Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13769 del 06/07/2016


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Cassazione civile sez. trib., 06/07/2016, (ud. 28/06/2016, dep. 06/07/2016), n.13769

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22410-2010 proposto da:

NOBLE RESOURCES SA in persona degli Amm.ri e legali rappresentanti

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUDOVISI 16,

presso lo studio dell’avvocato PIER LUIGI ZAPPALA’, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANDREA ZAPPALA’

giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 172/2009 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

PESCARA, depositata il 25/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/06/2016 dal Consigliere Dott. LAURA TRICOMI;

udito per il ricorrente l’Avvocato ANDREA ZAPPALA’ che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato MELONCELLI che si riporta

agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CUOMO Luigi, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza n. 172/10/09, depositata il 25.06.2009 e non notificata, la Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo, sezione distaccata di Pescara, confermava la sentenza di primo grado che aveva respinto l’impugnazione proposta dalla società svizzera Noble Resources S.A., con sede in Losanna, avverso l’atto di diniego di rimborso IVA per l’anno di imposta 2004 n. 6/6274 emesso dall’Agenzia delle entrate in data 13.04.2006.

2. La richiesta di rimborso seguiva le seguenti operazioni: tra il 1 marzo 2004 ed il 28 aprile 2004 la società svizzera, che non disponeva di rappresentante fiscale, aveva acquistato in quattro operazioni dalla società Mitsubishi Corporation UK, con sede in (OMISSIS), notevoli quantitativi di alluminio depositati sul territorio italiano, provvedendo a corrispondere alla cedente il prezzo e l’IVA, pari ad Euro.1.014.983,65, che quest’ultima aveva poi versato all’erario italiano.

Successivamente la società svizzera, che aveva rivenduto l’alluminio a cessionari italiani, che avevano assolto l’IVA con il sistema applicativo di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 74, comma 8, aveva avanzato richiesta di rimborso dell’IVA, oltre interessi, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38 ter richiesta respinta con l’atto di diniego impugnato.

3. Il giudice di appello preliminarmente aveva disatteso l’eccezione di carente motivazione dell’atto di diniego; quindi, dopo aver preso atto che l’Ufficio aveva rinunciato ad una serie di argomenti difensivi – concernenti il compimento da parte della società svizzera di operazioni attive in Italia – ed aveva tenuto ferma solo l’eccezione fondata sulla mancanza di condizioni di reciprocità, affermava che l’esame della stessa non comportava una extrapetizione, come sostenuto dalla società svizzera, in quanto tale argomento non integrava un motivo diverso da quelli fatti valere dall’Ufficio con l’atto di diniego, perchè l’esistenza della “reciprocità” era condizione per la proposizione della istanza e, come tale rilevabile d’ufficio dalla Commissione.

Nel merito, il giudice di appello aveva escluso la sussistenza di condizioni di reciprocità trà gli operatori dei due Stati, sulla scorta della Ordinanza relativa alla Legge Federale concernente l’IVA del 29.03.2000 (OLIVA) che, nel disciplinare il rimborso dell’IVA a destinatari con domicilio o sede all’estero, definiva come “aventi diritto” “chi non fornisce beni o, fatto salvo il capoverso 2, non esegue prestazioni di servizi sul territorio svizzero” e, in ragione di tale disposizione, valutava che nelle medesime condizioni il soggetto domiciliato in Italia che avesse effettuato una fornitura di beni o una prestazione in territorio svizzero non avrebbe avuto diritto al rimborso.

4. La società svizzera propone ricorso per cassazione fondato su cinque motivi, corredato da memoria ex art. 378 c.p.c., al quale replica l’Agenzia delle entrate con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1. Con il primo motivo si denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. e della L. n. 212 del 2000, art. 7 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4).

Sostiene la ricorrente che l’Amministrazione avrebbe avuto il dovere di restare vincolata alla motivazione espressa nell’atto di diniego, che aveva costituito la causa petendi del gravame della parte privata, e non già mutarla in corso di causa, come era avvenuto, e che la CTR aveva errato nel ritenere legittimo tale comportamento ed era incorsa nella denunciata nullità, poichè si era pronunciata su presupposti fattuali e giuridici del provvedimento di diniego radicalmente difformi da quelli originariamente dedotti dall’Ufficio e quindi su una diversa causa petendi.

1.2.1. Il secondo motivo, sulla rilevabilità di ufficio dell’eccezione della Amministrazione in ordine alla mancanza nella fattispecie della condizione di reciprocità richiesta dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38 ter è articolato su due sub motivi.

1.2.2. Con il sub motivo A) si denuncia la nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, comma 2, e degli artt. 345 e 112 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4).

Secondo la ricorrente l’eccezione fondata sulla mancanza di condizioni di reciprocità era da considerare eccezione in senso stretto, in quanto integrante situazioni e fatti estintivi o impeditivi del diritto al rimborso e, quindi, riservata solo alla parte che avrebbe anche dovuto corroborarla con le necessarie prove, di guisa che non era esaminabile di ufficio, come ritenuto dalla Commissione territoriale.

1.2.3. Con il sub motivo B) si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38 ter dell’Accordo di reciprocità tra Italia e Svizzera del 18.07.1997 sulle condizioni di reciprocità dei rimborsi dell’IVA agli operatori economici, dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 16 preleggi (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

Secondo la ricorrente le norme straniere in tema di reciprocità costituiscono mere circostanze di fatto, che vanno provate da chi intende avvalersene; nel caso in esame la Amministrazione aveva prodotto solo frammenti di norme, in copia fotostatica priva di ufficialità, inidonee a provare quanto sostenuto dall’Ufficio, in modo – a dire della ricorrente – indecifrabile.

1.3. Con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38 ter, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, comma 2, dell’Accordo di reciprocità tra Italia e Svizzera del 18.07.1997 sulle condizioni di reciprocità dei rimborsi dell’IVA agli operatori economici (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

Sostiene la società, dopo aver ribadito la novità dell’eccezione relativa alla mancanza delle condizioni di reciprocità, che la CTR aveva errato nella sua decisione, perchè – secondo la prospettazione della parte privata – non tocca all’Amministrazione verificare la ricorrenza in concreto delle condizioni di reciprocità, in quanto il requisito de quo era stato soddisfatto con la stipulazione dell’Accordo medesimo tra gli Stati e la reciprocità esisteva per il solo fatto che esisteva l’Accordo, per cui l’eccezione era priva di fondamento giuridico.

1.4. Con il quarto motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38 ter dell’Accordo di reciprocità tra Italia e Svizzera del 18.07.1997 sulle condizioni di reciprocità dei rimborsi dell’IVA agli operatori economici, dell’art. 28, cpv 1, lett. b) dell’Ordinanza relativa alla Legge Federale Svizzera concernente l’IVA e il Promemoria n. 19, pag. 10 3.1.1. lett. c) (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

1.5. Con il quinto motivo si denuncia la omessa o insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) individuati nella eccezione di extrapetizione in merito alla contestazione sollevata circa la inesistenza delle condizioni di – reciprocità (A e B) e sul punto relativo alla non esistenza nella fattispecie della condizione di reciprocità (C).

2.1. Tutti i motivi, per come formulati, sono inammissibili, come peraltro eccepito dalla controparte in udienza.

2.2. Occorre premettere che la sentenza impugnata, in quanto pubblicata in data 25.06.2009 – ossia nel periodo compreso tra il 2 marzo 2006 ed il 4 luglio 2009, intercettato dalla disciplina transitoria di cui alla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 58, comma 5 –

è soggetta al regime (successivamente abrogato) dell’art. 366-bis c.p.c., il quale è stato fatto oggetto di approfondita ed ormai consolidata lettura ermeneutica ad opera di questa Corte.

2.3. In particolare, i motivi riconducibili all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, devono essere corredati – sempre a pena di inammissibilità – da appositi “quesiti di diritto” contenenti: a) una sintesi degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito;

b) l’indicazione della regola di diritto da questi applicata; c) la diversa regola di diritto ritenuta da applicare; il tutto in modo tale che il giudice di legittimità, nel rispondere al quesito, possa formulare una regula iuris suscettibile di applicazione anche in diversi casi (Cass. SSUU, nn. 2658 e 28536 del 2008, n. 18759 del 2009; Cass. n. 22704 del 2010, n. 21164 del 2013, nn. 11177 e 17958 del 2014). Dovendo infatti assolvere la funzione di integrare il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio giuridico generale, i quesiti in questione debbono mettere la Corte in grado di comprendere –

attraverso la loro semplice lettura – la prospettazione dell’errore asseritamente compiuto dal giudice di merito, nonchè della regola che si assume, in sua vece, applicabile.

2.4. Quanto ai motivi riconducibili all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, va formulato – a pena di inammissibilità – il c.d. “momento di sintesi” (o “quesito di fatto”), consistente in un apposito passaggio espositivo distinto ed autonomo rispetto allo svolgimento del motivo – ossia un quid pluris rispetto all’illustrazione del mezzo (Cass. SSUU n. 12339 del 2010; Cass. n. 8897 e n. 4309 del 2008; n. 21194 del 2014) – finalizzato ad individuare, chiaramente e sinteticamente, il fatto controverso e decisivo per il giudizio in riferimento al quale la motivazione si assume omessa, insufficiente o contraddittoria, con specifica segnalazione delle ragioni per le quali la motivazione risulta inidonea a giustificare la decisione (ex plurimis, Cass. SSUU n. 20603 del 2007 e n. 11652 del 2008; Cass. n. 27680 del 2009).

2.5. Nella fattispecie in esame, tale indicazione riassuntiva e sintetica, sia come quesito di diritto che come momento di sintesi (o quesito di fatto), del ricorso manca del tutto, anche sotto l’aspetto strettamente grafico (cfr. Cass. n. 24313 del 2014); nè può assumersi che il contenuto di siffatto momento di sintesi finale, ove formalmente inesistente, debba essere ricavato dalla Corte di legittimità attraverso la lettura e l’autonoma interpretazione dell’illustrazione del motivo (Cass. n. 22591 del 2013), poichè ne resterebbe svilita – rispetto ad un sistema processuale che già prevedeva la redazione del motivo con l’indicazione della violazione denunciata – la portata innovativa dell’art. 366-bis c.p.c., consistente proprio nell’imposizione della formulazione di motivi contenenti una sintesi autosufficiente della violazione censurata, funzionale anche alla formazione immediata e diretta del principio di diritto e, quindi, al miglior esercizio della funzione nomofilattica della Corte di legittimità (ex multis, Cass. n. 16481 del 2014 e n. 20409 del 2008).

3.1. In conclusione, il ricorso va rigettato per inammissibilità di tutti i motivi.

3.2. Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

PQM

La Corte di cassazione:

– rigetta il ricorso per inammissibilità dei motivi;

– condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità a favore dell’Agenzia delle entrate, che liquida nel compenso di Euro 15.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2016

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