fatti erano stati soddisfatti i presupposti richiesti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, mentre il Tribunale di Perugia non si sarebbe fatta parte diligente in relazione alla ricerca della verità acquisendo d’ufficio informazioni precise ed aggiornate sulla situazione del paese di provenienza.

6. Il motivo è inammissibile.

Questa Corte ha chiarito che anche in relazione alla protezione di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), l’attivazione dei poteri officiosi integrativi del giudice del merito opera esclusivamente sul versante della prova, non su quello dell’allegazione (v. Cass. n. 17069 del 28/06/2018, Cass. n. 19197 del 28/09/2015). Ne consegue che per l’ammissibilità in cassazione del motivo che lamenti il mancato esercizio di tali poteri il ricorrente deve dedurre di avere allegato in sede di merito la sussistenza di una situazione generalizzata di rischio nel paese di provenienza ed averne in tal modo sollecitato l’esercizio (v. Cass. n. 13403 del 17/05/2019).

7. Nel caso in esame, invece, nel motivo non si contesta l’affermazione del Tribunale relativa alla mancata specificazione da parte del richiedente della situazione generale del Paese di provenienza, e neppure in questa sede si allega quale sia in concreto la situazione del Gambia cui il giudice del merito avrebbe dovuto dare riscontro.

8. Come secondo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 8 e art. 32, comma 3, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 5, comma 6, art. 32, comma 3, per non avere il Tribunale valutato compiutamente ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria la vulnerabilità desumibile dalla situazione politico-economica molto grave del paese di provenienza, con carenza di beni di prima necessità, e quindi non abbia proceduto al necessario giudizio comparativo tra la situazione attuale del paese di origine e la situazione di integrazione socio economica nel nostro paese.

9. Il motivo non è fondato.

Questa Corte ha chiarito (v. Cass. 23/02/2018, n. 4455 e, da ultimo, Cass. S.U. n. 29459, n. 29460 e n. 29461 del 13.11.2019) che il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, al cittadino straniero deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa tra la situazione raggiunta in Italia e quella soggettiva ed oggettiva riferita al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza.

10. Non può essere dunque riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari considerando, isolatamente ed astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, nè il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al Paese di provenienza, atteso che il rispetto del diritto alla vita privata di cui all’art. 8 CEDU, può soffrire ingerenze legittime da parte di pubblici poteri finalizzate al raggiungimento d’interessi pubblici contrapposti quali quelli relativi al rispetto delle leggi sull’immigrazione, particolarmente nel caso in cui lo straniero non possieda uno stabile titolo di soggiorno nello Stato di accoglienza, ma vi risieda in attesa che sia definita la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale.

11. Nel caso, il Tribunale ha argomentato che non erano state dedotte specifiche condizioni di vulnerabilità, ulteriori rispetto al racconto sulle ragioni dell’abbandono del paese di origine. A fronte quindi della situazione riferita al paese di origine, già ritenuta inidonea a configurare una compressione dei diritti umani, neppure risultavano allegate le circostanze fattuali per compiere il dovuto giudizio di comparazione in ordine alla situazione di integrazione del richiedente nel nostro paese, che neppure vengono prospettate in questa sede.

12. Segue coerente il rigetto del ricorso.

13. Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

14. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alle spese del giudizio, liquidate in complessivi Euro 2.100,00 per compensi, oltre alle spese generali nella misura del 15% e alle spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2020

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