Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13769 del 23/06/2011
Cassazione civile sez. II, 23/06/2011, (ud. 02/02/2011, dep. 23/06/2011), n.13769
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
P.M.S., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA
DET CARRACCI 1, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRI ALESSANDRO,
rappresentata e difesa dall’avv. CASSELLA FABRIZIO, giusta procura
speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
P.L. in qualità di erede di P.A.,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 44, presso lo
studio dell’avvocato NUZZACI VITTORIO, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato ZAMBIANCO GINO, giusta procura speciale a
margine del controricorso;
– controricorrente –
e contro
P.M.S., P.A., P.F.,
P.E., PA.FR., PA.LU.,
P.A.M., PA.AS., PA.AN.,
C.M., F.E., D.B.L., D.B.
S., D.B.L., PA.AL., F.A.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1309/2006 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA del
28.2.06, depositata il 31/08/2006;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
02/02/2011 dal Consigliere Relatore Dott. IPPOLISTO PARZIALE. E’
presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MAURIZIO
VELARDI che nulla osserva.
Fatto
FATTO E DIRITTO
1. – P.M.S. impugna la sentenza n. 1309 del 2007 della Corte d’appello di Venezia con la quale era stato respinto il suo appello avverso la sentenza del Tribunale di Treviso, sezione distaccata di Castelfranco Veneto n. 197 del 2001, che aveva accolto la domanda di usucapione proposta da P.A. con riferimento ad alcuni appezzamenti di terreno siti nel Comune di Asolo, alle partite 17668, 17683, 17684, oggetto di comunione ereditaria. La domanda era anche proposta nei confronti di altre 14 parti, tutte coeredi.
2. – La ricorrente articola un unico motivo, col quale deduce:
“violazione di legge per l’erronea e falsa applicazione degli artt. 1102, 1158, 1159, 1163, 1164 c.c., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa impunto decisivo della controversia prospettata dalle parti o rilevabile d’ufficio”.
3. – Resiste con controricorso P.L., quale erede universale di P.A..
4. – Il ricorso è stato trattato all’udienza camerale del 2 dicembre 2008, nella quale veniva disposta, ai sensi dell’art. 291 c.p.c., la rinnovazione della notifica del ricorso nei confronti di P. E. e A. con termine di giorni 60 dalla comunicazione, che veniva effettuata in data 1 e 6 aprile 2009.
5. All’esito di nuovo esame preliminare, il ricorso veniva nuovamente rinviato all’udienza camerale per la dichiarazione di inammissibilità non risultando effettuate nei termini le disposte notificazioni.
6. – Il resistente ha depositato memoria.
7. – Il ricorso va dichiarato inammissibile, non essendosi provveduto nel termine assegnato al rinnovo delle notifiche, come da attestazione di cancelleria in data 2 febbraio 2011.
8. – Le spese seguono la soccombenza.
P.T.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle spese di giudizio nei confronti della parte costituita, liquidate in complessivi 2.800,00 Euro per onorari e 200,00 per spese, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 2 febbraio 2011 Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2011