Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13768 del 20/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 20/05/2021, (ud. 25/02/2021, dep. 20/05/2021), n.13768

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Giudo – rel. Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9576/2020 R.G. proposto da:

M.A., rappresentato e difeso dall’Avv. Massimo Rizzato, con

domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della

Corte di cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappresentato e

difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in

Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Venezia depositato il 14 febbraio

2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 febbraio

2021 dal Consigliere Guido Mercolino.

 

Fatto

RILEVATO

che:

M.A., cittadino del Pakistan, ha proposto ricorso per cassazione, per un solo motivo, avverso il decreto del 14 febbraio 2020, con cui il Tribunale di Venezia ha rigettato la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e, in subordine, della protezione sussidiaria o del permesso di soggiorno per motivi umanitari da lui proposta;

che il Ministero dell’interno ha resistito mediante il deposito di un atto di costituzione, ai fini della partecipazione alla discussione orale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

è inammissibile la costituzione in giudizio del Ministero dell’interno, avvenuta mediante il deposito di un atto finalizzato esclusivamente alla partecipazione alla discussione orale, dal momento che nel procedimento in camera di consiglio dinanzi alla Corte di cassazione il concorso delle parti alla fase decisoria deve realizzarsi in forma scritta, attraverso il deposito di memorie, il quale postula che l’intimato si costituisca mediante controricorso tempestivamente notificato e depositato (cfr. 25/10/2018, n. 27124; Cass., Sez. V, 5/10/2018, n. 24422; Cass., Sez. III, 20/10/2017, n. 24835);

che con l’unico motivo d’impugnazione il ricorrente denuncia la violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 2, lett. a), art. 7, e art. 14, lett. c), sostenendo che, nel rigettare la domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria, il decreto impugnato non ha tenuto conto di precedenti giurisprudenziali attestanti che nella regione del Punjab, dalla quale egli proviene, è in atto una situazione di violenza indiscriminata, ricollegabile agli attentati posti in essere da gruppi terroristici, talmente grave da esporre a rischio la vita di chiunque risieda in quell’area;

che il motivo è inammissibile;

che la configurabilità della fattispecie di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), è stata infatti esclusa dal decreto impugnato in virtù del richiamo ad informazioni fornite da fonti internazionali autorevoli ed accreditate, puntualmente indicate in motivazione, dalle quali il Tribunale ha desunto che, nonostante la situazione d’instabilità determinata dalla presenza sul territorio di gruppi terroristici di matrice islamica e di gruppi radicali, la regione del Punjab non versa in uno stato di violenza indiscriminata derivante da un conflitto armato, avendo fatto anzi registrare negli anni più recenti una considerevole riduzione del numero di attentati e delle vittime dagli stessi cagionate, anche per effetto delle operazioni di sicurezza poste in essere dalle forze governative;

che l’accertamento della sussistenza di una situazione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), tale da rappresentare per il richiedente causa di personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, costituisce un apprezzamento di fatto, rimesso al giudice del merito e sindacabile in sede di legittimità esclusivamente nei limiti consentiti dal novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (cfr. Cass., Sez. II, 29/10/2020, n. 23942; Cass., Sez. VI, 12/12/2018, n. 32064; Cass., Sez. I, 21/11/2018, n. 30105);

che, nel censurare la predetta valutazione, d’altronde, il ricorrente non contesta l’affidabilità o l’aggiornamento delle informazioni utilizzate, ma si limita a richiamare un’ordinanza del Tribunale di Venezia ed una del Tribunale di Lecce che, in riferimento a soggetti provenienti dalla medesima regione, hanno riconosciuto la sussistenza di una situazione di vulnerabilità personale, ricollegabile allo stato d’insicurezza determinato dagli attacchi terroristici, tale da giustificare il riconoscimento della protezione umanitaria;

che il richiamo a tali precedenti non può ritenersi pertinente, avuto riguardo alla diversità dei requisiti prescritti ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, la quale presuppone la sussistenza non già di una situazione di mera insicurezza o instabilità politico-sociale, ma di un conflitto tra le forze governative ed uno o più gruppi armati o tra due o più gruppi armati, nel quale il richiedente sia rimasto personalmente coinvolto o la cui intensità abbia raggiunto un livello tale da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione interessata dagli scontri, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, il rischio di subire un danno grave ed individuale alla vita o alla persona (cfr. Cass., Sez. II, 17/07/2020, n. 15317; Cass., Sez. VI, 8/07/2019, n. 18306; 2/04/2019, n. 9090);

che il ricorso va dichiarato pertanto inammissibile, senza che occorra provvedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo all’irrituale costituzione dell’intimato.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2021

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