Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13768 del 23/06/2011

Cassazione civile sez. II, 23/06/2011, (ud. 02/02/2011, dep. 23/06/2011), n.13768

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

D.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SOMALIA 250,

presso lo studio dell’avvocato PUNZO LRANCESCO, rappresentato e

difeso dall’avvocato LO VERDE PAOLO, giusta mandato speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

B.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA AUGUSTO

IMPERATORE 22, presso lo studio dell’avvocato POTTINO GUIDO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato SCIARRINO LUIGI, giusta

mandato in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

B.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 51/02 della CORTE D’APPELLO di PALERMO del

12/12/01, depositata il 05/04/2002;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/02/2011 dal Consigliere Relatore Dott. IPPOLISTO PARZIALE;

è presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI che nulla

osserva.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. – D.S. impugna la sentenza della Corte di appello di Palermo n. 355 del 2007, depositata il 2 aprile del 2007, che dichiarava inammissibile il suo appello avverso la sentenza n. 51 del 2002 del Tribunale di Termini Imerese, che lo condannava al risarcimento dei danni subiti dall’odierno intimato, M. B..

2. – La Corte territoriale riteneva tardivo l’appello, rilevando che “la sentenza impugnata, come è dato evincere dalla copia di essa prodotta dall’appellato B.M., è stata notificata in data 12 aprile 2002, sia al procuratore costituito del D. avvocato Restivo Salvatore, nel suo studio di Cefalù, presso cui questi aveva eletto domicilio, sia mediante deposito presso la cancelleria del tribunale di Termini Imerese, sede competente per la trattazione del primo grado giudizio”. La Corte territoriale rilevava che l’odierno ricorrente era difeso in quel giudizio anche dall’avvocato Francesco Palazzolo con studio “in un Comune facente parte del circondario del tribunale di Termini Imerese, sicchè la notifica della sentenza impugnata non poteva essere eseguita nei suoi confronti mediante deposito nella cancelleria del tribunale”. Su tali dati di fatto la Corte d’appello concludeva che “anche a voler ritenere la notificazione della sentenza impugnata all’avvocato Vaiatolo tamquam non esset, deve ritenersi lo stesso che la notificazione della sentenza, ai fini della decorrenda del termine breve ex articolo 325 c.p.c. a proporre impugnatone, sia stata ritualmente eseguita, siccome dispone l’art. 285 c.p.c.”. Al riguardo la Corte osservava che, ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione, è sufficiente la notifica effettuata a uno dei due procuratori della parte, quando questi abbiano poteri disgiunti. La corte territoriale concludeva osservando che la notificazione era stata regolarmente eseguita nei confronti dell’avvocato Salvatore Restivo il 12 aprile 2002 con conseguente tardività dell’impugnazione.

3. – Il ricorrente con l’unico motivo di ricorso lamenta “violazione e falsa applicazione dell’art. 82 capoverso del R.D. n. 37 del 1934, del combinato disposto degli artt. 285 e 170 c.p.c. e del combinato disposto degli artt. 325 e 326 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e n. 5”. Ritiene che la Corte territoriale abbia erroneamente valutato gli atti di causa e in particolare la notifica che risultava dalla copia della sentenza impugnata, ritenendola eseguita anche nei confronti dell’avvocato Restivo nel suo studio in Cefalù. L’unica notifica era, invece, quella effettuata presso la cancelleria del Tribunale di Termini Imerese, che non poteva avere alcun valore, posto che l’avvocato Restivo aveva studio in Cefalù, Comune facente parte del circondario del Tribunale di Termini Imerese e nei cui confronti quindi la notifica non poteva essere eseguita presso la cancelleria del Tribunale.

4. – Resiste con controricorso l’intimato, il quale chiede dichiararsi inammissibile il ricorso.

5. – Attivata la procedura ex art. 375 c.p.c., il consigliere relatore delegato ha depositato relazione con la quale ritiene che il ricorso possa essere dichiarato inammissibile o manifestamente infondato. La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti.

Parte ricorrente ha depositato memoria.

6. Il ricorso è inammissibile: il quesito di diritto appare formulato in modo inidoneo con riguardo all’art. 366 bis c.p.c., perchè inconferente. Il nucleo della difesa del ricorrente è costituito, infatti, dalla circostanza secondo la quale la Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto effettuate due notifiche, una presso la cancelleria e l’altra presso lo studio dell’avvocato Restivo in Cefalù, mentre fu effettuata una sola notifica presso la cancelleria. Occorre osservare che al riguardo la Corte ha, invece, valutato il contenuto della relata di notifica, giungendo alla conclusione che vi furono due notifiche, una presso lo studio dell’avvocato Restivo in Cefalù e l’altra presso il Tribunale. 11 tenore testuale della relata di notifica in atti (cui è consentito accedere in relazione alla natura del vizio denunciato) conferma tale interpretazione. Infatti la relata reca: “ho notificato e dato copia della sentenza che precede, munita di formula esecutiva, all’avvocato Salvatore Restivo, procuratore costituito in giudizio di D. S. e nello studio in Cefalù, via Generale Pasquale Prestiamone 17 e per legge nella cancelleria civile del tribunale di Termini Imerese, e ciò perchè ne abbia sdenta e per ogni altro effetto dì legge, facendone consegna a mani di ..”. Seguono due parole scritte a mano con grafia incomprensibile, timbro e nome del cancelliere e timbro e nome dell’ufficiale giudiziario. L’uso della congiunzione “e” prima della indicazione dei luoghi della notifica non può che significare che vi furono due notifiche.

Sulla base di queste valutazioni in fatto, la Corte ha correttamente interpretato e fatto applicazione della normativa in relazione alla quale è formulata la censura dì violazione di legge. Al riguardo, infatti, basterà rilevare che questa Corte più volte ha affermato (e di recente con Cass. 2004 n. 19452 e successiva conforme Cass. 2005 n. 9225) che: “qualora la parte si sia costituita in giudizio a mezzo di due procuratori con uguali poteri di rappresentanza ed uno solo di essi sia stato designato come domiciliatario, la notifica della impugnazione è valida, ancorchè eseguita presso ti procuratore non domiciliatario”.

Per questo il quesito di diritto, formulato con riguardo alla effettuazione di una sola notifica, non è conferente. Nella memoria il ricorrente ulteriormente illustra la sua tesi difensiva, che, per come è prospettata, appare introdurre un vizio revocatorio della pronuncia (errata percezione circa l’esistenza di due differenti notifiche), come tale inammissibile in questa sede.

7. – Le spese seguono la soccombenza.

P.T.M.

La corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in complessivi 2.500,00 Euro per onorari e 200,00 per spese, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 2 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2011

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