Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13768 del 31/05/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 13768 Anno 2013
Presidente: DI BLASI ANTONINO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

Accertamento
induttivo – Vizio
di motivazione.

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE

ENTRATE,

in persona

del

legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa,
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui uffici,
in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata
RICORRENTE
CONTRO
SISTI SANDRA residente a Roma,

INTIMATA

AVVERSO
la sentenza n.146/26/2007 della Commissione Tributaria
Regionale di Roma – Sezione n. 26, in data 21.06.2007,
depositata il 09 luglio 2007;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 07 maggio 2013, dal Presidente Relatore
Dott. Antonino Di Blasi;

Data pubblicazione: 31/05/2013

Sentito, per la ricorrente Agenzia, l’Avv. Lorenzo
D’Ascia, dell’Avvocatura Generale dello Stato;
Presente il P.M. dott. Tommaso Basile, che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso.

E’

chiesta

la

cassazione

della

sentenza

n.146/26/2007, pronunziata dalla C.T.R. di Roma,
Sezione n.26, il 21.06.2007 e DEPOSITATA il 09.07.2007.
Con tale decisione, la C.T.R. ha respinto l’appello
proposto dall’Agenzia Entrate e confermato la
decisione di primo grado, che aveva parzialmente
accolto l’originario ricorso della contribuente.
2 – Il ricorso di che trattasi, che riguarda
impugnazione dell’avviso di accertamento, relativo ad
IRPEF ed ILOR dell’anno 1995, censura l’impugnata
decisione per violazione e falsa applicazione
dell’art.39 comma 1 0 lett. d) del dpr n.600/1973,
nonché per insufficiente motivazione su fatto
controverso e decisivo.3 – L’intimata non ha svolto difese in questa sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Collegio che le espressioni utilizzate dal
Giudice di appello, siano inidonee a giustificare la
decisione, stante la mancata indicazione dei concreti
elementi e l’assenza di collegamento, fra quelli
2

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

ritenuti rilevanti ed utilizzati nell’iter decisionale.
In buona sostanza, si ritiene che la CTR non abbia
assolto all’obbligo motivazionale, discostandosi dal
consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale,

una sentenza per relationem ad altra decisione evocata,
è legittima quando il Giudice non si limiti a
richiamarla genericamente ma la faccia propria con
autonoma e critica valutazione” (Cass. n.12354/2005,
n.1539/2003, n. 11677/2002) ed, altresì, che il difetto
di motivazione è configurabile “quando il giudice di
merito omette di indicare nella sentenza gli elementi
da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indica
tali elementi senza una approfondita disamina logicogiuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni
controllo sull’esattezza e sulla logicità del
ragionamento” (Cass. n.890/2006, n.1756/2006,
n.2067/1998).
Nel caso, la decisione di appello, fa malgoverno di
tali principi, sotto un primo profilo, per avere
richiamato genericamente la motivazione della sentenza
di primo grado senza farla oggetto di autonoma e
critica valutazione, e per altro verso, per non avere
indicato i concreti elementi utilizzati nell’iter
decisionale, sia per riconoscere come effettive le
3

alla cui stregua deve ritenersi che “la motivazione di

ENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/19*
N. 131 TAB. ALL. 13. – N. 5
MATESAA TRIBUTARIA
perdite indicate dalla contribuente, sia pure per
determinare la percentuale di ricarico.
Il ricorso va, quindi, accolto, nei sensi indicati, e
per l’effetto cassata l’impugnata decisione.

della CTR del Lazio, procederà al riesame e quindi,
attenedosi ai richiamati principi, deciderà nel merito
e sulle spese del giudizio di cassazione, offrendo
congrua motivazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso dell’Agenzia Entrate,
cassa l’impugnata decisione e rinvia ad altra sezione
della C.T.R. del Lazio.
Così deciso in Roma il 07 maggio 2013
Il Presi

Est nsore

Il Giudice del rinvio, che si designa in altra sezione

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