Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13769 del 20/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 20/05/2021, (ud. 25/02/2021, dep. 20/05/2021), n.13769

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Giudo – rel. Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9588/2020 R.G. proposto da:

K.D., rappresentato e difeso dall’Avv. Massimo Rizzato,

con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile

della Corte di cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappresentato e

difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in

Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Venezia depositato il 13 febbraio

2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 febbraio

2021 dal Consigliere Guido Mercolino.

 

Fatto

RILEVATO

che:

K.D., cittadino del Gambia, ha proposto ricorso per cassazione, per un solo motivo, avverso il decreto del 13 febbraio 2020, con cui il Tribunale di Venezia ha rigettato la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e, in subordine, della protezione sussidiaria o del permesso di soggiorno per motivi umanitari da lui proposta;

che il Ministero dell’interno ha resistito mediante il deposito di un atto di costituzione, ai fini della partecipazione alla discussione orale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

è inammissibile la costituzione in giudizio del Ministero dell’interno, avvenuta mediante il deposito di un atto finalizzato esclusivamente alla partecipazione alla discussione orale, dal momento che nel procedimento in camera di consiglio dinanzi alla Corte di cassazione il concorso delle parti alla fase decisoria deve realizzarsi in forma scritta, attraverso il deposito di memorie, il quale postula che l’intimato si costituisca mediante controricorso tempestivamente notificato e depositato (cfr. 25/10/2018, n. 27124; Cass., Sez. V, 5/10/2018, n. 24422; Cass., Sez. III, 20/10/2017, n. 24835);

che con atto sottoscritto anche dal difensore il 24 novembre 2020 e depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2020, il ricorrente ha peraltro rinunciato al ricorso per cassazione, dichiarando di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, avendo proposto istanza di regolarizzazione del rapporto di lavoro, ai sensi del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, art. 34;

che, essendo la rinuncia intervenuta in data anteriore a quella dell’adunanza camerale, sussistono i presupposti prescritti dall’art. 390 c.p.c., per la dichiarazione di estinzione del procedimento, senza che assuma alcun rilievo, a tal fine, la circostanza che la rinuncia non sia stata notificata all’intimato e dallo stesso accettata, avuto riguardo all’irrituale costituzione del Ministero, che esclude il diritto al rimborso delle spese processuali, ed alla funzione dell’accettazione, che ai sensi dell’art. 391 c.p.c., comma 4, assume rilievo esclusivamente ai fini dell’esonero dalla condanna alle spese, in quanto l’estinzione, comportando il passaggio in giudicato del provvedimento impugnato, fa venir meno l’interesse a contrastare l’impugnazione (cfr. Cass., Sez. Un., 24/12/2019, n. 34429; Cass., Sez. V, 28/05/2020, n. 10140; Cass., Sez. I, 22/05/2020, n. 9474).

P.Q.M.

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2021

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