Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13768 del 06/07/2016

Cassazione civile sez. trib., 06/07/2016, (ud. 22/06/2016, dep. 06/07/2016), n.13768

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – rel. Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10005-2013 proposto da:

COMUNE DI POLLA, in perso del Commissario Straordirio pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEGLI SCIALOJA 3, presso lo

studio dell’avvocato NICOLA RIVELLESE, rappresentato e difeso

dall’avvocato CAMILLO CELEBRANO giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

ADDESSO SRL, in perso del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEGLI SCIALOJA 3, presso lo

studio dell’avvocato MARIO VERNOLA, che lo rappresenta e difende

giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 594/2012 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

SALERNO, depositata il 27/11/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/06/2016 dal Presidente e Relatore Dott. DOMENICO CHINDEMI;

udito per il ricorrente l’Avvocato RIVELLESE per delega

dell’Avvocato CELEBRANO che si riporta agli atti;

udito il P.M. in perso del Sostituto Procuratore Generale Dott. CUOMO

Luigi, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

Con sentenza n. 594/12/12, depositata il 27.11.2012, la Commissione Tributaria Regiole della Campania, sezione staccata di Salerno, accoglieva l’appello proposto dalla società Addesso s.r.l., esercente attività di commercializzazione materiali per edilizia, avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Salerno n. 360/13/2011, annullando gli avvisi di accertamento Tarsu per gli anni 2005-2010, emessi dal Comune di Polla.

Rilevava al riguardo la Commissione Tributaria Regiole che la società, in data 8.10.2010 aveva effettuato la prescritta comunicazione al Comune delle superfici tassabili e la società aveva fornito la prova dello smaltimento dei rifiuti speciali attraverso società specializzata.

Il Comune di Polla impug la sentenza della Commissione Tributaria Regiole deducendo, quale unico motivo, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 3, art. 66, comma 5, art. 70 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, vizio di motivazione, non avendo mai la società prodotto al Comune alcu comunicazione nell’anno 2010, rilevando che, comunque, potrebbe avere effetto solamente dall’anno successivo alla presentazione.

La società intimata si è costituita con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato.

Il Comune contesta che la società abbia prodotto in giudizio la comunicazione in data 8.10.2010 avendo soltanto presentato, in data 8.6.2010 u comunicazione di iscrizione a ruolo.

In ogni caso, anche u eventuale comunicazione in data 8.10.2010 potrebbe valere, al più, come sarà evidenziato, solamente per l’anno 2011 e non per gli anni in contestazione (2005-2010), in relazione ai quali, in mancanza di prova di denuncia da parte della società, non compete alcu agevolazione in tema di Tarsu.

Incombe all’impresa contribuente l’onere di fornire all’amministrazione comule i dati relativi all’esistenza ed alla delimitazione delle aree che, per il detto motivo, non concorrono alla quantificazione della complessiva superficie imponibile;

infatti, pur operando anche nella materia in esame – per quanto riguarda il presupposto della occupazione di aree nel territorio comule – il principio secondo il quale l’onere della prova dei fatti costituenti fonte dell’obbligazione tributaria spetta all’amministrazione, per quanto attiene alla quantificazione della tassa è posto a carico dell’interessato (oltre all’obbligo della denuncia, D.Lgs. n. 507 del 1993, ex art. 70) un onere di informazione, al fine di ottenere l’esclusione di alcune aree dalla superficie tassabile, ponendosi tale esclusione come eccezione alla regola generale secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comule (Cass. nn. 4766 e 17703 del 2004, 13086 del 2006,17599 del 2009, 775 del 2011).

Il D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 66, comma 5, art. 70 prevede, inoltre che la riduzione della superficie tariffaria possa avere effetto soltanto dall’anno successivo alla denuncia origiria o di variazione.

Le ulteriori questioni rimangono assorbite.

Va, conseguentemente accolto il ricorso, cassata senza rinvio l’impugta sentenza e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, ex art. 384 c.p.c., rigettato l’origirio ricorso introduttivo.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio di merito a seguito della già operata compensazione da parte delle CT, ponendosi a carico della intimata le spese del giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa l’impugta sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente.

Dichiara compensate le spese del giudizio di merito e condan la società intimata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.000 per compensi professioli, oltre spese forfettarie e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2016

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