Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13769 del 31/05/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 13769 Anno 2013
Presidente: DI BLASI ANTONINO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

credito imposta.
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE,

in persona del

legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa,
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui uffici,
in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata
RICORRENTE
CONTRO
LA NOVELLA di GERLI D. TEMPERINI S. & C. SNC, con sede
a Massa Marittima, in persona del legale rappresentante
pro

tempore,

INTIMATA

AVVERSO
la sentenza n.24 della Commissione Tributaria Regionale
di Firenze – Sezione n. 05, in data 17.03.2008,
depositata il 26 maggio 2007;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Data pubblicazione: 31/05/2013

udienza del 07 maggio 2013, dal Presidente Relatore
Dott. Antonino Di Blasi;
Sentito

l’Avv.

D’Ascia,

Lorenzo

dell’Avvocatura

Generale dello Stato;

l’accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
l – E’ chiesta la cassazione della sentenza n.24,
pronunziata dalla C.T.R. di Firenze, Sezione n.05, il
17.03.2008 e DEPOSITATA il 26 maggio 2008.
Con tale decisione, la C.T.R. ha respinto l’appello
proposto dall’Agenzia Entrate e riconosciuto
sussistenti i presupposti per il legittimo utilizzo del
credito d’imposta.
2 – Il ricorso di che trattasi, che riguarda
impugnazione dell’avviso di recupero del credito
d’imposta, relativo all’anno 2001, censura l’impugnata
decisione per violazione del principio di
corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art.112
cpc, dell’art.62 comma 10 lett.d) della Legge
n.289/2002, nonché dell’art.8 commi 2 ° e 5 ° della Legge
n.388/2000.
3 – L’intimata società non ha svolto difese in questa
sede.
OTIVI DELLA DECISIONE
2

Presente il P.M. dott. Tommaso Basile, che ha chiesto

Ritiene il Collegio che la CTR, decidendo nei termini
anzi riferiti, sia incorsa nei denunciati vizi e,
segnatamente, nella violazione dell’ormai pacifico
principio secondo cui “L’imprenditore ammesso a

dicembre 2000 n.388, dei contributi, concessi sotto
forma di credito d’imposta, per l’effettuazione di
nuovi investimenti nelle aree svantaggiate del Paese,
decade da tale beneficio ove abbia omesso di
presentare, (come previsto dall’art.62 primo comma
lettera e) della legge 27 dicembre 2002 n. 289), nel
termine del 28 febbraio 2003, la comunicazione
telematica avente ad oggetto le informazioni sul
contenuto e la natura dell’investimento effettuato
(cosidetto “modello CVS”), essendo il sudetto termine
previsto dall’art.62 citato a pena di decadenza, e non
avendo, altrimenti, alcun senso la sua previsione ove
il beneficio del contributo fosse subordinato alla
realizzazione dell’investimento, e non all’invio della
comunicazione telematica”(Cass. n.3578/2009,
n.19627/2009).
E’, in vero, circostanza pacifica, e la stessa CTR ne
da atto nella narrativa in fatto, che l’Agenzia aveva,
fra l’altro, eccepito la “mancata comunicazione
all’Agenzia delle Entrate entro il 28/02/2003 dei dati
3

beneficiare, ai sensi dell’art.8 della Legge 23

n,ENTEDAREGISTRAZIONe.
i 4–01A6
AI SENSI DEL D.RI-t.
N. 131 TAB. ALL. – N. 3

MATERIA TRIBUTALA
ricognitivi degli investimenti utilizzati, ai sensi
dell’art.62 comma l ° L. 289/02” e che tale eccezione
aveva ribadito con l’appello (pagg. 5 e 6).
Ciò posto, ritiene il Collegio che la CTR, non

eccezione, idonea di per sé a definire il giudizio, sia
incorsa nelle denunciate violazioni di legge.
Il ricorso va, per tali motivi, accolto e per l’effetto
cassata l’impugnata decisione.
Il Giudice del rinvio, che si designa in altra sezione
della CTR della Toscana, procederà al riesame e quindi,
adeguandosi al richiamato principio, deciderà nel
merito e sulle spese del giudizio di legittimità,
offrendo congrua motivazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata
sentenza e rinvia ad altra sezione della CTR della
Toscana.
Così deciso in Roma il 07 maggio 2013
Il Pre

ente E tensore

adottando alcuna statuizione su tale autonoma

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA