Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13768 del 31/05/2017

Cassazione civile, sez. I, 31/05/2017, (ud. 04/04/2017, dep.31/05/2017),  n. 13768

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18384/2012 proposto da:

Rete Ferroviaria Italiana S.p.a., in persona legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Tupini n. 113,

presso l’avvocato Corbo Nicola, che la rappresenta e difende, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.G., M.V., T.L.,

T.M., T.D.M.E., V.T.A.;

– intimati –

e contro

T.L., M.G., M.V.,

T.M., T.D.M.E., V.T.A., elettivamente

domiciliati in Roma, Corso Vittorio Emanuele II n. 18, presso lo

Studio di Gianmarco Grez, rappresentati e difesi dall’avvocato

Fanzini GianCarlo, giusta procura in calce al controricorso e

ricorso incidentale;

-controricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

Rete Ferroviaria Italiana S.p.a., in persona legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Tupini n. 113,

presso l’avvocato Corbo Nicola, che la rappresenta e difende, giusta

procura a margine del ricorso principale;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 602/2011 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 20/09/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/04/2017 dal Cons. Dott. LAMORGESE ANTONIO PIETRO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’accoglimento per quanto

di ragione del ricorso principale, rigetto del ricorso incidentale;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato Nicola Corbo che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso principale, rigetto del ricorso

incidentale;

udito, per i controricorrenti e ricorrenti incidentali, l’Avvocato

Fanzini GianCarlo ha chiesto l’accoglimento del ricorso incidentale,

rigetto del ricorso principale.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Trieste, con sentenza 20 settembre 2011, ha condannato Rete Ferroviaria Italiana spa (RFI, già Ferrovie dello Stato) al risarcimento del danno, in favore di T.L., T.D.M.E., T.M., T.V.A., M.G. e M.V., per l’occupazione acquisitiva di terreni di loro proprietà, sui quali insistevano una segheria e un silos, utilizzati per la realizzazione della linea a doppio binario (OMISSIS), tratta (OMISSIS), parzialmente riformando la sentenza impugnata del Tribunale di Tolmezzo, nella parte in cui il primo giudice aveva erroneamente calcolato due volte il valore dell’area di sedime (come componente della voce segheria-silos e come voce a sè).

Avverso questa sentenza RFI ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui si sono opposti i proprietari, i quali hanno proposto un ricorso incidentale, affidato a un motivo, resistito da RFI con controricorso e memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso RFI ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione per l’eccessiva stima del capannone, in base al valore di ricostruzione di uno nuovo, analogo a quello originario, mentre il valore era pari a zero, essendo fatiscente, e comunque si doveva tenere conto del suo stato di vetustà e di deterioramento.

Il motivo è fondato nei seguenti termini.

L’assunto secondo cui il fabbricato sarebbe stato fatiscente e il suo valore, quindi, pari a zero, si scontra con un accertamento di fatto, non revisionabile in questa sede, compiuto dai giudici di merito, i quali lo hanno escluso sulla base delle indicazioni provenienti dal verbale di immissione in possesso. Tanto premesso, l’operazione di stima effettuata nella sentenza impugnata non si sottrae alle critiche di illogicità motivazionali sollevate dalla ricorrente, nella parte in cui essa ha considerato il valore corrispondente al costo di ricostruzione di un nuovo fabbricato, analogo a quello originario, mentre avrebbe dovuto considerare il suo valore effettivo al momento della demolizione da parte di RFI. Tale valore dovrà essere accertato in sede di rinvio, tenendo conto delle caratteristiche costruttive dell’immobile, del suo eventuale deterioramento e della sua concreta destinazione.

Con il secondo motivo RFI imputa alla Corte di merito di avere considerato due volte il valore dell’area “di pertinenza”, in tal modo realizzando una ingiustificata locupletazione in favore dei proprietari.

Il motivo è, in parte, inammissibile, introducendo un elemento nuovo, concernente il rilievo da attribuire al valore dell’area “di pertinenza” (la sentenza impugnata non lo tratta nè il motivo specifica se e in quali termini esso sia stato trattato nel giudizio di merito) e, in parte, infondato, avendo la sentenza impugnata considerato il valore dell’area “di sedime” ai fini del parziale accoglimento dell’appello di RFI (che aveva fondatamente censurato la sentenza di primo grado per avere duplicato il valore dell’area di sedime).

Il terzo motivo del ricorso principale e l’unico motivo del ricorso incidentale, concernenti il calcolo degli interessi e della rivalutazione monetaria, sono assorbiti.

Pertanto, in accoglimento del primo motivo del ricorso principale, la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Trieste, in diversa composizione, anche per le spese.

PQM

 

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, dichiara assorbiti gli altri motivi e il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Trieste, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.+

Così deciso in Roma, il 4 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2017

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